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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1965

ECLI:EU:C:1965:34
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61964C0037 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 1 o aprile 1965 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] giuridica I — Il problema monetario

1. Se la decisione impugnata sia giustificata dalla decisione n. 21-60

2. Se il parere conforme del Consiglio di Ministri fosse necessario per la emanazione della decisione n. 21-60

3. Difetto di motivazione

4. Violazione del [OSCURATO:PERSONA], violazione del divieto di discriminazione

5. Violazione del principio di irretroattività degli oneri finanziari

6. Ingerenza nella sovranità monetaria della Repubblica federale di Germania II — La regolamentazione degli interessi nella decisione n. 7-61

1. Se il parere conforme del Consiglio di Ministri fosse necessario per la emanazione della decisione n. 7-61

2. Difetto di motivazione

3. Violazione del [OSCURATO:PERSONA]

a) Se la regolamentazione degli interessi contenuta nella decisione n. 7-61 abbia carattere discriminatorio

b) Altre eccezioni relativo alla legittimità della nuova regolamentazione degli interessi III — Riassunto e conclusioni [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , La causa per la quale oggi presento le mie conclusioni, nasce da una ingiunzione di pagamento rivolta alla Mannesmann AG dall'[OSCURATO:PERSONA], per procedere nella liquidazione del sistema di perequazione del rottame.

Immediatamente dopo l'emanazione della — per il momento — ultima decisione generale relativa alla perequazione del rottame (decisione n. 7-63) la Mannesmann AG — come numerose altre imprese — ricevette dall'[OSCURATO:PERSONA] una lettera, dell'8 aprile 1963, in cui erano indicati i suoi crediti e i suoi debiti verso la Cassa di perequazione a tutto il 31 maggio 1963.

Tale lettera elencava in dettaglio: 1) i bonifici di perequazione, i premi e gli interessi sulle somme di perequazione che spettavano all'impresa, 2) i contributi di perequazione (senza interessi) dovuti dalla Mannesmann, ed inoltre 3) i pagamenti, già effettuati, del meccanismo di perequazione a favore dell'impresa, e quelli di quest'ultima a profitto del meccanismo.

Nel complesso risultava un primo saldo passivo a carico della Mannesmann, espresso in unità di conto (u.c.) dell'Accordo monetario europeo, che era convertito in marchi tedeschi (DM) applicando una parità di 4,20 DM per u.c.

Nel conteggio erano inoltre compresi una richiesta di contribuzione per gli interessi ancora dovuti e un credito per interessi sui contributi versati, che formavano un secondo saldo passivo a carico della Mannesmann espresso del pari in u.c. e convertito in DM sulla base di una parità di 4,20 DM per u.c.

In relazione al primo di questi saldi la Mannesmann effettuava un pagamento parziale in data 20 aprile 1964, ma lasciava insoluto un residuo, affermando che il suo debito, espresso in u.c., era da convertire non sulla base della parità applicata dall'[OSCURATO:PERSONA], ma di quella di 4 DM per u.c., in vigore alla data del pagamento (e successiva alla rivalutazione del DM, intervenuta il 6 marzo 1961).

La società lasciava ugualmente insoluto il secondo saldo passivo, adducendo a motivo l'illegittimità della regolamentazione degli interessi, contenuta nella decisione n. 7-61 e posta a base del calcolo relativo al saldo stesso.

In seguito a ciò, l'[OSCURATO:PERSONA], l'8 luglio 1964, adottava una decisione formale, con la quale veniva intimato il pagamento dell'importo residuo sopraindicato (4906959,66 DM per gli interessi e 865704,86 DM che risultavano dall'applicazione della vecchia parità del DM).

Il presente processo ha per oggetto la legittimità di tale decisione.

Come lasciavano presagire gli argomenti addotti dalla ricorrente nel corso dei procedimenti amministrativi, in esso vengono in rilievo soprattutto due ordini di problemi: la legittimità dei criteri seguiti dall'[OSCURATO:PERSONA] nell'applicazione della parità del DM e la legittimità della regolamentazione degli interessi, introdotta dall'[OSCURATO:PERSONA] con la decisione n. 7-61.

Intorno ad entrambe le questioni, delicate, e certo di difficile soluzione, le parti hanno ampiamente discusso sia nella fase scritta sia in quella orale.

Passando ora ad esprimere a mia volta un giudizio, mi sembra opportuno omettere un esame generale dei problemi monetari e di quelli relativi agli interessi.

Mi volgerò piuttosto ad esaminare direttamente i singoli mezzi di ricorso, così come sono stati sottoposti alla Corte.

Nella cornice di questo schema di indagine sarà la natura dei problemi trattati a far sì che si ponga l'accento e si sviluppi l'esame giuridico sui diversi mezzi secondo la loro rispettiva importanza. [OSCURATO:PERSONA] giuridica I — Il problema monetario Alla trattazione di questo capitolo va premessa l'osservazione che la ricorrente lamenta unicamente il fatto che il suo debito per contributi, il cui importo è determinato in u.c., sia stato convertito sulla base di un'errata parità di cambio, vale a dire di quella il cui vigore era cessato con la rivalutazione del DM.

Diversamente da quanto avviene nella causa «Lemmerz-Werke contro [OSCURATO:PERSONA]», nella quale si pongono problemi analoghi, il modo in cui si è tenuto conto della doppia svalutazione del franco durante il funzionamento del sistema di perequazione, e della sua influenza sul debito di contribuzione della ricorrente, non costituisce un motivo autonomo di ricorso: esso viene in rilievo solo nel quadro dell'argomentazione generale, soprattutto a sostegno della censura di discriminazione, avanzata dalla ricorrente.

Così interpreto l'espressa dichiarazione inserita dalla ricorrente nelle sue memorie; e tale interpretazione toglie valore all'obiezione in origine sollevata dall'[OSCURATO:PERSONA], secondo la quale la ricorrente, pagando senza riserve, avrebbe perduto il diritto di eccepire la inesattezza dell'importo relativo al suo debito di contribuzione, invocando il modo in cui si è tenuto conto della svalutazione del franco. 1 a censura: La decisione individuale impugnata non è giustificata dalla decisione n. 21-60 cui fa richiamo.

Come risulta dalla sua lettura, la decisione dell'8 luglio 1964 si riferisce espressamente, per giustificare la parità del DM che essa applica, alla decisione n. 21-60.

La ricorrente sostiene che tale riferimento è illegittimo, poiché l'oggetto principale della decisione n. 21-60 consisteva nella soluzione dei problemi che sorgevano, per il sistema di perequazione, dalla doppia svalutazione del franco.

Le monete degli altri Stati membri e il loro rapporto con l'u.c. sarebbero stati menzionati a solo titolo di riferimento, dato che fino a quel momento non si era verificata, a loro riguardo, alcuna variazione.

Perciò, nella decisione n. 21-60 si sarebbe dovuta sottintendere la precisazione che la determinazione della parità di cambio per gli altri Stati membri avrebbe avuto vigore fintanto che non fossero intervenute variazioni della parità ufficiale.

Questa tesi mi sembra non aver fondamento.

Al contrario, bisogna convenire con l'[OSCURATO:PERSONA] sul punto che l'oggetto della decisione n. 21-60 consiste nel dichiarare che la parità del DM in essa indicata è quella da applicare definitivamente per la perequazione, anche in caso di futura modificazione della parità da parte della Repubblica federale di Germania.

A questo proposito va ricordato non solo il testo dell'articolo 2 il quale, di tenore del tutto generale e spoglio di qualsiasi riserva, così recita : «Gli importi in unità di conto : a) da bonificare alle imprese… … nella Repubblica federale di Germania… … e b) da pagare dalle imprese di cui alla predetta lettera a) vengono convertiti nella rispettiva moneta nazionale al cambio di DM 4,20 … per unita di conto A.M.E.» Nella motivazione della decisione si possono individuare alcuni «considerando», i quali, ad una attenta interpretazione, mostrano una portata che va oltre il caso della svalutazione del franco, e rivelano il punto di vista fondamentale dell'[OSCURATO:PERSONA] sulle future variazioni della parità, cioè sulle variazioni successive al sorgere dei crediti e dei debiti di perequazione.

Va ricordato, per esempio, il 4 o capoverso dei «considerando», ove si rileva che la parità del DM, ecc., non ha subito variazioni durante il funzionamento del sistema di perequazione, e che perciò i computi di perequazione, per quanto concerne là Repubblica federale ecc., possono essere ancora espressi in unità di conto.

Con ciò è chiaro che, secondo l'[OSCURATO:PERSONA], solo una variazione della parità intervenuta durante il funzionamento del sistema di perequazione può avere rilievo.

Va ancora menzionato l'8 o comma dei «considerando», che richiama e sottolinea lo scopo del sistema di perequazione, ove è detto che non si può permettere che dalla conversione in moneta nazionale derivi, per alcune imprese, uno svantaggio o un vantaggio ingiustificato: su tale «considerando» dovremo ritornare quando tratteremo della questione relativa alla discriminazione, cioè nella parte principale della nostra indagine.

Infine bisogna ricordare il comma 11 o , che recita : «Al fine di assicurare la parità degli oneri per tutte le imprese, e di ricondurre a un medesimo livello il conto finale (contributi di perequazione compresi) del rottame preso in perequazione, e quello del rottame acquistato all'interno della Comunità — non ammesso al beneficio della perequazione e ricevuto nel corso dello stesso mese — occorre applicare per il calcolo dei contributi dovuti dalle imprese francesi, la stessa parità, rispetto all'unità di conto, applicata per la conversione in franchi francesi del corrispondente prezzo di perequazione».

Anche questo «considerando», a mio parere, ha una portata generale che va oltre il problema della svalutazione del franco: esso rivela infatti la posizione di principio dell'[OSCURATO:PERSONA] riguardo alle variazioni della parità concernenti la perequazione.

L insieme di queste osservazioni permette di giungere a una esatta interpretazione della portata dell'articolo 2 della decisione n. 21-60, e fonda la mia convinzione che tale disposizione era atta a fornire la base giuridica (sulla legittimità o illegittimità della quale non è ancora il momento di discutere) per l'emissione della ingiunzione di pagamento qui impugnata.

Ciò indica altresì il metodo per la prosecuzione della nostra indagine.

Si tratta di stabilire se sulla decisione n. 21-60 sia possibile esercitare una critica poggiata sulla eccezione di illegittimità.

A questo mira la 2 a censura: con la quale si sostiene l'illegittimità della decisione n. 21-60, e delle dichiarazioni in essa contenute sul problema monetario, per mancanza del parere conforme del Consiglio di Ministri.

La ricorrente ritiene che, ai sensi dell'articolo 53 del [OSCURATO:PERSONA], il parere conforme ed unanime del Consiglio di Ministri sia necessario non solo per la creazione dei meccanismi finanziari, ma altresì per ogni modifica del loro scopo e del loro funzionamento.

Sarebbe questo il caso della decisione n. 21-60, dato che la disciplina da essa disposta influirebbe sull'ammontare dei contributi dovuti dalle imprese, e, di conseguenza, sulla ripartizione degli oneri imposti dal sistema di perequazione.

A questo proposito vorrei, in linea di principio, osservare che anch'io, al pari della ricorrente, ritengo esatta una stretta interpretazione dell'articolo 53, nell'interesse del rispetto dovuto alla competenza del Consiglio di Ministri.

Decisiva mi sembra in tal senso la inconsueta prescrizione della unanimità del parere conforme, che dimostra come sia ritenuto essenziale in questo ambito l'intervento del Consiglio di Ministri; ed è parimenti rivelatore un confronto con l'articolo 53, lettera a) , ove è prescritta, per l'approvazione dei meccanismi finanziari comuni volontari , l'audizione del Comitato consultivo e del Consiglio di Ministri, anche — così è da intendersi il testo — per quel che riguarda le condizioni imposte dall'[OSCURATO:PERSONA] per il meccanismo comunitario.

Di conseguenza, si richiede il parere conforme del Consiglio di Ministri non solo per l'atto di costituzione, e dunque per il principio della creazione di un sistema di perequazione, ma anche per tutte le modalità essenziali attinenti al suo funzionamento.

Questa interpretazione, deducibile dal testo e dal senso dell'articolo 53, dovrà essere tenuta ferma nell'esame di ogni caso di applicazione, senza aver riguardo alla circostanza che in una fattispecie gli Stati membri abbiano omesso di protestare contro atti dell'[OSCURATO:PERSONA] che richiedevano il parere conforme del Consiglio di Ministri.

Per quanto riguarda la perequazione del rottame, la modificazione del suo carattere originario andrebbe vista nel fatto che l'[OSCURATO:PERSONA], nella fase di liquidazione del sistema di perequazione, ha cercato di armonizzare con la sua struttura un atto modificativo delle parità monetarie emanato da una Stato membro, con le relative ripercussioni sui crediti e sui debiti esistenti; in altre parole, ha cercato di adeguarsi a un provvedimento statale che poteva condurre, secondo il punto di vista accolto, a una diminuzione del valore nominale dei crediti o dei debiti tedeschi in DM.

Riguardo a tale fenomeno nulla è disposto nelle prime decisioni generali relative al sistema di perequazione: ma ciò non può destare sorpresa, dato che nel 1954 e anche più tardi non era da prevedere una rivalutazione del DM.

Da un punto di vista puramente formale si potrebbe parlare di una lacuna delle decisioni fondamentali relative al rottame, e della necessità di una loro integrazione.

Ma ciò non vuol dire che per colmare simili lacune sia necessario il parere conforme del Consiglio di Ministri: tale necessità dipende, infatti, dal contenuto sostanziale della disciplina originaria, quale si ricava da una interpretazione larga e ragionevole.

Si può invero pensare che certi principi e certi obiettivi del sistema di perequazione risultino fin dall'origine fissati con tanta chiarezza che sia senz'altro possibile procedere al successivo inquadramento, stilla loro base, di autonomi atti statali i quali spieghino un'influenza sul funzionamento di detto sistema.

In tal caso, noi non avremmo a che fare con una sostanziale modificazione del meccanismo di perequazione, ma solo con un completamento formale, per il quale non è necessario un parere conforme del Consiglio di Ministri, dato che tutti i principi, secondo i quali tale interpretazione va effettuata, sono già determinati nelle decisioni di base.

Come stiano le cose nella fattispecie in questione, dev'essere indagato non a questo punto, ma solo in sede di esame, sotto il profilo sostanziale, dei provvedimenti adottati dall'[OSCURATO:PERSONA].

Mi riservo perciò per un momento successivo il problema relativo alla illegittimità della decisione n. 21-60 per violazione delle norme di competenza, e cioè per mancato intervento del Consiglio di Ministri.

Volgiamoci piuttosto a considerare la 3 a censura: con cui si sostiene il difetto di motivazione della decisione n. 21-60.

Tale difetto, sostiene la ricorrente, sussisterebbe in rapporto alla fissazione della parità del DM, dato che tutte le considerazioni essenziali della decisione si riferiscono alla svalutazione del franco francese.

Oltre a ciò, la motivazione della decisione rivelerebbe un vizio di ragionamento che la priverebbe di ogni valore.

Sulla prima parte di questo mezzo di ricorso si è già detto l'essenziale quando si è trattata la questione, se la decisione n. 21-60 giustifichi quella impugnata.

Non si può in effetti negare che i motivi della decisione abbiano principalmente riguardo alle conseguenze della svalutazione del franco.

Bisogna però riconoscere che l'[OSCURATO:PERSONA] a questo proposito si è basata su certi principi, che hanno portata generale, specialmente quando si tratti della questione — che sola presenta un interesse per la rivalutazione del DM successiva alla fine del sistema di perequazione — dell'influenza che la modifica della parità da parte di uno Stato membro esercita sui debiti e sui crediti preesistenti.

Faccio rinvio, a questo riguardo, ai «considerando» sopra ricordati, e osservo che non si può quindi parlare di difetto di motivazione.

Ma non posso condividere il pensiero della ricorrente neppure per quanto riguarda il preteso vizio di ragionamento contenuto nei motivi della decisione.

Tralascio il fatto che tale censura, in una cornice di doglianze formali, presenta il pericolo di sconfinare in un esame di questioni sostanziali (nel nostro caso, nel problema della natura obiettiva del sistema di perequazione), quando non si tratti di un vizio di ragionamento manifesto.

Secondo la ricorrente, il vizio logico in cui incorrerebbe l'[OSCURATO:PERSONA] consiste nella convinzione che unicamente la soluzione da essa adottata per il problema della parità permetta di realizzare una eguaglianza di trattamento per i compratori di rottame importato e per gli acquirenti di rottame comunitario.

Questo assunto potrebbe contenere un vizio di ragionamento se non si fosse tenuto conto che entrambe le categorie di compratori sono onerate da contributi di perequazione, e se l'[OSCURATO:PERSONA] si fosse prefissa di conseguire una eguaglianza di trattamento per i soli debitori di contributi che adempiono i loro obblighi in uno stesso momento ; poiché, in questo caso, non ha alcuna rilevanza applicare la parità vigente al momento del sorgere del debito o quella esistente al momento della sua estinzione.

Ma si può supporre che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia allargato l'orizzonte delle proprie considerazioni, e precisamente che essa abbia voluto comprendere anche il caso in cui i debiti di contribuzione siano pagati in momenti diversi , in rapporto alla variazione della parità.

In questo ordine di idee il riferimento alla eguaglianza di trattamento contenuto nella decisione assume il suo intero valore.

Riassumendo — e in questa sede non è il caso di aggiungere altro a tale riguardo — la decisione generale n. 21-60 presenta una motivazione adeguata alle esigenze del diritto comunitario. 4 a censura: violazione del [OSCURATO:PERSONA], violazione del divieto di discriminazione.

Veniamo ora alla più importante doglianza della ricorrente, in tema di problemi monetari, doglianza che, sotto diversi aspetti, solleva la questione se l'[OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente inquadrato la rivaluatzione del DM nella liquidazione del sistema di perequazione del rottame.

Mi sia permesso anzitutto di ricordare ancora una volta la tesi della ricorrente: questa sostiene che i debiti di contribuzione nascono in unità di conto, dato che in tale parametro sono espresse le spese complessive della Cassa, alla quali le imprese devono contribuire.

Se le necessità del pagamento dei contributi impongono una conversione in moneta nazionale, bisognerebbe applicare la parità vigente al momento del versamento, o al momento della adozione di una decisione esecutiva, e non quella in vigore al tempo in cui i debiti di contribuzione sono sorti.

A questo riguardo si deve anzitutto sottolineare che la pratica effettivamente seguita, nell'emissione delle intimazioni di pagamento, dalla Cassa di Bruxelles, dai suoi uffici regionali e dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], è di minima importanza per la soluzione del nostro problema.

Il solo punto che può essere decisivo è quello di sapere quale disciplina s'imponga come giuridicamente conforme ai principi che reggono il sistema di perequazione.

Bisogna inoltre rilevare che i rari esempi indicatici di casi in cui i debiti di contribuzione sono stati espressi in u.c., ed è stato ingiunto ai debitori di pagarne il contro-valore in moneta nazionale in base alla parità vigente nel giorno di pagamento, risalgono palesemente tutti al periodo anteriore alla rivalutazione del DM, e quindi a un tempo in cui i problemi monetari non avevano ancora alcun rilievo per i debitori tedeschi.

Infine, la ricorrente non ha contestato l'asserzione dell'[OSCURATO:PERSONA] secondo la quale nella stragrande maggioranza dei casi i debiti di contribuzione sono indicati e pretesi dagli organi di Bruxelles e dai loro uffici ausiliari in moneta nazionale.

Si può poi ritenere certo che l'u.c. impiegata per la perequazione del rottame non costituisce una moneta, e neppure una unità monetaria ideale, come è supposto dalla ricorrente di un'altra causa.

Sappiamo che l'u.c. trae origine dall'Accordo monetario europeo del 5 agosto 1955, il quale le assegna la funzione di assicurare un clearing, una compensazione di crediti tra più Stati con differenti monete, cioè di rendere possibile un sistema di conteggi nel quale si possa tenere una contabilità comune (articoli 1, 8, e 24 dell'Accordo).

Poiché l'[OSCURATO:PERSONA] e la Comunità non hanno sovranità monetaria (che è rimasta fuori dall'integrazione, nella competenza degli Stati membri,) gli organismi comunitari non potevano fare dell'u.c. una moneta in senso tecnico.

Bisogna anzi ritenere che questi l'abbiano utilizzata secondo la limitata funzione che era stata ad essa attribuita dagli autori dell'accordo monetario.

Va da sé, d'altronde, che il sistema di perequazione, per il suo stesso scopo e significato, presuppone l'esistenza di un simile strumento contabile, di una grandezza comune di riferimento quale mezzo di contabilità.

Per realizzare un'adeguata riduzione del prezzo del rottame importato, si doveva infatti fissare il prezzo medio di quello acquistato all'interno della Comunità, cioè di un rottame acquistato e pagato in paesi diversi, con differenti monete.

Era poi necessario stabilire un conto generale di tutte le spèse supplementari relative al rottame importato, effettuate esse pure nella moneta nazionale dei paesi della Comumunità o dei paesi terzi, onde ripartirle in eguale misura tra tutti i consumatori di rottame.

Per entrambe le operazioni l'u.c. assolse la funzione di denominatore comune, come risulta da numerose decisioni generali relative alla determinazione dei prezzi di perequazione, degli importi e dei tassi di contribuzione.

Solo gli ultimi atti di questa serie di operazioni — la distribuzione dei bonifici di perequazione e la riscossione dei contributi — dovevano effettuarsi, secondo il sistema in vigore, in moneta nazionale.

Alla luce di queste considerazioni si è già portati a supporre che, nella perequazione del rottame, l'unità di conto svolga, senza dubbio, la funzione di strumento contabile per il calcolo dei debiti di contribuzione, ma che, con il sorgere del debito secondo l'obiettiva situazione giuridica, il contenuto di questo sia fissato nel solo mezzo di pagamento qualificato per un adempimento effettivo.

Per la necessaria conversione sarebbe cioè determinante — come sostiene l'[OSCURATO:PERSONA] — la parità delle monete nazionali per u.c. in vigore al momento del sorgere del debito per contributi di perequazione.

Bisogna però senz'altro ammettere che questo risultato non discende necessariamente dalle sole considerazioni riportate.

Fino a dove — in senso temporale — giunga la funzione dell'u.c., se cioè essa non conservi, tuttavia, rilevanza sino al pagamento effettivo, è questione che non può in definitiva essere risolta se non con il ricorso ai principi che reggono la perequazione nel suo insieme e che ne caratterizzano la natura.

Lo scopo essenziale della perequazione è quello di realizzare una sostanziale uguaglianza di condizioni per i consumatori di rottame importato e per gli acquirenti di rottame interno.

Tale eguaglianza deve essere riferita ovviamente ad un tempo determinato, che, in teoria, dovrebbe essere il giorno in cui il rottame è acquistato, come espressamente riconosce l'[OSCURATO:PERSONA].

In pratica, però, questo non è possibile, e pertanto ci si è basati su periodi contabili di un mese.

Ciò significa che in definitiva non ci deve essere alcuna differenza di costi secondo che nel mese X dell'anno Y, durante il funzionamento del sistema di perequazione, sia stato impiegato, per la produzione di acciaio, del rottame interno o del rottame importato.

L'onere dei costi per il prodotto di base deve così risultare pressoché eguale per tutti i produttori d'acciaio.

Questo elemento temporale negli scopi del sistema di perequazione indusse l'[OSCURATO:PERSONA] a riferire tutte le vicende ed i fattori per esso rilevanti, ivi comprese le parità monetarie, al rispettivo mese di perequazione, cioè al periodo di tempo nel quale anche i vantaggi economici di detto sistema si fanno sentire per tutti gli interessati.

Essa ritiene che soltanto così si possa tener conto delle relazioni orizzontali che legano tutte le imprese consumatrici di rottame della Comunità, in maniera da ottenere una perequazione relativamente soddisfacente e non discriminatoria.

È mia convinzione che si debba dar ragione su questo punto all'[OSCURATO:PERSONA].

Ciò significa che bisogna procedere retroattivamente (si tratta naturalmente di una finzione, ma di una finzione indispensabile) come se, ad ogni mese di perequazione, tutte le operazioni relative fossero venute a conclusione: acquisto e pagamento di rottame importato a prezzi superiori, acquisto e pagamento di rottame interno a prezzi inferiori, risarcimento della differenza ai consumatori di rottame importato e ripartizione della spesa a ciò necessaria tra tutti i consumatori di rottame della Comunità.

Non vedo come qualche altra considerazione potrebbe intaccare l'esattezza di questo punto di vista.

Non mi ha convinto, in particolare, l'opinione della ricorrente secondo la quale si potrebbe raggiungere l'obiettivo dell'eguaglianza degli oneri e del trattamento tra tutti i consumatori di rottame anche basandosi, per il pagamento dei contributi, sulla parità vigente al giorno del versamento.

Ci si convincerà del contrario ove si ponga mente al caso di due imprese tedesche, delle quali l'una abbia pagato i propri contributi di perequazione in moneta nazionale poco tempo prima della rivalutazione del DM, mentre l'altra, dopo questa rivalutazione, dovrebbe sborsare una somma in DM inferiore a quella originariamente esigibile.

Nell'ipotesi fatta, l'impresa che ha pagato in precedenza sarebbe palesemente svantaggiata.

L'idea che l'impresa, la quale paga più tardi, apporti altrettanto potere di acquisto internazionale (malgrado un importo nominale inferiore in DM), non è tale da rovesciare questa conclusione.

Se tale idea fosse esatta bisognerebbe, per essere coerenti, procedere allo stesso modo nei riguardi dei creditori: pagare cioè i creditori tedeschi a titolo di perequazione, non ancora soddisfatti, sulla base dell'attuale parità del DM; ma ciò, anche ad avviso della ricorrente, non può essere fatto.

Il valore esterno di una moneta non rappresenta che uno degli aspetti da tenere in considerazione nella valutazione degli effetti dell'onere di perequazione; forse anzi, dal punto di vista della gestione aziendale, esso non costituisce neppure l'aspetto più importante per la media delle imprese.

D'altronde, se si volesse, nell'ambito della perequazione del rottame, sperimentare simili misure differenziate per assicurare un rigoroso rispetto del divieto di discriminazione, bisognerebbe certamente tener conto anche di altre considerazioni: del fatto, ad esempio, che un'impresa delle dimensioni e della accortezza della ricorrente ha certamente costituito delle riserve in DM per eventuali debiti di contribuzione.

Ma non c'è bisogno di dimostrare che siffatte misure differenziate renderebbero impossibile una rapida perequazione riguardante una moltitudine di crediti e di debiti intercorrenti tra numerose imprese per un considerevole periodo di tempo.

Del pari, quando la ricorrente invoca la discriminazione che si verificherebbe nei suoi confronti in rapporto alle imprese, francesi in ritardo nei pagamenti — le quali, secondo i principi dell'[OSCURATO:PERSONA], possono adempiere sulla base della vecchia parità del franco, e cioè con un numero di u.c. inferiore rispetto a quello che si avrebbe con la parità vigente — si deve obiettare che, anche a questo riguardo, il suo punto di vista è unilaterale.

Applicare la parità del giorno di pagamento significherebbe infatti accettare una discriminazione in rapporto ad altri debitori francesi, che hanno pagato prima della svalutazione del franco e hanno potuto dunque estinguere i loro debiti di perequazione con un numero inferiore di franchi per u.c.

Il criterio decisivo per risolvere la questione della discriminazione non può essere fornito proprio dai pochi debitori ancora in ritardo nel pagamento, ma solo dalla maggioranza delle imprese, che hanno puntualmente adempiuto i loro obblighi di contribuzione.

Non mi è dato infine di vedere a che cosa miri la ricorrente, quando sostiene che non può essere rilevante la parità del mese di perequazione per la ragione che il problema della parità non si pone per una certa parte delle spese della Cassa, come gli interessi, le spese di amministrazione, o i premi venuti a scadere durante la perequazione.

Tale opinione è, nel suo insieme, certamente inesatta, perché le spese summenzionate hanno esse pure origine in moneta nazionale, e, almeno in parte, sono a giusto titolo poste in rapporto con il mese di perequazione: tale è il caso dei premi per impiego di ghisa, che dovrebbero influenzare le condizioni di produzione nel mese di perequazione.

Per quanto, in senso stretto, una relazione con detto mese non sembri possibile, resta nondimeno inammissibile, per le esigenze pratiche del sistema di perequazione, l'adozione di misure differenziate per il trattamento del problema monetario, nel senso in cui le intende la ricorrente.

Si renderebbe infatti il conteggio ancor più difficile di quanto già non lo sia di per sé stesso.

Si rafforza quindi, con l'esame di tutti gli aspetti della questione, la convinzione che il tener conto delle parità di cambio quali risultano dalla circostanza casuale del momento di pagamento non può essere conforme allo scopo del sistema di perequazione.

È mia impressione che l'accreditare o l'addebitare individualmente profitti o perdite, risultanti dalle variazioni dei cambi, rispettivamente alle imprese ancora debitrici o creditrici, comporterebbe una discriminazione di entità maggiore di quella che deriva (forse) dall'inclusione di tali profitti e di tali perdite nel calcolo complessivo della perequazione del rottame.

Nessuna influenza su questo punto di vista possono avere le osservazioni della ricorrente sul modo in cui i problemi monetari sono trattati in un altro campo, come, ad esempio, per la riscossione del prelievo generale C.E.C.A., oppure, secondo il [OSCURATO:PERSONA] C.E.E., per il versamento dei contributi statali al bilancio generale, al Fondo sociale o al Fondo d'orientamento e garanzia per l'agricoltura.

Essenziale a questo riguardo — come l'[OSCURATO:PERSONA] ha ricordato — è soprattutto il fatto che manca la possibilità di un paragone, dato che questi altri meccanismi non presentano la particolarità propria della perequazione del rottame, vale a dire le suaccennate relazioni orizzontali tra numerosissime imprese che devono essere poste su un piano di completa eguaglianza, e per le quali si deve realizzare un regime di parità di trattamento.

Bisogna inoltre osservare, per ciò che riguarda il prelievo generale C.E.C.A., che secondo la prassi dell'[OSCURATO:PERSONA], anche in questo caso non è il tempo del pagamento che rileva per l'applicazione della parità di cambio ai fini della conversione in moneta nazionale, ma il momento della maturazione.

D'altra parte, per i meccanismi del mercato comune, istituiti dai Trattati di Roma, è caratteristico il fatto che esistano, a differenza di quanto avviene nel [OSCURATO:PERSONA] C.E.C.A., disposizioni espresse tendenti a realizzare una garanzia di cambio: il che si spiega forse in base alla circostanza che qui si tratta di contributi versati dagli Stati membri a favore della Comunità, e non di contributi di imprese private tendenti alla soddisfazione di altre imprese private (cfr. : regolamento finanziario concernente il Fondo europeo d'orientamento e di garanzia per l'agricoltura, del 5 febbraio 1964 — Gazzetta ufficiale 1964, pagina 599 — articoli 11 e 12; regolamento finanziario relativo alle modalità e alla procedura secondo la quale i contributi degli Stati membri sono messi a disposizione della Commissione, a norma dell'articolo 200, 1 o e 2 o comma del [OSCURATO:PERSONA] C.E.E., e alle condizioni tecniche per l'effettuazione delle operazioni finanziarie relative al Fondo sociale europeo, del 31 gennaio 1961: Gazzetta ufficiale 1961, pagina 509 — articoli 7, 8, 21-24).

Per concludere questa parte della mia indagine, dirò che la soluzione scelta dall'[OSCURATO:PERSONA] per il problema delle parità di cambio è da considerare inoppugnabile, proprio tenuto contò dei principi applicabili a priori alla perequazione del rottame.

È perciò infondata non solo la censura di violazione del [OSCURATO:PERSONA], ma anche quella di violazione delle norme sulla competenza per difetto di intervento del Consiglio di Ministri, dato che il parere conforme di quest'ultimo sarebbe stato necessario solo nel caso in cui non fosse stato possibile trovare la soluzione del problema della parità di cambio attraverso l'esame degli scopi e dei principi del sistema di perequazione. 5 a censura: violazione del principio della irretroattività degli oneri finanziari.

Sempre nel quadro dei problemi monetari, viene formulata la censura secondo cui la decisione n. 21-60 avrebbe imposto retroattivamente, e quindi illegittimamente, nuovi oneri finanziari alla ricorrente.

Tale doglianza si basa essenzialmente sulla considerazione che, in tutte le sue decisioni, l'[OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato le u.c., sia per il prelievo generale, sia per la perequazione del rottame.

La ricorrente non poteva quindi prevedere il passaggio al sistema contenuto nella decisione n. 21-60.

Essa lamenta dunque — così mi sembrano da intendere le sue argomentazioni una violazione del principio dell'affidamento.

Si può a mio avviso facilmente dimostrare che anche questa censura è priva di fondamento.

Anzitutto — come ho già ricordato — nel corso del processo è risultato che la Cassa di Bruxelles e gli uffici regionali emettevano ordinariamente intimazioni di pagamento espresse in moneta nazionale.

Non era quindi giustificata l'impressione che, nella perequazione del rottame, si trattasse di debiti in u.c.

Ma anche ammesso che ai debitori siano stati precedentemente notificati dei conteggi espressi in u.c., ciò non poteva fornire loro motivo, almeno fino alla prima variazione delle parità di cambio intervenuta nella Comunità, per trarre conclusioni decisive su quale momento dovesse ritenersi rilevante per la necessaria conversione in moneta nazionale, il solo mezzo di pagamento effettivo; tale questione, infatti, era manifestamente senza importanza per quei vecchi periodi di conteggio.

Infine, e questa considerazione mi sembra decisiva, si è dimostrato che il criterio applicato dall'[OSCURATO:PERSONA] nel trattamento della variazione delle parità di cambio, criterio già enunciato nella decisione n. 21-60, cioè prima della modifica della parità del DM, si può desumere da una interpretazione obiettiva dei principi che reggono il sistema di perequazione, e che sono contenuti nelle prime decisioni generali.

Non si può dunque parlare di una modifica retroattiva della situazione giuridica, né di lesione di una posizione di legittimo affidamento. 6 a censura: Inammissibile ingerenza nella sovranità monetaria della Repubblica federale di Germania.

In un'ultima censura concernente i problemi monetari, la ricorrente sostiene che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha il potere di imporre il suo punto di vista sul rapporto DM-u.c., dato che la fissazione delle parità di cambio rientra nella competenza degli Stati membri.

Se non erro, l'[OSCURATO:PERSONA] non contesta tale competenza, né d'altronde ha tentato esercitarla in luogo degli Stati membri, o di influire sul suo esercizio.

Ma è solo in queste ipotesi che — a ben vedere — si potrebbe parlare di una violazione della sovranità monetaria nazionale.

In realtà, l'[OSCURATO:PERSONA] non ha fatto altro che inserire nel meccanismo di cui è responsabile, quali dati di fatto, le variazioni di parità introdotte dagli Stati membri.

La circostanza che essa, in considerazione delle regole particolari della perequazione del rottame, abbia applicato la vecchia parità per i debiti e i crediti venuti ad esistenza prima della modificazione dei corsi di cambio, non costituisce una violazione della competenza statale, poiché, di fronte all'[OSCURATO:PERSONA], i contributi e i crediti di perequazione sono sorti in moneta nazionale nel mese di perequazione, e questo loro ammontare è rimasto invariato.

Con ciò l'[OSCURATO:PERSONA] riconosce espressamente — e lo dice — la sovranità monetaria degli Stati membri, in quanto sia esercitata al momento del sorgere dei crediti e dei debiti.

Non era inoltre necessario per l'[OSCURATO:PERSONA] — come invece ritiene la ricorrente — far ricorso all'articolo 67 per compensare le ripercussioni delle variazioni di cambio; ciò perché essa poteva tener conto di tale fenomeno, nel quadro del particolare meccanismo comunitario di perequazione che supera i confini nazionali e comprende relazioni tra imprese di diversi Stati membri, applicando le regole dell'articolo 53, il quale costituisce una lex specialis. 7 Riassumendo , mi sembra di poter concludere che le censure avanzate dalla ricorrente a proposito del problema monetario non possono portare all'annullamento totale o parziale della decisione impugnata.

II — La regolamentazione de gli interessi nella decisione n. 7-61 La più importante partita contenuta nella decisione impugnata è costituita dal saldo passivo risultante dal calcolo degli interessi compiuto dall'[OSCURATO:PERSONA].

Su di esso si appunta una seconda serie di mezzi di ricorso, dei quali ora ci occuperemo.

Emergono anzitutto anche qui due censure di natura formale: in primo luogo quella secondo cui la decisione n. 7-61, riguardante il calcolo degli interessi, è stata emanata senza il conforme parere del Consiglio di Ministri; in secondo luogo la doglianza che tale decisione pecca per difetto di motivazione. 1) Mancanza del parere conforme del Consiglio di Ministri per l'emanazione della decisione n. 7-61.

La ricorrente fa osservare che la decisione n. 16-58 ha introdotto, previo parere conforme del Consiglio di Ministri, un sistema di interessi moratori.

Tale disciplina sarebbe stata sostituita senza l'intervento del Consiglio dalla decisione n. 7-61, che ha determinato per una serie di imprese — tra cui la ricorrente — un considerevole aggravio degli oneri, come conseguenza della modifica dei fattori da includere nella perequazione.

Replica l'[OSCURATO:PERSONA] che essa non ha fatto altro che regolare le modalità tecniche della perequazione, le quali rientrano nella sua competenza esecutiva.

Riguardo a tale questione vorrei anzitutto sottolineare che l'emissione del parere conforme del Consiglio per la decisione n. 8/5 8 non è circostanza idonea ad apportare elementi decisivi alla tesi della ricorrente.

Bisognerebbe, infatti, che il parere si riferisse al regolamento degli interessi monitori, e che esso fosse necessario in virtù del Trattalo , e non solamente secondo l'opinione del Consiglio stesso.

D'altra parte, la tesi dell'[OSCURATO:PERSONA] non potrebbe trarre argomento dalla circostanza che, dopo l'emanazione della decisione n. 7-61, gli Stati membri non hanno avanzato proteste o introdotto ricorsi contro la violazione della competenza del Consiglio di Ministri: l'articolo 53 infatti costituisce una disposizione imperativa, non derogabile né dagli Stati membri né dal Consiglio.

Considerando il problema dell'intervento del Consiglio indipendentemente dai due aspetti sopraindicati, si potrebbe sostenere che la sua competenza è stata sufficientemente rispettata all'atto di creazione del meccanismo finanziario, poiché quest'ultimo, implicando la riscossione di contributi e il versamento alle imprese di compensi di perequazione, per forza di cose comporta una disciplina degli interessi.

Ma anche ammettendo questo fatto, ove si adotti una interpretazione rigorosa dell'articolo 53, bisognerà convenire che — come dimostra la presente causa — la regolamentazione degli interessi può essere variamente strutturata, con effetti, quindi, assai diversi, e che di conseguenza il Consiglio ha una parola da dire sulla scelta della forma più efficace, in quanto si tratta di stabilire modalità essenziali del regime di perequazione.

Tuttavia, come si e visto nella discussione della identica censura relativa al problema monetario, la questione non può essere in definitiva risolta se non dopo l'esame, sotto il profilo sostanziale, del problema degli interessi.

Tale esame può infatti portare alla conclusione che solo una determinata forma di disciplina degli interessi — poniamo: quella adottata per ultima — corrisponde ai principi della perequazione.

Se ciò fosse vero, se cioè le fondamentali strutture del sistema di perequazione — quali risultano dalle decisioni iniziali emanate su conforme parere del Consiglio di Ministri — conducessero necessariamente al sistema d'interessi attualmente in vigore, non bisognerebbe considerare la promulgazione successiva di detto sistema come un atto autonomo e nuovo nel quadro del meccanismo di perequazione, ma solo come una decisione tecnico-esecutiva, nel senso in cui l'intende l'[OSCURATO:PERSONA].

Dobbiamo perciò rimandare a più tardi la questione di cui trattasi, per riprenderla dopo il decisivo esame del problema di merito. 2) Difetto di motivazione della decisione n. 7-61 La ricorrente ravvisa l'insufficienza della motivazione nel fatto che i «considerando» della decisione n. 7-61 non sarebbero conclusivi.

Essa dichiara che l'[OSCURATO:PERSONA] si è basata essenzialmente sulla considerazione che, secondo il vecchio sistema, il calcolo degli interessi avveniva su debiti provvisori , il cui ammontare poteva variare, con la conseguenza che gli interessi versati potevano non corrispondere al debito principale.

In contrapposto, il nuovo sistema non dovrebbe essere influenzato da fattori variabili.

È opinione, però, della ricorrente che tale obiettivo possa essere egualmente raggiunto con il vecchio sistema, a mezzo di una compensazione operata all'atto del computo finale.

Essa ne conclude che l'[OSCURATO:PERSONA], istituendo il nuovo regime degli interessi, doveva in realtà perseguire un altro scopo, di cui nulla è detto nei «considerando» che motivano la decisione.

Questa censura di difetto di motivazione, come già quella sollevata a proposito del problema monetario, mi sembra situarsi per lo meno al limite delle doglianze formali, e investire già in sostanza i problemi di merito.

Ma anche a prescindere da ciò, la censura non può essere efficace per l'accoglimento del ricorso.

Se non erro infatti, la ricorrente, nell'esposizione del mezzo in questione, ha riprodotto solo una parte dei motivi della decisione.

In questa, però, è detto inoltre che la nuova disciplina degli interessi deve stabilire una compensazione per il fatto che i pagamenti si verificano in epoche diverse , nel che si può vedere un riferimento al fenomeno che l'[OSCURATO:PERSONA] definisce «non-discriminazione temporale».

Questo pensiero, che non si trova tra le considerazioni conclusive della ricorrente, bastérebbe a dare alla decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] un senso diverso da quello che la ricorrente le attribuisce.

Allo stadio attuale, e a questo proposito non si deve aggiungere altro, esso è in ogni caso sufficiente a far respingere la censura di difetto di motivazione. 3) Violazione del [OSCURATO:PERSONA] censura di violazione del [OSCURATO:PERSONA] ci porta al centro del secondo ordine di problemi sollevati dalla presente controversia, problemi che gravitano attorno all'esame di merito del sistema d'interessi, introdotto dalla decisione n. 7-61 dell'[OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo s'impongono delle osservazioni sotto vari aspetti.

Anzitutto vorrei ancora una volta porre brevemente in rilievo in che cosa consista la novità essenziale della decisione n. 7-61.

Quello che possiamo chiamare il vecchio sistema prevedeva degli interessi a favore delle imprese creditrici che non avessero riscosso, nel mese di perequazione, i relativi bonifici.

Inoltre, se non erro, venivano accreditati interessi a favore di quelle imprese debitrici cui, per aver effettuato, secondo quanto risultava da una successiva rettifica del computo di perequazione, un pagamento eccessivo, spettava un corrispondente diritto di rimborso.

Per ciò che riguarda i debitori, numerose decisioni del Consiglio della Cassa, fino al 1958, si fondarono su un sistema di interessi moratori, da applicare in caso di mancato versamento in termine dei contributi richiesti dalla Cassa.

Dopo il trasferimento, nel 1958, della gestione nelle mani dell'[OSCURATO:PERSONA], gli interessi moratori vennero addebitati alle imprese che non avessero adempiuto le loro obbligazioni entro il 25 o giorno successivo alla pubblicazione delle decisioni che fissavano i tassi di contribuzione.

Viceversa, il nuovo sistema introdotto dalla decisione n. 7-61 si basa, per tutte le imprese debitrici (nulla è mutato per i creditori a titolo di perequazione) sui pagamenti effettivi, e accorda il 5 % di interessi compensativi sull'importo del debito principale, a partire dal giorno del pagamento e fino al giorno del computo finale di perequazione.

Le somme necessarie a questo fine sono ripartite tra tutte le imprese gravate da obbligo di contribuzione, in rapporto alle quantità di rottame soggette a perequazione.

Dopo l'entrata in vigore della decisione n. 7-61 gli interessi di mora pagati anteriormente furono imputati al debito principale e i conteggi relativi eliminati.

In tal modo il nuovo sistema — come l'[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto e cercato di dimostrare con numerosi esempi — si avvicina a un sistema di interessi compensativi, che non ha alcun riguardo alla costituzione in mora, al ritardo, alla colpa, ecc. a) Ora (è questo il nostro primo problema) tale disciplina può dirsi effettivamente discriminatoria — come pretende la ricorrente — dal momento che tutte le imprese in caso di pagamento ritardato ricevano eguale trattamento, sia che vi sia stata messa in mora, sia che, come nel caso della ricorrente, questa sia invece mancata a causa delle difficoltà obiettive incontrate nel determinare la sorte del rottame di gruppo nel quadro della perequazione? Si è tentati di rispondere affermativamente a questa domanda, se si vede nel sistema degli interessi moratori un sistema «classico», generalmente applicato e riconosciuto, cioè un sistema che, in caso di tardiva esecuzione di prestazioni pecuniarie, è il più vicino all'idea della giustizia; e se si considerano le prestazioni pecuniarie nell'ambito del sistema di perequazione non diversamente da quelle derivanti dai contratti in generale o dai normali rapporti di diritto pubblico (diritto tributario).

A questo proposito, pero, l [OSCURATO:PERSONA] solleva a buon diritto una eccezione fondamentale, che fa riferimento alla particolare natura del meccanismo di perequazione del rottame e alla necessità di applicare un sistema di interessi ad esso adeguato.

Come si è più volte rilevato, il meccanismo di perequazione deve garantire una sorta di compensazione degli oneri derivanti dall'acquisto di rottame: deve cioé condurre al risultato che, in rapporto a determinati periodi, sia indifferente per un'impresa aver consumato rottame interno oppure importato.

Tale compensazione funzionerebbe in modo ideale se tutti i necessari calcoli potessero essere rapidamente compiuti, e se, sulla loro base, si potesse realizzare, a breve termine, una compensazione effettiva.

Si otterrebbe così la massima parità di trattamento per tutte le imprese consumatrici di rottame.

La realtà pero rimase ben lontana da questo ideale, sia perché furono omesse dichiarazioni di acquisto e di consumo di rottame, sia per rifiuto di pagamenti, sia perché nacquero controversie, obiettivamente complesse, la cui soluzione richiese un tempo considerevole.

Le somme necessarie per la perequazione furono, in misura notevole, riscosse con ritardo, e questo fatto non sempre poté essere sanzionato con la imposizione di interessi moratori.

Tuttavia — ci si deve qui limitare ad un accenno — tenuto conto delle reali difficoltà del sistema di perequazione, solo in rarissimi casi sarà possibile imputare all'[OSCURATO:PERSONA] una «faute de service», che la renda responsabile dei versamenti tardivi sul suo bilancio generale.

D'altra parte, come già si è rilevato, il sistema della perequazione esigeva che alle imprese titolari di diritti da questa derivanti si accreditassero gli interessi in rapporto ai diversi mesi di perequazione, senza di che la compensazione sarebbe stata, a loro danno, incompleta.

A chi avesse voluto rimediare a tale inconveniente rimaneva, nel vecchio sistema, la sola possibilità di inserire tra le spese generali della Cassa il deficit che non poteva essere colmato mediante gli interessi di mora, e di ripartire i contributi a ciò necessari tra tutti i debitori a titolo di perequazione.

In questo modo pero, come agevolmente si comprende, ci si allontanava di molto dal principio dell'eguaglianza di trattamento per tutte le imprese partecipanti alla perequazione.

Infatti, debitori che avevano puntualmente pagato, dovevano versare delle somme supplementari per coprire le menzionate spese di interessi, mentre debitori ritardatari (non in mora) avevano goduto per anni somme che propriamente spettavano alla Cassa di perequazione.

Non può quindi esservi dubbio, a mio parere, che un effetto discriminatorio sia da imputare non alla nuova disciplina e alla nuova ripartizione degli oneri relativi agli interessi, quali risultano dalla decisione n. 7-61, ma piuttosto, tenuto conto dei principi che devono reggere la perequazione, al vecchio sistema.

Si dimostra così, per chi condivida questa concezione, la carenza di fondamento sia della censura di discriminazione, sia (è ora possibile stabilirlo) anche della doglianza secondo cui si sarebbe illegittimamente omesso di richiedere il consenso del Consiglio di Ministri all'atto di introdurre il nuovo sistema : tale sistema, infatti, come abbiamo cercato di dimostrare, discende immediatamente dai principi di eguaglianza di trattamento e di non-discriminazione che ressero fin dall'origine la perequazione. b) Ma esistono — dobbiamo ancora chiederci — altre ragioni per le quali si debba ritenere illegittima — malgrado la sua fondamentale aderenza ai principi della perequazione — la modifica della disciplina degli interessi, intervenuta nel 1961? Su tale questione si appuntano varie considerazioni della ricorrente, difficilmente distinguibili l'ima dall'altra dal punto di vista della sistematica giuridica.

Secondo la ricorrente si deve censurare il fatto che l'[OSCURATO:PERSONA], emanando la decisione n. 7-61, ha violato una norma che essa stessa aveva precedentemente fissato, e con la quale aveva operato una scelta riguardo al sistema di interessi da adottare nell'ambito della perequazione.

La ricorrente sarebbe stata perciò in diritto di confidare sulla stabilità giuridica di questa scelta, sulla quale l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto tornare solo se la disciplina originariamente fissata si fosse rivelata illegittima.

A mio parere, tuttavia, non e possibile dimostrare che simili principi si possano applicare ai provvedimenti normativi, cioè di portata generale, dell'[OSCURATO:PERSONA].

Ma anche se, all'opposto, non dovesse in genere valere il principio per cui un legislatore dev'essere libero di sostituire con una disciplina più efficace una regolamentazione rivelatasi insufficiente, si possono trovare nella giurisprudenza della Corte, almeno per quel che concerne la perequazione del rottame, degli spunti in favore di simile assunto (causa 19-61 [OSCURATO:PERSONA]. della Corte volume VIII, pag. 684 e segg.).

Esso si fonda essenzialmente sul fatto che, le decisioni generali successive non hanno introdotto alcun elemento veramente nuovo nella perequazione del rottame, ma unicamente degli adeguamenti a quei principi che si potevano dedurre già dalle prime decisioni in materia, anche se — per ciò che riguarda i particolari — tali principi erano forse espressi solo in forma imperfetta.

Inoltre — come ho già dimostrato — l'originaria disciplina degli interessi non solo è in effetti incompleta, il che la rende inadatta al suo scopo, ma presenta anche un carattere notevolmente discriminatorio; ciò dimostra la sua illegittimità — nel senso in cui la intende la ricorrente — in rapporto ai principi fondamentali della perequazione del rottame.

Analoghe considerazioni valgono anche per una seconda osservazione formulata dalla ricorrente a questo riguardo, osservazione secondo la quale sarebbe inammissibile l'imposizione retroattiva di interessi moratori.

Si può infatti replicare che in questo campo la Corte, proprio tenendo conto della particolare natura della perequazione del rottame, ha in generale delineato con straordinaria larghezza il diritto dell'[OSCURATO:PERSONA] di adottare con efficacia retroattiva misure di rettifica o d'imposizione d'oneri, soprattutto quando si tratta di eliminare un vantaggio ingiustificato.

Faccio rinvio, a questo proposito, alla giurisprudenza della Corte, citata dall'[OSCURATO:PERSONA] nella discussione orale.

Infine, non si potrebbe rimproverare all'[OSCURATO:PERSONA] di aver trascurato la necessaria ponderazione degli interessi in gioco, né di avere violato, a danno della ricorrente, il principio della certezza del diritto, discostandosi dalle regole stabilite nella causa 19-61.

Poiché la decisione n. 7-61 costituisce un provvedimento a carattere generale , non può naturalmente venire in rilievo una considerazione degli interessi individuali.

L'[OSCURATO:PERSONA], se, nell'emanazione delle sue decisioni generali, dovesse a tal punto tener conto delle differenze dei singoli casi, non potrebbe adempiere ai compiti che le sono affidati dalla legge, se non a prezzo di notevolissime difficoltà.

Per ciò che concerne il principio della certezza del diritto, a torto la ricorrente si richiama alla sentenza n. 19-61.

Questa applica tale principio in un altro senso, per giustificare criteri giuridici chiaramente ed inequivocabilmente delineabili, e quindi nell'interesse della stabilità del diritto per l'insieme dei consumatori di rottame; la ricorrente invece invoca il principio di cui trattasi per conservare una posizione individuale , che, come è stato dimostrato, è inconciliabile con i principi della perequazione.

Pertanto, si può concludere che nessuna delle argomentazione addotte dalla ricorrente prova che il cambiamento retroattivo dell'originaria disciplina degli interessi, disposto dalla decisione n. 7-61, sia illegittimo.

III — Riassunto e conclusioni L'insieme delle considerazioni svolte mi conduce alla seguente conclusione: il ricorso della ditta Mannesmann AG, diretto contro la decisione dell'8 luglio 1964 dell'[OSCURATO:PERSONA], è ricevibile ma infondato.

Esso va rigettato per i motivi esposti, e la ricorrente deve sopportare le spese del processo. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61964C0037 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 1 o aprile 1965 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] giuridica I — Il problema monetario 1. Se la decisione impugnata sia giustificata dalla decisione n. 21-60 2. Se il parere conforme del Consiglio di Ministri fosse necessario per la emanazione della decisione n. 21-60 3. Difetto di motivazione 4. Violazione del [OSCURATO:PERSONA], violazione del divieto di discriminazione 5. Violazione del principio di irretroattività degli oneri finanziari 6. Ingerenza nella sovranità monetaria della Repubblica federale di Germania II — La regolamentazione degli interessi nella decisione n. 7-61 1. Se il parere conforme del Consiglio di Ministri fosse necessario per la emanazione della decisione n. 7-61 2. Difetto di motivazione 3. Violazione del [OSCURATO:PERSONA] a) Se la regolamentazione degli interessi contenuta nella decisione n. 7-61 abbia carattere discriminatorio b) Altre eccezioni relativo alla legittimità della nuova regolamentazione degli interessi III — Riassunto e conclusioni [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , La causa per la quale oggi presento le mie conclusioni, nasce da una ingiunzione di pagamento rivolta alla Mannesmann AG dall'[OSCURATO:PERSONA], per procedere nella liquidazione del sistema di perequazione del rottame. Immediatamente dopo l'emanazione della — per il momento — ultima decisione generale relativa alla perequazione del rottame (decisione n. 7-63) la Mannesmann AG — come numerose altre imprese — ricevette dall'[OSCURATO:PERSONA] una lettera, dell'8 aprile 1963, in cui erano indicati i suoi crediti e i suoi debiti verso la Cassa di perequazione a tutto il 31 maggio 1963. Tale lettera elencava in dettaglio: 1) i bonifici di perequazione, i premi e gli interessi sulle somme di perequazione che spettavano all'impresa, 2) i contributi di perequazione (senza interessi) dovuti dalla Mannesmann, ed inoltre 3) i pagamenti, già effettuati, del meccanismo di perequazione a favore dell'impresa, e quelli di quest'ultima a profitto del meccanismo. Nel complesso risultava un primo saldo passivo a carico della Mannesmann, espresso in unità di conto (u.c.) dell'Accordo monetario europeo, che era convertito in marchi tedeschi (DM) applicando una parità di 4,20 DM per u.c. Nel conteggio erano inoltre compresi una richiesta di contribuzione per gli interessi ancora dovuti e un credito per interessi sui contributi versati, che formavano un secondo saldo passivo a carico della Mannesmann espresso del pari in u.c. e convertito in DM sulla base di una parità di 4,20 DM per u.c. In relazione al primo di questi saldi la Mannesmann effettuava un pagamento parziale in data 20 aprile 1964, ma lasciava insoluto un residuo, affermando che il suo debito, espresso in u.c., era da convertire non sulla base della parità applicata dall'[OSCURATO:PERSONA], ma di quella di 4 DM per u.c., in vigore alla data del pagamento (e successiva alla rivalutazione del DM, intervenuta il 6 marzo 1961). La società lasciava ugualmente insoluto il secondo saldo passivo, adducendo a motivo l'illegittimità della regolamentazione degli interessi, contenuta nella decisione n. 7-61 e posta a base del calcolo relativo al saldo stesso. In seguito a ciò, l'[OSCURATO:PERSONA], l'8 luglio 1964, adottava una decisione formale, con la quale veniva intimato il pagamento dell'importo residuo sopraindicato (4906959,66 DM per gli interessi e 865704,86 DM che risultavano dall'applicazione della vecchia parità del DM). Il presente processo ha per oggetto la legittimità di tale decisione. Come lasciavano presagire gli argomenti addotti dalla ricorrente nel corso dei procedimenti amministrativi, in esso vengono in rilievo soprattutto due ordini di problemi: la legittimità dei criteri seguiti dall'[OSCURATO:PERSONA] nell'applicazione della parità del DM e la legittimità della regolamentazione degli interessi, introdotta dall'[OSCURATO:PERSONA] con la decisione n. 7-61. Intorno ad entrambe le questioni, delicate, e certo di difficile soluzione, le parti hanno ampiamente discusso sia nella fase scritta sia in quella orale. Passando ora ad esprimere a mia volta un giudizio, mi sembra opportuno omettere un esame generale dei problemi monetari e di quelli relativi agli interessi. Mi volgerò piuttosto ad esaminare direttamente i singoli mezzi di ricorso, così come sono stati sottoposti alla Corte. Nella cornice di questo schema di indagine sarà la natura dei problemi trattati a far sì che si ponga l'accento e si sviluppi l'esame giuridico sui diversi mezzi secondo la loro rispettiva importanza. [OSCURATO:PERSONA] giuridica I — Il problema monetario Alla trattazione di questo capitolo va premessa l'osservazione che la ricorrente lamenta unicamente il fatto che il suo debito per contributi, il cui importo è determinato in u.c., sia stato convertito sulla base di un'errata parità di cambio, vale a dire di quella il cui vigore era cessato con la rivalutazione del DM. Diversamente da quanto avviene nella causa «Lemmerz-Werke contro [OSCURATO:PERSONA]», nella quale si pongono problemi analoghi, il modo in cui si è tenuto conto della doppia svalutazione del franco durante il funzionamento del sistema di perequazione, e della sua influenza sul debito di contribuzione della ricorrente, non costituisce un motivo autonomo di ricorso: esso viene in rilievo solo nel quadro dell'argomentazione generale, soprattutto a sostegno della censura di discriminazione, avanzata dalla ricorrente. Così interpreto l'espressa dichiarazione inserita dalla ricorrente nelle sue memorie; e tale interpretazione toglie valore all'obiezione in origine sollevata dall'[OSCURATO:PERSONA], secondo la quale la ricorrente, pagando senza riserve, avrebbe perduto il diritto di eccepire la inesattezza dell'importo relativo al suo debito di contribuzione, invocando il modo in cui si è tenuto conto della svalutazione del franco. 1 a censura: La decisione individuale impugnata non è giustificata dalla decisione n. 21-60 cui fa richiamo. Come risulta dalla sua lettura, la decisione dell'8 luglio 1964 si riferisce espressamente, per giustificare la parità del DM che essa applica, alla decisione n. 21-60. La ricorrente sostiene che tale riferimento è illegittimo, poiché l'oggetto principale della decisione n. 21-60 consisteva nella soluzione dei problemi che sorgevano, per il sistema di perequazione, dalla doppia svalutazione del franco. Le monete degli altri Stati membri e il loro rapporto con l'u.c. sarebbero stati menzionati a solo titolo di riferimento, dato che fino a quel momento non si era verificata, a loro riguardo, alcuna variazione. Perciò, nella decisione n. 21-60 si sarebbe dovuta sottintendere la precisazione che la determinazione della parità di cambio per gli altri Stati membri avrebbe avuto vigore fintanto che non fossero intervenute variazioni della parità ufficiale. Questa tesi mi sembra non aver fondamento. Al contrario, bisogna convenire con l'[OSCURATO:PERSONA] sul punto che l'oggetto della decisione n. 21-60 consiste nel dichiarare che la parità del DM in essa indicata è quella da applicare definitivamente per la perequazione, anche in caso di futura modificazione della parità da parte della Repubblica federale di Germania. A questo proposito va ricordato non solo il testo dell'articolo 2 il quale, di tenore del tutto generale e spoglio di qualsiasi riserva, così recita : «Gli importi in unità di conto : a) da bonificare alle imprese… … nella Repubblica federale di Germania… … e b) da pagare dalle imprese di cui alla predetta lettera a) vengono convertiti nella rispettiva moneta nazionale al cambio di DM 4,20 … per unita di conto A.M.E.» Nella motivazione della decisione si possono individuare alcuni «considerando», i quali, ad una attenta interpretazione, mostrano una portata che va oltre il caso della svalutazione del franco, e rivelano il punto di vista fondamentale dell'[OSCURATO:PERSONA] sulle future variazioni della parità, cioè sulle variazioni successive al sorgere dei crediti e dei debiti di perequazione. Va ricordato, per esempio, il 4 o capoverso dei «considerando», ove si rileva che la parità del DM, ecc., non ha subito variazioni durante il funzionamento del sistema di perequazione, e che perciò i computi di perequazione, per quanto concerne là Repubblica federale ecc., possono essere ancora espressi in unità di conto. Con ciò è chiaro che, secondo l'[OSCURATO:PERSONA], solo una variazione della parità intervenuta durante il funzionamento del sistema di perequazione può avere rilievo. Va ancora menzionato l'8 o comma dei «considerando», che richiama e sottolinea lo scopo del sistema di perequazione, ove è detto che non si può permettere che dalla conversione in moneta nazionale derivi, per alcune imprese, uno svantaggio o un vantaggio ingiustificato: su tale «considerando» dovremo ritornare quando tratteremo della questione relativa alla discriminazione, cioè nella parte principale della nostra indagine. Infine bisogna ricordare il comma 11 o , che recita : «Al fine di assicurare la parità degli oneri per tutte le imprese, e di ricondurre a un medesimo livello il conto finale (contributi di perequazione compresi) del rottame preso in perequazione, e quello del rottame acquistato all'interno della Comunità — non ammesso al beneficio della perequazione e ricevuto nel corso dello stesso mese — occorre applicare per il calcolo dei contributi dovuti dalle imprese francesi, la stessa parità, rispetto all'unità di conto, applicata per la conversione in franchi francesi del corrispondente prezzo di perequazione». Anche questo «considerando», a mio parere, ha una portata generale che va oltre il problema della svalutazione del franco: esso rivela infatti la posizione di principio dell'[OSCURATO:PERSONA] riguardo alle variazioni della parità concernenti la perequazione. L insieme di queste osservazioni permette di giungere a una esatta interpretazione della portata dell'articolo 2 della decisione n. 21-60, e fonda la mia convinzione che tale disposizione era atta a fornire la base giuridica (sulla legittimità o illegittimità della quale non è ancora il momento di discutere) per l'emissione della ingiunzione di pagamento qui impugnata. Ciò indica altresì il metodo per la prosecuzione della nostra indagine. Si tratta di stabilire se sulla decisione n. 21-60 sia possibile esercitare una critica poggiata sulla eccezione di illegittimità. A questo mira la 2 a censura: con la quale si sostiene l'illegittimità della decisione n. 21-60, e delle dichiarazioni in essa contenute sul problema monetario, per mancanza del parere conforme del Consiglio di Ministri. La ricorrente ritiene che, ai sensi dell'articolo 53 del [OSCURATO:PERSONA], il parere conforme ed unanime del Consiglio di Ministri sia necessario non solo per la creazione dei meccanismi finanziari, ma altresì per ogni modifica del loro scopo e del loro funzionamento. Sarebbe questo il caso della decisione n. 21-60, dato che la disciplina da essa disposta influirebbe sull'ammontare dei contributi dovuti dalle imprese, e, di conseguenza, sulla ripartizione degli oneri imposti dal sistema di perequazione. A questo proposito vorrei, in linea di principio, osservare che anch'io, al pari della ricorrente, ritengo esatta una stretta interpretazione dell'articolo 53, nell'interesse del rispetto dovuto alla competenza del Consiglio di Ministri. Decisiva mi sembra in tal senso la inconsueta prescrizione della unanimità del parere conforme, che dimostra come sia ritenuto essenziale in questo ambito l'intervento del Consiglio di Ministri; ed è parimenti rivelatore un confronto con l'articolo 53, lettera a) , ove è prescritta, per l'approvazione dei meccanismi finanziari comuni volontari , l'audizione del Comitato consultivo e del Consiglio di Ministri, anche — così è da intendersi il testo — per quel che riguarda le condizioni imposte dall'[OSCURATO:PERSONA] per il meccanismo comunitario. Di conseguenza, si richiede il parere conforme del Consiglio di Ministri non solo per l'atto di costituzione, e dunque per il principio della creazione di un sistema di perequazione, ma anche per tutte le modalità essenziali attinenti al suo funzionamento. Questa interpretazione, deducibile dal testo e dal senso dell'articolo 53, dovrà essere tenuta ferma nell'esame di ogni caso di applicazione, senza aver riguardo alla circostanza che in una fattispecie gli Stati membri abbiano omesso di protestare contro atti dell'[OSCURATO:PERSONA] che richiedevano il parere conforme del Consiglio di Ministri. Per quanto riguarda la perequazione del rottame, la modificazione del suo carattere originario andrebbe vista nel fatto che l'[OSCURATO:PERSONA], nella fase di liquidazione del sistema di perequazione, ha cercato di armonizzare con la sua struttura un atto modificativo delle parità monetarie emanato da una Stato membro, con le relative ripercussioni sui crediti e sui debiti esistenti; in altre parole, ha cercato di adeguarsi a un provvedimento statale che poteva condurre, secondo il punto di vista accolto, a una diminuzione del valore nominale dei crediti o dei debiti tedeschi in DM. Riguardo a tale fenomeno nulla è disposto nelle prime decisioni generali relative al sistema di perequazione: ma ciò non può destare sorpresa, dato che nel 1954 e anche più tardi non era da prevedere una rivalutazione del DM. Da un punto di vista puramente formale si potrebbe parlare di una lacuna delle decisioni fondamentali relative al rottame, e della necessità di una loro integrazione. Ma ciò non vuol dire che per colmare simili lacune sia necessario il parere conforme del Consiglio di Ministri: tale necessità dipende, infatti, dal contenuto sostanziale della disciplina originaria, quale si ricava da una interpretazione larga e ragionevole. Si può invero pensare che certi principi e certi obiettivi del sistema di perequazione risultino fin dall'origine fissati con tanta chiarezza che sia senz'altro possibile procedere al successivo inquadramento, stilla loro base, di autonomi atti statali i quali spieghino un'influenza sul funzionamento di detto sistema. In tal caso, noi non avremmo a che fare con una sostanziale modificazione del meccanismo di perequazione, ma solo con un completamento formale, per il quale non è necessario un parere conforme del Consiglio di Ministri, dato che tutti i principi, secondo i quali tale interpretazione va effettuata, sono già determinati nelle decisioni di base. Come stiano le cose nella fattispecie in questione, dev'essere indagato non a questo punto, ma solo in sede di esame, sotto il profilo sostanziale, dei provvedimenti adottati dall'[OSCURATO:PERSONA]. Mi riservo perciò per un momento successivo il problema relativo alla illegittimità della decisione n. 21-60 per violazione delle norme di competenza, e cioè per mancato intervento del Consiglio di Ministri. Volgiamoci piuttosto a considerare la 3 a censura: con cui si sostiene il difetto di motivazione della decisione n. 21-60. Tale difetto, sostiene la ricorrente, sussisterebbe in rapporto alla fissazione della parità del DM, dato che tutte le considerazioni essenziali della decisione si riferiscono alla svalutazione del franco francese. Oltre a ciò, la motivazione della decisione rivelerebbe un vizio di ragionamento che la priverebbe di ogni valore. Sulla prima parte di questo mezzo di ricorso si è già detto l'essenziale quando si è trattata la questione, se la decisione n. 21-60 giustifichi quella impugnata. Non si può in effetti negare che i motivi della decisione abbiano principalmente riguardo alle conseguenze della svalutazione del franco. Bisogna però riconoscere che l'[OSCURATO:PERSONA] a questo proposito si è basata su certi principi, che hanno portata generale, specialmente quando si tratti della questione — che sola presenta un interesse per la rivalutazione del DM successiva alla fine del sistema di perequazione — dell'influenza che la modifica della parità da parte di uno Stato membro esercita sui debiti e sui crediti preesistenti. Faccio rinvio, a questo riguardo, ai «considerando» sopra ricordati, e osservo che non si può quindi parlare di difetto di motivazione. Ma non posso condividere il pensiero della ricorrente neppure per quanto riguarda il preteso vizio di ragionamento contenuto nei motivi della decisione. Tralascio il fatto che tale censura, in una cornice di doglianze formali, presenta il pericolo di sconfinare in un esame di questioni sostanziali (nel nostro caso, nel problema della natura obiettiva del sistema di perequazione), quando non si tratti di un vizio di ragionamento manifesto. Secondo la ricorrente, il vizio logico in cui incorrerebbe l'[OSCURATO:PERSONA] consiste nella convinzione che unicamente la soluzione da essa adottata per il problema della parità permetta di realizzare una eguaglianza di trattamento per i compratori di rottame importato e per gli acquirenti di rottame comunitario. Questo assunto potrebbe contenere un vizio di ragionamento se non si fosse tenuto conto che entrambe le categorie di compratori sono onerate da contributi di perequazione, e se l'[OSCURATO:PERSONA] si fosse prefissa di conseguire una eguaglianza di trattamento per i soli debitori di contributi che adempiono i loro obblighi in uno stesso momento ; poiché, in questo caso, non ha alcuna rilevanza applicare la parità vigente al momento del sorgere del debito o quella esistente al momento della sua estinzione. Ma si può supporre che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia allargato l'orizzonte delle proprie considerazioni, e precisamente che essa abbia voluto comprendere anche il caso in cui i debiti di contribuzione siano pagati in momenti diversi , in rapporto alla variazione della parità. In questo ordine di idee il riferimento alla eguaglianza di trattamento contenuto nella decisione assume il suo intero valore. Riassumendo — e in questa sede non è il caso di aggiungere altro a tale riguardo — la decisione generale n. 21-60 presenta una motivazione adeguata alle esigenze del diritto comunitario. 4 a censura: violazione del [OSCURATO:PERSONA], violazione del divieto di discriminazione. Veniamo ora alla più importante doglianza della ricorrente, in tema di problemi monetari, doglianza che, sotto diversi aspetti, solleva la questione se l'[OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente inquadrato la rivaluatzione del DM nella liquidazione del sistema di perequazione del rottame. Mi sia permesso anzitutto di ricordare ancora una volta la tesi della ricorrente: questa sostiene che i debiti di contribuzione nascono in unità di conto, dato che in tale parametro sono espresse le spese complessive della Cassa, alla quali le imprese devono contribuire. Se le necessità del pagamento dei contributi impongono una conversione in moneta nazionale, bisognerebbe applicare la parità vigente al momento del versamento, o al momento della adozione di una decisione esecutiva, e non quella in vigore al tempo in cui i debiti di contribuzione sono sorti. A questo riguardo si deve anzitutto sottolineare che la pratica effettivamente seguita, nell'emissione delle intimazioni di pagamento, dalla Cassa di Bruxelles, dai suoi uffici regionali e dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], è di minima importanza per la soluzione del nostro problema. Il solo punto che può essere decisivo è quello di sapere quale disciplina s'imponga come giuridicamente conforme ai principi che reggono il sistema di perequazione. Bisogna inoltre rilevare che i rari esempi indicatici di casi in cui i debiti di contribuzione sono stati espressi in u.c., ed è stato ingiunto ai debitori di pagarne il contro-valore in moneta nazionale in base alla parità vigente nel giorno di pagamento, risalgono palesemente tutti al periodo anteriore alla rivalutazione del DM, e quindi a un tempo in cui i problemi monetari non avevano ancora alcun rilievo per i debitori tedeschi. Infine, la ricorrente non ha contestato l'asserzione dell'[OSCURATO:PERSONA] secondo la quale nella stragrande maggioranza dei casi i debiti di contribuzione sono indicati e pretesi dagli organi di Bruxelles e dai loro uffici ausiliari in moneta nazionale. Si può poi ritenere certo che l'u.c. impiegata per la perequazione del rottame non costituisce una moneta, e neppure una unità monetaria ideale, come è supposto dalla ricorrente di un'altra causa. Sappiamo che l'u.c. trae origine dall'Accordo monetario europeo del 5 agosto 1955, il quale le assegna la funzione di assicurare un clearing, una compensazione di crediti tra più Stati con differenti monete, cioè di rendere possibile un sistema di conteggi nel quale si possa tenere una contabilità comune (articoli 1, 8, e 24 dell'Accordo). Poiché l'[OSCURATO:PERSONA] e la Comunità non hanno sovranità monetaria (che è rimasta fuori dall'integrazione, nella competenza degli Stati membri,) gli organismi comunitari non potevano fare dell'u.c. una moneta in senso tecnico. Bisogna anzi ritenere che questi l'abbiano utilizzata secondo la limitata funzione che era stata ad essa attribuita dagli autori dell'accordo monetario. Va da sé, d'altronde, che il sistema di perequazione, per il suo stesso scopo e significato, presuppone l'esistenza di un simile strumento contabile, di una grandezza comune di riferimento quale mezzo di contabilità. Per realizzare un'adeguata riduzione del prezzo del rottame importato, si doveva infatti fissare il prezzo medio di quello acquistato all'interno della Comunità, cioè di un rottame acquistato e pagato in paesi diversi, con differenti monete. Era poi necessario stabilire un conto generale di tutte le spèse supplementari relative al rottame importato, effettuate esse pure nella moneta nazionale dei paesi della Comumunità o dei paesi terzi, onde ripartirle in eguale misura tra tutti i consumatori di rottame. Per entrambe le operazioni l'u.c. assolse la funzione di denominatore comune, come risulta da numerose decisioni generali relative alla determinazione dei prezzi di perequazione, degli importi e dei tassi di contribuzione. Solo gli ultimi atti di questa serie di operazioni — la distribuzione dei bonifici di perequazione e la riscossione dei contributi — dovevano effettuarsi, secondo il sistema in vigore, in moneta nazionale. Alla luce di queste considerazioni si è già portati a supporre che, nella perequazione del rottame, l'unità di conto svolga, senza dubbio, la funzione di strumento contabile per il calcolo dei debiti di contribuzione, ma che, con il sorgere del debito secondo l'obiettiva situazione giuridica, il contenuto di questo sia fissato nel solo mezzo di pagamento qualificato per un adempimento effettivo. Per la necessaria conversione sarebbe cioè determinante — come sostiene l'[OSCURATO:PERSONA] — la parità delle monete nazionali per u.c. in vigore al momento del sorgere del debito per contributi di perequazione. Bisogna però senz'altro ammettere che questo risultato non discende necessariamente dalle sole considerazioni riportate. Fino a dove — in senso temporale — giunga la funzione dell'u.c., se cioè essa non conservi, tuttavia, rilevanza sino al pagamento effettivo, è questione che non può in definitiva essere risolta se non con il ricorso ai principi che reggono la perequazione nel suo insieme e che ne caratterizzano la natura. Lo scopo essenziale della perequazione è quello di realizzare una sostanziale uguaglianza di condizioni per i consumatori di rottame importato e per gli acquirenti di rottame interno. Tale eguaglianza deve essere riferita ovviamente ad un tempo determinato, che, in teoria, dovrebbe essere il giorno in cui il rottame è acquistato, come espressamente riconosce l'[OSCURATO:PERSONA]. In pratica, però, questo non è possibile, e pertanto ci si è basati su periodi contabili di un mese. Ciò significa che in definitiva non ci deve essere alcuna differenza di costi secondo che nel mese X dell'anno Y, durante il funzionamento del sistema di perequazione, sia stato impiegato, per la produzione di acciaio, del rottame interno o del rottame importato. L'onere dei costi per il prodotto di base deve così risultare pressoché eguale per tutti i produttori d'acciaio. Questo elemento temporale negli scopi del sistema di perequazione indusse l'[OSCURATO:PERSONA] a riferire tutte le vicende ed i fattori per esso rilevanti, ivi comprese le parità monetarie, al rispettivo mese di perequazione, cioè al periodo di tempo nel quale anche i vantaggi economici di detto sistema si fanno sentire per tutti gli interessati. Essa ritiene che soltanto così si possa tener conto delle relazioni orizzontali che legano tutte le imprese consumatrici di rottame della Comunità, in maniera da ottenere una perequazione relativamente soddisfacente e non discriminatoria. È mia convinzione che si debba dar ragione su questo punto all'[OSCURATO:PERSONA]. Ciò significa che bisogna procedere retroattivamente (si tratta naturalmente di una finzione, ma di una finzione indispensabile) come se, ad ogni mese di perequazione, tutte le operazioni relative fossero venute a conclusione: acquisto e pagamento di rottame importato a prezzi superiori, acquisto e pagamento di rottame interno a prezzi inferiori, risarcimento della differenza ai consumatori di rottame importato e ripartizione della spesa a ciò necessaria tra tutti i consumatori di rottame della Comunità. Non vedo come qualche altra considerazione potrebbe intaccare l'esattezza di questo punto di vista. Non mi ha convinto, in particolare, l'opinione della ricorrente secondo la quale si potrebbe raggiungere l'obiettivo dell'eguaglianza degli oneri e del trattamento tra tutti i consumatori di rottame anche basandosi, per il pagamento dei contributi, sulla parità vigente al giorno del versamento. Ci si convincerà del contrario ove si ponga mente al caso di due imprese tedesche, delle quali l'una abbia pagato i propri contributi di perequazione in moneta nazionale poco tempo prima della rivalutazione del DM, mentre l'altra, dopo questa rivalutazione, dovrebbe sborsare una somma in DM inferiore a quella originariamente esigibile. Nell'ipotesi fatta, l'impresa che ha pagato in precedenza sarebbe palesemente svantaggiata. L'idea che l'impresa, la quale paga più tardi, apporti altrettanto potere di acquisto internazionale (malgrado un importo nominale inferiore in DM), non è tale da rovesciare questa conclusione. Se tale idea fosse esatta bisognerebbe, per essere coerenti, procedere allo stesso modo nei riguardi dei creditori: pagare cioè i creditori tedeschi a titolo di perequazione, non ancora soddisfatti, sulla base dell'attuale parità del DM; ma ciò, anche ad avviso della ricorrente, non può essere fatto. Il valore esterno di una moneta non rappresenta che uno degli aspetti da tenere in considerazione nella valutazione degli effetti dell'onere di perequazione; forse anzi, dal punto di vista della gestione aziendale, esso non costituisce neppure l'aspetto più importante per la media delle imprese. D'altronde, se si volesse, nell'ambito della perequazione del rottame, sperimentare simili misure differenziate per assicurare un rigoroso rispetto del divieto di discriminazione, bisognerebbe certamente tener conto anche di altre considerazioni: del fatto, ad esempio, che un'impresa delle dimensioni e della accortezza della ricorrente ha certamente costituito delle riserve in DM per eventuali debiti di contribuzione. Ma non c'è bisogno di dimostrare che siffatte misure differenziate renderebbero impossibile una rapida perequazione riguardante una moltitudine di crediti e di debiti intercorrenti tra numerose imprese per un considerevole periodo di tempo. Del pari, quando la ricorrente invoca la discriminazione che si verificherebbe nei suoi confronti in rapporto alle imprese, francesi in ritardo nei pagamenti — le quali, secondo i principi dell'[OSCURATO:PERSONA], possono adempiere sulla base della vecchia parità del franco, e cioè con un numero di u.c. inferiore rispetto a quello che si avrebbe con la parità vigente — si deve obiettare che, anche a questo riguardo, il suo punto di vista è unilaterale. Applicare la parità del giorno di pagamento significherebbe infatti accettare una discriminazione in rapporto ad altri debitori francesi, che hanno pagato prima della svalutazione del franco e hanno potuto dunque estinguere i loro debiti di perequazione con un numero inferiore di franchi per u.c. Il criterio decisivo per risolvere la questione della discriminazione non può essere fornito proprio dai pochi debitori ancora in ritardo nel pagamento, ma solo dalla maggioranza delle imprese, che hanno puntualmente adempiuto i loro obblighi di contribuzione. Non mi è dato infine di vedere a che cosa miri la ricorrente, quando sostiene che non può essere rilevante la parità del mese di perequazione per la ragione che il problema della parità non si pone per una certa parte delle spese della Cassa, come gli interessi, le spese di amministrazione, o i premi venuti a scadere durante la perequazione. Tale opinione è, nel suo insieme, certamente inesatta, perché le spese summenzionate hanno esse pure origine in moneta nazionale, e, almeno in parte, sono a giusto titolo poste in rapporto con il mese di perequazione: tale è il caso dei premi per impiego di ghisa, che dovrebbero influenzare le condizioni di produzione nel mese di perequazione. Per quanto, in senso stretto, una relazione con detto mese non sembri possibile, resta nondimeno inammissibile, per le esigenze pratiche del sistema di perequazione, l'adozione di misure differenziate per il trattamento del problema monetario, nel senso in cui le intende la ricorrente. Si renderebbe infatti il conteggio ancor più difficile di quanto già non lo sia di per sé stesso. Si rafforza quindi, con l'esame di tutti gli aspetti della questione, la convinzione che il tener conto delle parità di cambio quali risultano dalla circostanza casuale del momento di pagamento non può essere conforme allo scopo del sistema di perequazione. È mia impressione che l'accreditare o l'addebitare individualmente profitti o perdite, risultanti dalle variazioni dei cambi, rispettivamente alle imprese ancora debitrici o creditrici, comporterebbe una discriminazione di entità maggiore di quella che deriva (forse) dall'inclusione di tali profitti e di tali perdite nel calcolo complessivo della perequazione del rottame. Nessuna influenza su questo punto di vista possono avere le osservazioni della ricorrente sul modo in cui i problemi monetari sono trattati in un altro campo, come, ad esempio, per la riscossione del prelievo generale C.E.C.A., oppure, secondo il [OSCURATO:PERSONA] C.E.E., per il versamento dei contributi statali al bilancio generale, al Fondo sociale o al Fondo d'orientamento e garanzia per l'agricoltura. Essenziale a questo riguardo — come l'[OSCURATO:PERSONA] ha ricordato — è soprattutto il fatto che manca la possibilità di un paragone, dato che questi altri meccanismi non presentano la particolarità propria della perequazione del rottame, vale a dire le suaccennate relazioni orizzontali tra numerosissime imprese che devono essere poste su un piano di completa eguaglianza, e per le quali si deve realizzare un regime di parità di trattamento. Bisogna inoltre osservare, per ciò che riguarda il prelievo generale C.E.C.A., che secondo la prassi dell'[OSCURATO:PERSONA], anche in questo caso non è il tempo del pagamento che rileva per l'applicazione della parità di cambio ai fini della conversione in moneta nazionale, ma il momento della maturazione. D'altra parte, per i meccanismi del mercato comune, istituiti dai Trattati di Roma, è caratteristico il fatto che esistano, a differenza di quanto avviene nel [OSCURATO:PERSONA] C.E.C.A., disposizioni espresse tendenti a realizzare una garanzia di cambio: il che si spiega forse in base alla circostanza che qui si tratta di contributi versati dagli Stati membri a favore della Comunità, e non di contributi di imprese private tendenti alla soddisfazione di altre imprese private (cfr. : regolamento finanziario concernente il Fondo europeo d'orientamento e di garanzia per l'agricoltura, del 5 febbraio 1964 — Gazzetta ufficiale 1964, pagina 599 — articoli 11 e 12; regolamento finanziario relativo alle modalità e alla procedura secondo la quale i contributi degli Stati membri sono messi a disposizione della Commissione, a norma dell'articolo 200, 1 o e 2 o comma del [OSCURATO:PERSONA] C.E.E., e alle condizioni tecniche per l'effettuazione delle operazioni finanziarie relative al Fondo sociale europeo, del 31 gennaio 1961: Gazzetta ufficiale 1961, pagina 509 — articoli 7, 8, 21-24). Per concludere questa parte della mia indagine, dirò che la soluzione scelta dall'[OSCURATO:PERSONA] per il problema delle parità di cambio è da considerare inoppugnabile, proprio tenuto contò dei principi applicabili a priori alla perequazione del rottame. È perciò infondata non solo la censura di violazione del [OSCURATO:PERSONA], ma anche quella di violazione delle norme sulla competenza per difetto di intervento del Consiglio di Ministri, dato che il parere conforme di quest'ultimo sarebbe stato necessario solo nel caso in cui non fosse stato possibile trovare la soluzione del problema della parità di cambio attraverso l'esame degli scopi e dei principi del sistema di perequazione. 5 a censura: violazione del principio della irretroattività degli oneri finanziari. Sempre nel quadro dei problemi monetari, viene formulata la censura secondo cui la decisione n. 21-60 avrebbe imposto retroattivamente, e quindi illegittimamente, nuovi oneri finanziari alla ricorrente. Tale doglianza si basa essenzialmente sulla considerazione che, in tutte le sue decisioni, l'[OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato le u.c., sia per il prelievo generale, sia per la perequazione del rottame. La ricorrente non poteva quindi prevedere il passaggio al sistema contenuto nella decisione n. 21-60. Essa lamenta dunque — così mi sembrano da intendere le sue argomentazioni una violazione del principio dell'affidamento. Si può a mio avviso facilmente dimostrare che anche questa censura è priva di fondamento. Anzitutto — come ho già ricordato — nel corso del processo è risultato che la Cassa di Bruxelles e gli uffici regionali emettevano ordinariamente intimazioni di pagamento espresse in moneta nazionale. Non era quindi giustificata l'impressione che, nella perequazione del rottame, si trattasse di debiti in u.c. Ma anche ammesso che ai debitori siano stati precedentemente notificati dei conteggi espressi in u.c., ciò non poteva fornire loro motivo, almeno fino alla prima variazione delle parità di cambio intervenuta nella Comunità, per trarre conclusioni decisive su quale momento dovesse ritenersi rilevante per la necessaria conversione in moneta nazionale, il solo mezzo di pagamento effettivo; tale questione, infatti, era manifestamente senza importanza per quei vecchi periodi di conteggio. Infine, e questa considerazione mi sembra decisiva, si è dimostrato che il criterio applicato dall'[OSCURATO:PERSONA] nel trattamento della variazione delle parità di cambio, criterio già enunciato nella decisione n. 21-60, cioè prima della modifica della parità del DM, si può desumere da una interpretazione obiettiva dei principi che reggono il sistema di perequazione, e che sono contenuti nelle prime decisioni generali. Non si può dunque parlare di una modifica retroattiva della situazione giuridica, né di lesione di una posizione di legittimo affidamento. 6 a censura: Inammissibile ingerenza nella sovranità monetaria della Repubblica federale di Germania. In un'ultima censura concernente i problemi monetari, la ricorrente sostiene che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha il potere di imporre il suo punto di vista sul rapporto DM-u.c., dato che la fissazione delle parità di cambio rientra nella competenza degli Stati membri. Se non erro, l'[OSCURATO:PERSONA] non contesta tale competenza, né d'altronde ha tentato esercitarla in luogo degli Stati membri, o di influire sul suo esercizio. Ma è solo in queste ipotesi che — a ben vedere — si potrebbe parlare di una violazione della sovranità monetaria nazionale. In realtà, l'[OSCURATO:PERSONA] non ha fatto altro che inserire nel meccanismo di cui è responsabile, quali dati di fatto, le variazioni di parità introdotte dagli Stati membri. La circostanza che essa, in considerazione delle regole particolari della perequazione del rottame, abbia applicato la vecchia parità per i debiti e i crediti venuti ad esistenza prima della modificazione dei corsi di cambio, non costituisce una violazione della competenza statale, poiché, di fronte all'[OSCURATO:PERSONA], i contributi e i crediti di perequazione sono sorti in moneta nazionale nel mese di perequazione, e questo loro ammontare è rimasto invariato. Con ciò l'[OSCURATO:PERSONA] riconosce espressamente — e lo dice — la sovranità monetaria degli Stati membri, in quanto sia esercitata al momento del sorgere dei crediti e dei debiti. Non era inoltre necessario per l'[OSCURATO:PERSONA] — come invece ritiene la ricorrente — far ricorso all'articolo 67 per compensare le ripercussioni delle variazioni di cambio; ciò perché essa poteva tener conto di tale fenomeno, nel quadro del particolare meccanismo comunitario di perequazione che supera i confini nazionali e comprende relazioni tra imprese di diversi Stati membri, applicando le regole dell'articolo 53, il quale costituisce una lex specialis. 7 Riassumendo , mi sembra di poter concludere che le censure avanzate dalla ricorrente a proposito del problema monetario non possono portare all'annullamento totale o parziale della decisione impugnata. II — La regolamentazione de gli interessi nella decisione n. 7-61 La più importante partita contenuta nella decisione impugnata è costituita dal saldo passivo risultante dal calcolo degli interessi compiuto dall'[OSCURATO:PERSONA]. Su di esso si appunta una seconda serie di mezzi di ricorso, dei quali ora ci occuperemo. Emergono anzitutto anche qui due censure di natura formale: in primo luogo quella secondo cui la decisione n. 7-61, riguardante il calcolo degli interessi, è stata emanata senza il conforme parere del Consiglio di Ministri; in secondo luogo la doglianza che tale decisione pecca per difetto di motivazione. 1) Mancanza del parere conforme del Consiglio di Ministri per l'emanazione della decisione n. 7-61. La ricorrente fa osservare che la decisione n. 16-58 ha introdotto, previo parere conforme del Consiglio di Ministri, un sistema di interessi moratori. Tale disciplina sarebbe stata sostituita senza l'intervento del Consiglio dalla decisione n. 7-61, che ha determinato per una serie di imprese — tra cui la ricorrente — un considerevole aggravio degli oneri, come conseguenza della modifica dei fattori da includere nella perequazione. Replica l'[OSCURATO:PERSONA] che essa non ha fatto altro che regolare le modalità tecniche della perequazione, le quali rientrano nella sua competenza esecutiva. Riguardo a tale questione vorrei anzitutto sottolineare che l'emissione del parere conforme del Consiglio per la decisione n. 8/5 8 non è circostanza idonea ad apportare elementi decisivi alla tesi della ricorrente. Bisognerebbe, infatti, che il parere si riferisse al regolamento degli interessi monitori, e che esso fosse necessario in virtù del Trattalo , e non solamente secondo l'opinione del Consiglio stesso. D'altra parte, la tesi dell'[OSCURATO:PERSONA] non potrebbe trarre argomento dalla circostanza che, dopo l'emanazione della decisione n. 7-61, gli Stati membri non hanno avanzato proteste o introdotto ricorsi contro la violazione della competenza del Consiglio di Ministri: l'articolo 53 infatti costituisce una disposizione imperativa, non derogabile né dagli Stati membri né dal Consiglio. Considerando il problema dell'intervento del Consiglio indipendentemente dai due aspetti sopraindicati, si potrebbe sostenere che la sua competenza è stata sufficientemente rispettata all'atto di creazione del meccanismo finanziario, poiché quest'ultimo, implicando la riscossione di contributi e il versamento alle imprese di compensi di perequazione, per forza di cose comporta una disciplina degli interessi. Ma anche ammettendo questo fatto, ove si adotti una interpretazione rigorosa dell'articolo 53, bisognerà convenire che — come dimostra la presente causa — la regolamentazione degli interessi può essere variamente strutturata, con effetti, quindi, assai diversi, e che di conseguenza il Consiglio ha una parola da dire sulla scelta della forma più efficace, in quanto si tratta di stabilire modalità essenziali del regime di perequazione. Tuttavia, come si e visto nella discussione della identica censura relativa al problema monetario, la questione non può essere in definitiva risolta se non dopo l'esame, sotto il profilo sostanziale, del problema degli interessi. Tale esame può infatti portare alla conclusione che solo una determinata forma di disciplina degli interessi — poniamo: quella adottata per ultima — corrisponde ai principi della perequazione. Se ciò fosse vero, se cioè le fondamentali strutture del sistema di perequazione — quali risultano dalle decisioni iniziali emanate su conforme parere del Consiglio di Ministri — conducessero necessariamente al sistema d'interessi attualmente in vigore, non bisognerebbe considerare la promulgazione successiva di detto sistema come un atto autonomo e nuovo nel quadro del meccanismo di perequazione, ma solo come una decisione tecnico-esecutiva, nel senso in cui l'intende l'[OSCURATO:PERSONA]. Dobbiamo perciò rimandare a più tardi la questione di cui trattasi, per riprenderla dopo il decisivo esame del problema di merito. 2) Difetto di motivazione della decisione n. 7-61 La ricorrente ravvisa l'insufficienza della motivazione nel fatto che i «considerando» della decisione n. 7-61 non sarebbero conclusivi. Essa dichiara che l'[OSCURATO:PERSONA] si è basata essenzialmente sulla considerazione che, secondo il vecchio sistema, il calcolo degli interessi avveniva su debiti provvisori , il cui ammontare poteva variare, con la conseguenza che gli interessi versati potevano non corrispondere al debito principale. In contrapposto, il nuovo sistema non dovrebbe essere influenzato da fattori variabili. È opinione, però, della ricorrente che tale obiettivo possa essere egualmente raggiunto con il vecchio sistema, a mezzo di una compensazione operata all'atto del computo finale. Essa ne conclude che l'[OSCURATO:PERSONA], istituendo il nuovo regime degli interessi, doveva in realtà perseguire un altro scopo, di cui nulla è detto nei «considerando» che motivano la decisione. Questa censura di difetto di motivazione, come già quella sollevata a proposito del problema monetario, mi sembra situarsi per lo meno al limite delle doglianze formali, e investire già in sostanza i problemi di merito. Ma anche a prescindere da ciò, la censura non può essere efficace per l'accoglimento del ricorso. Se non erro infatti, la ricorrente, nell'esposizione del mezzo in questione, ha riprodotto solo una parte dei motivi della decisione. In questa, però, è detto inoltre che la nuova disciplina degli interessi deve stabilire una compensazione per il fatto che i pagamenti si verificano in epoche diverse , nel che si può vedere un riferimento al fenomeno che l'[OSCURATO:PERSONA] definisce «non-discriminazione temporale». Questo pensiero, che non si trova tra le considerazioni conclusive della ricorrente, bastérebbe a dare alla decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] un senso diverso da quello che la ricorrente le attribuisce. Allo stadio attuale, e a questo proposito non si deve aggiungere altro, esso è in ogni caso sufficiente a far respingere la censura di difetto di motivazione. 3) Violazione del [OSCURATO:PERSONA] censura di violazione del [OSCURATO:PERSONA] ci porta al centro del secondo ordine di problemi sollevati dalla presente controversia, problemi che gravitano attorno all'esame di merito del sistema d'interessi, introdotto dalla decisione n. 7-61 dell'[OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo s'impongono delle osservazioni sotto vari aspetti. Anzitutto vorrei ancora una volta porre brevemente in rilievo in che cosa consista la novità essenziale della decisione n. 7-61. Quello che possiamo chiamare il vecchio sistema prevedeva degli interessi a favore delle imprese creditrici che non avessero riscosso, nel mese di perequazione, i relativi bonifici. Inoltre, se non erro, venivano accreditati interessi a favore di quelle imprese debitrici cui, per aver effettuato, secondo quanto risultava da una successiva rettifica del computo di perequazione, un pagamento eccessivo, spettava un corrispondente diritto di rimborso. Per ciò che riguarda i debitori, numerose decisioni del Consiglio della Cassa, fino al 1958, si fondarono su un sistema di interessi moratori, da applicare in caso di mancato versamento in termine dei contributi richiesti dalla Cassa. Dopo il trasferimento, nel 1958, della gestione nelle mani dell'[OSCURATO:PERSONA], gli interessi moratori vennero addebitati alle imprese che non avessero adempiuto le loro obbligazioni entro il 25 o giorno successivo alla pubblicazione delle decisioni che fissavano i tassi di contribuzione. Viceversa, il nuovo sistema introdotto dalla decisione n. 7-61 si basa, per tutte le imprese debitrici (nulla è mutato per i creditori a titolo di perequazione) sui pagamenti effettivi, e accorda il 5 % di interessi compensativi sull'importo del debito principale, a partire dal giorno del pagamento e fino al giorno del computo finale di perequazione. Le somme necessarie a questo fine sono ripartite tra tutte le imprese gravate da obbligo di contribuzione, in rapporto alle quantità di rottame soggette a perequazione. Dopo l'entrata in vigore della decisione n. 7-61 gli interessi di mora pagati anteriormente furono imputati al debito principale e i conteggi relativi eliminati. In tal modo il nuovo sistema — come l'[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto e cercato di dimostrare con numerosi esempi — si avvicina a un sistema di interessi compensativi, che non ha alcun riguardo alla costituzione in mora, al ritardo, alla colpa, ecc. a) Ora (è questo il nostro primo problema) tale disciplina può dirsi effettivamente discriminatoria — come pretende la ricorrente — dal momento che tutte le imprese in caso di pagamento ritardato ricevano eguale trattamento, sia che vi sia stata messa in mora, sia che, come nel caso della ricorrente, questa sia invece mancata a causa delle difficoltà obiettive incontrate nel determinare la sorte del rottame di gruppo nel quadro della perequazione? Si è tentati di rispondere affermativamente a questa domanda, se si vede nel sistema degli interessi moratori un sistema «classico», generalmente applicato e riconosciuto, cioè un sistema che, in caso di tardiva esecuzione di prestazioni pecuniarie, è il più vicino all'idea della giustizia; e se si considerano le prestazioni pecuniarie nell'ambito del sistema di perequazione non diversamente da quelle derivanti dai contratti in generale o dai normali rapporti di diritto pubblico (diritto tributario). A questo proposito, pero, l [OSCURATO:PERSONA] solleva a buon diritto una eccezione fondamentale, che fa riferimento alla particolare natura del meccanismo di perequazione del rottame e alla necessità di applicare un sistema di interessi ad esso adeguato. Come si è più volte rilevato, il meccanismo di perequazione deve garantire una sorta di compensazione degli oneri derivanti dall'acquisto di rottame: deve cioé condurre al risultato che, in rapporto a determinati periodi, sia indifferente per un'impresa aver consumato rottame interno oppure importato. Tale compensazione funzionerebbe in modo ideale se tutti i necessari calcoli potessero essere rapidamente compiuti, e se, sulla loro base, si potesse realizzare, a breve termine, una compensazione effettiva. Si otterrebbe così la massima parità di trattamento per tutte le imprese consumatrici di rottame. La realtà pero rimase ben lontana da questo ideale, sia perché furono omesse dichiarazioni di acquisto e di consumo di rottame, sia per rifiuto di pagamenti, sia perché nacquero controversie, obiettivamente complesse, la cui soluzione richiese un tempo considerevole. Le somme necessarie per la perequazione furono, in misura notevole, riscosse con ritardo, e questo fatto non sempre poté essere sanzionato con la imposizione di interessi moratori. Tuttavia — ci si deve qui limitare ad un accenno — tenuto conto delle reali difficoltà del sistema di perequazione, solo in rarissimi casi sarà possibile imputare all'[OSCURATO:PERSONA] una «faute de service», che la renda responsabile dei versamenti tardivi sul suo bilancio generale. D'altra parte, come già si è rilevato, il sistema della perequazione esigeva che alle imprese titolari di diritti da questa derivanti si accreditassero gli interessi in rapporto ai diversi mesi di perequazione, senza di che la compensazione sarebbe stata, a loro danno, incompleta. A chi avesse voluto rimediare a tale inconveniente rimaneva, nel vecchio sistema, la sola possibilità di inserire tra le spese generali della Cassa il deficit che non poteva essere colmato mediante gli interessi di mora, e di ripartire i contributi a ciò necessari tra tutti i debitori a titolo di perequazione. In questo modo pero, come agevolmente si comprende, ci si allontanava di molto dal principio dell'eguaglianza di trattamento per tutte le imprese partecipanti alla perequazione. Infatti, debitori che avevano puntualmente pagato, dovevano versare delle somme supplementari per coprire le menzionate spese di interessi, mentre debitori ritardatari (non in mora) avevano goduto per anni somme che propriamente spettavano alla Cassa di perequazione. Non può quindi esservi dubbio, a mio parere, che un effetto discriminatorio sia da imputare non alla nuova disciplina e alla nuova ripartizione degli oneri relativi agli interessi, quali risultano dalla decisione n. 7-61, ma piuttosto, tenuto conto dei principi che devono reggere la perequazione, al vecchio sistema. Si dimostra così, per chi condivida questa concezione, la carenza di fondamento sia della censura di discriminazione, sia (è ora possibile stabilirlo) anche della doglianza secondo cui si sarebbe illegittimamente omesso di richiedere il consenso del Consiglio di Ministri all'atto di introdurre il nuovo sistema : tale sistema, infatti, come abbiamo cercato di dimostrare, discende immediatamente dai principi di eguaglianza di trattamento e di non-discriminazione che ressero fin dall'origine la perequazione. b) Ma esistono — dobbiamo ancora chiederci — altre ragioni per le quali si debba ritenere illegittima — malgrado la sua fondamentale aderenza ai principi della perequazione — la modifica della disciplina degli interessi, intervenuta nel 1961? Su tale questione si appuntano varie considerazioni della ricorrente, difficilmente distinguibili l'ima dall'altra dal punto di vista della sistematica giuridica. Secondo la ricorrente si deve censurare il fatto che l'[OSCURATO:PERSONA], emanando la decisione n. 7-61, ha violato una norma che essa stessa aveva precedentemente fissato, e con la quale aveva operato una scelta riguardo al sistema di interessi da adottare nell'ambito della perequazione. La ricorrente sarebbe stata perciò in diritto di confidare sulla stabilità giuridica di questa scelta, sulla quale l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto tornare solo se la disciplina originariamente fissata si fosse rivelata illegittima. A mio parere, tuttavia, non e possibile dimostrare che simili principi si possano applicare ai provvedimenti normativi, cioè di portata generale, dell'[OSCURATO:PERSONA]. Ma anche se, all'opposto, non dovesse in genere valere il principio per cui un legislatore dev'essere libero di sostituire con una disciplina più efficace una regolamentazione rivelatasi insufficiente, si possono trovare nella giurisprudenza della Corte, almeno per quel che concerne la perequazione del rottame, degli spunti in favore di simile assunto (causa 19-61 [OSCURATO:PERSONA]. della Corte volume VIII, pag. 684 e segg.). Esso si fonda essenzialmente sul fatto che, le decisioni generali successive non hanno introdotto alcun elemento veramente nuovo nella perequazione del rottame, ma unicamente degli adeguamenti a quei principi che si potevano dedurre già dalle prime decisioni in materia, anche se — per ciò che riguarda i particolari — tali principi erano forse espressi solo in forma imperfetta. Inoltre — come ho già dimostrato — l'originaria disciplina degli interessi non solo è in effetti incompleta, il che la rende inadatta al suo scopo, ma presenta anche un carattere notevolmente discriminatorio; ciò dimostra la sua illegittimità — nel senso in cui la intende la ricorrente — in rapporto ai principi fondamentali della perequazione del rottame. Analoghe considerazioni valgono anche per una seconda osservazione formulata dalla ricorrente a questo riguardo, osservazione secondo la quale sarebbe inammissibile l'imposizione retroattiva di interessi moratori. Si può infatti replicare che in questo campo la Corte, proprio tenendo conto della particolare natura della perequazione del rottame, ha in generale delineato con straordinaria larghezza il diritto dell'[OSCURATO:PERSONA] di adottare con efficacia retroattiva misure di rettifica o d'imposizione d'oneri, soprattutto quando si tratta di eliminare un vantaggio ingiustificato. Faccio rinvio, a questo proposito, alla giurisprudenza della Corte, citata dall'[OSCURATO:PERSONA] nella discussione orale. Infine, non si potrebbe rimproverare all'[OSCURATO:PERSONA] di aver trascurato la necessaria ponderazione degli interessi in gioco, né di avere violato, a danno della ricorrente, il principio della certezza del diritto, discostandosi dalle regole stabilite nella causa 19-61. Poiché la decisione n. 7-61 costituisce un provvedimento a carattere generale , non può naturalmente venire in rilievo una considerazione degli interessi individuali. L'[OSCURATO:PERSONA], se, nell'emanazione delle sue decisioni generali, dovesse a tal punto tener conto delle differenze dei singoli casi, non potrebbe adempiere ai compiti che le sono affidati dalla legge, se non a prezzo di notevolissime difficoltà. Per ciò che concerne il principio della certezza del diritto, a torto la ricorrente si richiama alla sentenza n. 19-61. Questa applica tale principio in un altro senso, per giustificare criteri giuridici chiaramente ed inequivocabilmente delineabili, e quindi nell'interesse della stabilità del diritto per l'insieme dei consumatori di rottame; la ricorrente invece invoca il principio di cui trattasi per conservare una posizione individuale , che, come è stato dimostrato, è inconciliabile con i principi della perequazione. Pertanto, si può concludere che nessuna delle argomentazione addotte dalla ricorrente prova che il cambiamento retroattivo dell'originaria disciplina degli interessi, disposto dalla decisione n. 7-61, sia illegittimo. III — Riassunto e conclusioni L'insieme delle considerazioni svolte mi conduce alla seguente conclusione: il ricorso della ditta Mannesmann AG, diretto contro la decisione dell'8 luglio 1964 dell'[OSCURATO:PERSONA], è ricevibile ma infondato. Esso va rigettato per i motivi esposti, e la ricorrente deve sopportare le spese del processo. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/1965 — Fons Iuris — Fons Iuris