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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 26760/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cagliariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Cortedi cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con ordinanza del 19 gennaio 2026 (dep. il 21 gennaio 2026) il [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice dell'esecuzione, a seguito dell’annullamento conrinvio disposto da questa Corte con sentenza del 13 maggio 2025, ha revocato lasospensione condizionale della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza dellostesso Tribunale, irrevocabile il 13 ottobre 2023.2.

Avverso l’ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diCagliari ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguitoenunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con ilquale ha denunciato l’abnormità del provvedimento impugnato e la violazionedell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., in quanto il Giudice dell’esecuzioneavrebbe revocato la sospensione condizionale in relazione a una pena non sospesa(inflitta con la pronuncia sopra indicata, riportata al n. 8 del certificato delcasellario del [OSCURATO:PERSONA]), a fronte della richiesta di revoca avanzata dal Pubblicoministero con riguardo alla pena inflitta con due diversi provvedimenti (ossia lasentenza di applicazione della pena del Tribunale di Cagliari – Sezione distaccatadi Iglesias in data 20 ottobre 2007, irrevocabile il 10 ottobre 2007, e la sentenzadel Tribunale di Cagliari – Sezione distaccata di Iglesias in data 9 gennaio 2008,irrevocabile il 17 giugno 2008), riportati ai nn. 2 e 3 del certificato del casellariodel condannato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte di cassazione hachiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, rappresentando che lasentenza rescindente riguardava in effetti l’omessa revoca del beneficio inrelazione a due sentenze diverse da quella considerata dal Giudice del rinvio.4.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.Al di là del fatto che non ricorre nel caso di specie alcuna abnormità, pervero dedotta dal ricorrente in maniera assertiva («provvedimento abnorme […] èquello che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non potereessere inquadrato nello schema normativo processuale»: Sez.

U, n. 25957 del26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01; cfr. pure più di recente, Sez.

U, n. 20569 del18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01, che - come evidenziato da ultimo da Sez.U, n. 10728 del 16/12/2021 - dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807 – 01), è dirimenteconsiderare che:- la sentenza rescindente ha accolto l’impugnazione del Pubblico ministeroavverso l’ordinanza (in data 17 gennaio 2025) di rigetto della richiesta di revocadella sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenzeriportate ai numeri 2 e 3 del casellario giudiziale, indicate nell’odierno ricorso,poiché il Giudice dell’esecuzione aveva omesso di valutare gli ulteriori delitticommessi dal condannato;- pertanto, il thema devoluto al Tribunale di Cagliari (art. 627 cod. proc.pen.) era proprio la richiesta di revoca della sospensione condizionale della penainflitta con le appena richiamate sentenze;- il Tribunale ha invece revocato il beneficio con riguardo alla pena irrogatacon altra sentenza, pure sopra indicata e riportata al n. 8 del casellario (che,peraltro, non lo aveva concesso).Ne deriva che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio pernuovo giudizio al Tribunale di Cagliari.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCagliari.Così deciso il 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cagliariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Cortedi cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza del 19 gennaio 2026 (dep. il 21 gennaio 2026) il [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice dell'esecuzione, a seguito dell’annullamento conrinvio disposto da questa Corte con sentenza del 13 maggio 2025, ha revocato lasospensione condizionale della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza dellostesso Tribunale, irrevocabile il 13 ottobre 2023.2. Avverso l’ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diCagliari ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguitoenunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con ilquale ha denunciato l’abnormità del provvedimento impugnato e la violazionedell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., in quanto il Giudice dell’esecuzioneavrebbe revocato la sospensione condizionale in relazione a una pena non sospesa(inflitta con la pronuncia sopra indicata, riportata al n. 8 del certificato delcasellario del [OSCURATO:PERSONA]), a fronte della richiesta di revoca avanzata dal Pubblicoministero con riguardo alla pena inflitta con due diversi provvedimenti (ossia lasentenza di applicazione della pena del Tribunale di Cagliari – Sezione distaccatadi Iglesias in data 20 ottobre 2007, irrevocabile il 10 ottobre 2007, e la sentenzadel Tribunale di Cagliari – Sezione distaccata di Iglesias in data 9 gennaio 2008,irrevocabile il 17 giugno 2008), riportati ai nn. 2 e 3 del certificato del casellariodel condannato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte di cassazione hachiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, rappresentando che lasentenza rescindente riguardava in effetti l’omessa revoca del beneficio inrelazione a due sentenze diverse da quella considerata dal Giudice del rinvio.4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.Al di là del fatto che non ricorre nel caso di specie alcuna abnormità, pervero dedotta dal ricorrente in maniera assertiva («provvedimento abnorme […] èquello che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non potereessere inquadrato nello schema normativo processuale»: Sez. U, n. 25957 del26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01; cfr. pure più di recente, Sez. U, n. 20569 del18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01, che - come evidenziato da ultimo da Sez.U, n. 10728 del 16/12/2021 - dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807 – 01), è dirimenteconsiderare che:- la sentenza rescindente ha accolto l’impugnazione del Pubblico ministeroavverso l’ordinanza (in data 17 gennaio 2025) di rigetto della richiesta di revocadella sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenzeriportate ai numeri 2 e 3 del casellario giudiziale, indicate nell’odierno ricorso,poiché il Giudice dell’esecuzione aveva omesso di valutare gli ulteriori delitticommessi dal condannato;- pertanto, il thema devoluto al Tribunale di Cagliari (art. 627 cod. proc.pen.) era proprio la richiesta di revoca della sospensione condizionale della penainflitta con le appena richiamate sentenze;- il Tribunale ha invece revocato il beneficio con riguardo alla pena irrogatacon altra sentenza, pure sopra indicata e riportata al n. 8 del casellario (che,peraltro, non lo aveva concesso).Ne deriva che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio pernuovo giudizio al Tribunale di Cagliari. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCagliari.Così deciso il 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]
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