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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29176/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Brescia con sentenza del 16 maggio 2022 ha confermato la decisione del Tribunale di Brescia del 23 settembre 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e unificati i reati con la continuazione (art. 10 ter d.

Igs. 74 del 2000, per l'anno di imposta 2014 con IVA evasa di euro 798.353,00, capo A; art. 5 d.

Igs. 74 del 2000, per l'anno di imposta del 2015, IVA evasa di euro 154.508,16 - capo B).

2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Mancanza della motivazione e omesso esame dei motivi di appello sulla situazione di oggettiva impossibilità di adempiere, incolpevole.

Nell'atto di impugnazione si rappresentava l'impossibilità di adempiere agli obblighi fiscali per due motivi, entrambi successivi alla decisione del ricorrente di aderire ad un consorzio di imprese per una comune centrale di acquisti.

Ai supermercati della ditta del ricorrente, sin dal 2014, è mancato il rifornimento della merce da parte della ditta Italbrix, gli scaffali erano vuoti con perdita della clientela e tracollo economico.

Una società partecipata (la Italbrix) attuava un immediato recupero del credito, di circa 20 milioni di euro, con un decreto ingiuntivo, in parte immediatamente esecutivo.

Il ricorrente, pertanto, si è trovato dall'oggi al domani senza più liquidità e senza merci da vendere, impossibilitato all'adempimento dei doveri fiscali.

Questi fatti non sono certamente imputabili all'imprenditore, e la crisi d'impresa non è derivata dalla scelta compiuta nel 2013, di aderire alla nuova centrale acquisti, divenendo socio di Italbrix al 24,5%, ma solo successivamente e improvvisamente si è manifestata la crisi di liquidità (per le omesse consegne della merce e per il recupero credito con il decreto ingiuntivo, citato).

La causa di forza maggiore non stava nell'aver aderito alla comune centrale di acquisti (soci di Italbrix), ma nell'interruzione delle forniture e nell'aggressione al patrimonio della ditta del ricorrente con il recupero immediato della somma di euro 20 milioni.

Si è trattato, pertanto, di una causa di forza maggiore (art.45 cod. pen.). 2.

2. Violazione di legge (art. 5, d.

Igs. 74 del 2000).

Il ricorrente al momento del tracollo è stato lasciato da solo, nell'incapacità di provvedere a qualsiasi adempimento fiscale.

Infatti, nell'esame l'imputato dichiarava di essersi dovuto rivolgere a un suo vecchio amico commercialista per cercare di comprendere qualcosa della situazione contabile.

Manca, pertanto, il dolo specifico per il reato di omessa dichiarazione dell'anno 2015 (capo B, dell'imputazione; vedi Cass. Sez. 3, n. 36474/2019).

Ha chiesto, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Relativamente alla crisi d'impresa (e allo stato di necessità ex art. 54 cod. pen.) la sentenza impugnata con applicazione corretta delle decisioni di questa Corte di Cassazione (con doppia conforme) ha ritenuto che la crisi di liquidità non risulta improvvisa e senza colpe e, comunque, non ha cagionato uno stato di assoluta forza maggiore all'adempimento degli obblighi fiscali, sia per il pagamento delle retribuzioni e sia perché non risulta dimostrato che "l'imputato sia ricorso a tutte le possibili azioni per recuperare le somme necessarie ad assolvere il debito erariale.

Lo stesso ricorrente, poi, con il ricorso in cassazione prospetta il pagamento delle retribuzioni come scelta imprenditoriale.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione è costante nel ritenere che l'inadempimento della obbligazione può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico; la Cassazione ha, infatti, escluso che potesse essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione (contributiva o fiscale) per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 - dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 26312801; vedi anche Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019 - dep. 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27596701).

Inoltre, «In tema di reati tributari, l'omesso versamento dell'Iva cui all'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere giustificato, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l'ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l'adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente (art. 2777 cod. civ.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 cod civ.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della par condicio creditorum, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato» (Sez. 3, n. 52971 del 06/07/2018 - dep. 26/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27431901).

Si tratta, comunque, di una questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se ben motivata come nel caso in esame.

4. Relativamente al capo B dell'imputazione (art. 5 d.

Igs. 74 del 2000) il ricorso risulta generico, in quanto si limita a ritenere non configurato l'elemento soggettivo in considerazione dell'incapacità del ricorrente di provvedere a qualsiasi adempimento fiscale.

La Corte di appello adeguatamente motiva sul punto, rilevando come sia il pagamento dell'IVA sia la presentazione della dichiarazione sono adempimenti che rientrano nel "bagaglio di conoscenze di qualsivoglia cittadino, sicché esso a maggior ragione non poteva certo essere ignorato dall'imputato, imprenditore di lungo corso".

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia con sentenza del 16 maggio 2022 ha confermato la decisione del Tribunale di Brescia del 23 settembre 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e unificati i reati con la continuazione (art. 10 ter d. Igs. 74 del 2000, per l'anno di imposta 2014 con IVA evasa di euro 798.353,00, capo A; art. 5 d. Igs. 74 del 2000, per l'anno di imposta del 2015, IVA evasa di euro 154.508,16 - capo B). 2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Mancanza della motivazione e omesso esame dei motivi di appello sulla situazione di oggettiva impossibilità di adempiere, incolpevole. Nell'atto di impugnazione si rappresentava l'impossibilità di adempiere agli obblighi fiscali per due motivi, entrambi successivi alla decisione del ricorrente di aderire ad un consorzio di imprese per una comune centrale di acquisti. Ai supermercati della ditta del ricorrente, sin dal 2014, è mancato il rifornimento della merce da parte della ditta Italbrix, gli scaffali erano vuoti con perdita della clientela e tracollo economico. Una società partecipata (la Italbrix) attuava un immediato recupero del credito, di circa 20 milioni di euro, con un decreto ingiuntivo, in parte immediatamente esecutivo. Il ricorrente, pertanto, si è trovato dall'oggi al domani senza più liquidità e senza merci da vendere, impossibilitato all'adempimento dei doveri fiscali. Questi fatti non sono certamente imputabili all'imprenditore, e la crisi d'impresa non è derivata dalla scelta compiuta nel 2013, di aderire alla nuova centrale acquisti, divenendo socio di Italbrix al 24,5%, ma solo successivamente e improvvisamente si è manifestata la crisi di liquidità (per le omesse consegne della merce e per il recupero credito con il decreto ingiuntivo, citato). La causa di forza maggiore non stava nell'aver aderito alla comune centrale di acquisti (soci di Italbrix), ma nell'interruzione delle forniture e nell'aggressione al patrimonio della ditta del ricorrente con il recupero immediato della somma di euro 20 milioni. Si è trattato, pertanto, di una causa di forza maggiore (art.45 cod. pen.). 2. 2. Violazione di legge (art. 5, d. Igs. 74 del 2000). Il ricorrente al momento del tracollo è stato lasciato da solo, nell'incapacità di provvedere a qualsiasi adempimento fiscale. Infatti, nell'esame l'imputato dichiarava di essersi dovuto rivolgere a un suo vecchio amico commercialista per cercare di comprendere qualcosa della situazione contabile. Manca, pertanto, il dolo specifico per il reato di omessa dichiarazione dell'anno 2015 (capo B, dell'imputazione; vedi Cass. Sez. 3, n. 36474/2019). Ha chiesto, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Relativamente alla crisi d'impresa (e allo stato di necessità ex art. 54 cod. pen.) la sentenza impugnata con applicazione corretta delle decisioni di questa Corte di Cassazione (con doppia conforme) ha ritenuto che la crisi di liquidità non risulta improvvisa e senza colpe e, comunque, non ha cagionato uno stato di assoluta forza maggiore all'adempimento degli obblighi fiscali, sia per il pagamento delle retribuzioni e sia perché non risulta dimostrato che "l'imputato sia ricorso a tutte le possibili azioni per recuperare le somme necessarie ad assolvere il debito erariale. Lo stesso ricorrente, poi, con il ricorso in cassazione prospetta il pagamento delle retribuzioni come scelta imprenditoriale. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione è costante nel ritenere che l'inadempimento della obbligazione può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico; la Cassazione ha, infatti, escluso che potesse essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione (contributiva o fiscale) per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 - dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 26312801; vedi anche Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019 - dep. 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27596701). Inoltre, «In tema di reati tributari, l'omesso versamento dell'Iva cui all'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere giustificato, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l'ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l'adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente (art. 2777 cod. civ.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 cod civ.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della par condicio creditorum, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato» (Sez. 3, n. 52971 del 06/07/2018 - dep. 26/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27431901). Si tratta, comunque, di una questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se ben motivata come nel caso in esame. 4. Relativamente al capo B dell'imputazione (art. 5 d. Igs. 74 del 2000) il ricorso risulta generico, in quanto si limita a ritenere non configurato l'elemento soggettivo in considerazione dell'incapacità del ricorrente di provvedere a qualsiasi adempimento fiscale. La Corte di appello adeguatamente motiva sul punto, rilevando come sia il pagamento dell'IVA sia la presentazione della dichiarazione sono adempimenti che rientrano nel "bagaglio di conoscenze di qualsivoglia cittadino, sicché esso a maggior ragione non poteva certo essere ignorato dall'imputato, imprenditore di lungo corso". P.Q.M. Rigetta il ricorso
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