CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42757/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione dell'art. 2 d.p.R. n. 917/1986 (t.u.i.r.) e vizio di motivazione per essere stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 5, d.lgs. 74 del 2000, sull'erroneo rilievo che, avendo aperto una partita IVA in Italia e qui dichiarando la sede fiscale, avrebbe dovuto presentare in Italia la dichiarazione dei redditi pur avendo sempre operato esclusivamente all'estero ed in particolare in Germania; Considerato che il motivo in parola non è consentito in sede di legittimità perché attiene a mere questioni di fatto concernenti l'effettivo luogo operativo della ditta individuale dell'imputato ed il luogo di produzione dei relativi redditi ed è comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione dell'art. 2 t.u.i.r., che, al secondo comma, tra le condizioni che, alternativamente, individuano le persone residenti in Italia e perciò soggetti passivi d'imposta onerati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, indica la fissazione in Italia del domicilio; con giudizio di fatto non illogicamente argomentato ed in questa sede non ulteriormente scrutinabile, la sentenza attesta che l'imputato aveva in Italia il domicilio fiscale della sua ditta, munita di partita IVA, di commercio autoveicoli usati, avendo qui stabilito sia la sede fiscale che quella operativa e non risultando aver mai avuto sedi, né organizzazione imprenditoriale, in territorio tedesco, ove mai aveva peraltro pagato tasse o presentato dichiarazioni fiscali, figurando colà quale importatore intracomunitario assoggettato alla disciplina fiscale italiana; in forza del principio della worldwide taxation quale espresso anche dalla legislazione tributaria Italiana, la sentenza impugnata ha quindi correttamente ritenuto che egli fosse obbligato alla presentazione della dichiarazione fiscale, potendo semmai dedurre eventuali tasse pagate all'estero sui redditi ivi prodotti, ciò che, come accertato dai giudici di merito, non era mai accaduto trattandosi di soggetto evasore totale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma clell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 settembr