CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 luglio 2019
Cassazione n. 01377/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
In 5/4— sul ricorso 33188/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 11 pec: .1 ,i\in.larcobaldassarriO1©puntopec.it [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè contro 122. [OSCURATO:PERSONA] NPL 2018 Srl rappresentata da Spa, che agisce in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 2 Pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1830/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: MPS [OSCURATO:PERSONA] SpA, quale rappresentante di Monte dei Paschi di Siena SpA, allegando di essere creditrice di [OSCURATO:PERSONA], fideiussore di società dichiarate fallite, debitrici a vario titolo della banca, per la somma di C 387.386,61, convenne in giudizio lo stesso Innocenti e la figlia Giulia chiedendo dichiararsi la simulazione assoluta di un atto con il quale il padre aveva trasferii:o alla figlia la nuda proprietà di un immobile, riservando a sé medesimo il diritto di abitazione, o, in subordine, la revocatoria dello stesso atto ex art. 2901 c.c., in entrambi i casi con condanna del fideiussore [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del dovuto; convenuti si costituirono in giudizio, contestando integralmente le domande; nel corso del giudizio MPS [OSCURATO:PERSONA] SpA, quale rappresentante di altro creditore ([OSCURATO:PERSONA] SpA) svolse intervento volontario, dichiarando di aderire alle domande formulate dalla banca attrice; il Tribunale adito, all'esito di CTU,, accolse le domande delle banche istanti ex art. 2901 c.c., rilevando la sussistenza dei crediti, il pregiudizio arrecato ai creditori dalla sottrazione di un valore economico ingente, quale quello corrispondente al diritto di abitazione riservato ad un soggetto di soli 50 anni, la consapevolezza dei convenuti circa il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie; la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza resa in data 23 luglio 2019, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, condannando gli appellanti alle spese del gravame; per quanto ancora di interesse in questa sede, la corte di merito ha ritenuto, quanto al motivo di appello con cui si rilevava la tardività dell'intervento del secondo creditore e l'assenza di prova del credito, che il motivo non avesse più ragion d'essere stante l'incorporazione della [OSCURATO:PERSONA] SpA nella [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena SpA e che, in ogni caso, esso fosse infondato in quanto la prova della legittimazione attiva dell'interveniente doveva desumersi dalla documentazione prodotta dalla banca attrice; quanto al motivo con cui l'Innocenti lamentava l'inidoneità della documentazione prodotta dalla banca attrice a costituire prova del credito, la corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado fosse in linea con la giurisprudenza di legittimità che prevede la decadenza del fideiussore dal potere di impugnare gli estratti conto emessi dalla banca nei confronti del debitore principale e che, in ogni caso, l'appellante non avesse dato prova della "copiosa giurisprudenza" asseritamente esistente a sostegno della propria contraria tesi difensiva; quanto al motivo di appello con cui si contestava la sussistenza dei presupposti dell'art.2901 c.c. sulla base della pretesa strumentalità della vendita a soddisfare debiti scaduti, la corte ha escluso la ricorrenza dell'art.2901, co. 3 c.p.c. non essendovi prova che l'alienazione del bene costituisse l'unico mezzo a disposizione del debitore per soddisfare il credito scaduto, potendo piuttosto il debitore vendere la piena proprietà del bene anziché sottrarre il diritto di abitazione alle procedure esecutive della banca; ha infine confermato la sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia fraudis sia in capo al debitore sia al terzo; avverso la sentenza Pierangelo e Giulia innocenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; ha resistito Siena NPL 2018 srl, rappresentata da Juliet SpA, quale cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena SpA; H ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni richieste dall'art. 380 bis c.p.c.; i ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli art. 268 co. 2 c.p.c., 100 c.p.c., 2504 bis c.c. nonché degli artt.2901 e 2902 c.c., dell'art. 2697 c.c., il tutto in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. i ricorrenti impugnano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere la prova del credito di [OSCURATO:PERSONA] SpA in spregio x , alle norme sulle preclusioni processuali: trattandosi infatti di intervento adesivo autonomo, spiegato dopo il termine delle preclusioni di cui all'art. 183, 6° co. c.p.c., la corte di merito avrebbe dovuto ritenerlo tardivo e, come tale, inammissibile: ammettendo, invece, la possibilità che la prova del credito fosse desunta dalla documentazione prodotta dalla banca attrice, peraltro del tutto irrilevante, la corte di merito ha violato gli artt. 268, co. 2 c.p.c, 110 c.p.c. e il 2504 bis c.c.; il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c. in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto dedotta nel motivo in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame del motivo non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;in base al consolidato orientamento di questa Corte, infatti, chi interviene volontariamente nel giudizio ha sempre facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, essendo soltanto limitato nella possibilità di produrre prove ove sia maturato il termine per le preclusioni (Cass., 3, n. 25264 del 16/10/2008; Cass., 2, n. 15208 dell'11/7/2011; Cass., 3, n. 4934 del 2/3/2018),-- LL L LU .e 4t- / l c I é› •Cr<----, u-1 te- le prove( per, sono sengpre arnmess0 pet provare It titolarit' imít. dell'interveniente in quanto, come correttamente ritenuto ARI- impugnata sentenza, il ritenere diversamente costituirebbe una limitazione ingiustificata e quindi contraria a Costituzione del diritto dell'interveniente, in presenza di una norma processuale che abilita all'intervento sino al momento della precisazione delle conclusioni e dunque ben oltre il termine delle preclusioni; con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione a quanto disposto dagli artt. 1828 e 2901 4 c.c. (art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.)-i ricorrenti go o che la sentenza abbia condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 387.386,61, sulla base di una documentazione a loro avviso inidonea ad integrare la prova del credito/ sia perché proveniente dalla banca creditrice sia perché non costituita dalla serie continua ed ininterrotta degli estratti conto(?dalla data di apertura a quella di chiusura del conto ma da soli estratti del saldo debitore (del conto corrente) che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, avrebbero potuto giustificare l'emissione di un decreto ingiuntivo ma non anche provare il credito nell'ambito del giudizio di opposizione a cognizione piena; i ricorrenti (..0_11tre-Stafl_D7 altresì che la sentenza abbia fatto . riferimento alla giurisprudenza che nega al fideiussore la possibilità di impugnare gli estratti conto della banca, inconferente nel caso di specie ove i crediti non erano stati provati a mezzo di estratti conto;il motivo è inammissibile perché, nel limitarsi a riproporre il secondo motivo di appello, non contiene una censura specifica alla sentenza impugnata ma si limita alla mera apodittica affermazione della mancanza di prova del debito dell'Innocenti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Siena SpA, laddove la banca ha provato con gli estratti conto - non contestati dal fideiussore nei gradi di merito - le singole voci di debito derivanti dalle fideiussioni prestate dall'Innocenti nei confronti delle imprese debitrici; il motivo si risolve, in sostanza, nella richiesta rivalutazione del materiale probatorio prodotto in atti senza osservare le condizioni poste dalla giurisprudenza di questa Corte per dedurre la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine all'apprezzamento delle prove; c,- infatq che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice del merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (ex multiis Cass., 1, n. 6774 del 1/3/2022); con il terzo Ce,..d---~ motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 2901, co. 1 e co. 3 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- i ricorrenti contestano la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria negando l'eventus damni e la scientia fraudis del debitore e del terzo: affermano che il prezzo pagato era più che congruo rispetto al valore di mercato del diritto trasferito; che la vendita era strumentale all'adempimento di debiti scaduti, e che il rapporto di filiazione sussistente tra le parti del contratto, lungi dal costituire indice sintomatico della partecipati° fraudis del terzo, aveva consentito all'Innocenti di adempiere ai propri debiti e allo stesso tempo di continuare a disporre di una abitazione in cui vivere, sostanzialmente agevolando la soddisfazione dei creditori; il motivo è inammissibile perché volto a censurare, con argomenti puramente fattuali, la valutazione operata dai giudici del merito circa la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, accertamento, come noto, rimesso all'esclusivo apprezzamento dei medesimi; la sentenza ha motivato sia sulla insussistenza della strumentalità della vendita a soddisfare il pagamento di debiti scaduti in mancanza di prova che essa costituisse l'unico mezzo per consentire tale adempimento, sia sulla consapevolezza del debitore e del terzo di sottrarre il bene immobile oggetto di compravendita alla esecuzione forzata, sia sulla rilevanza del rapporto di filiazione ai fini della dimostrazione della scientia fraudis; a fronte di tali rationes decidendi i ricorrenti, lungi dal prospettare vizi di sussunzione, si limitano a contrapporre a quanto accertato dalla corte di merito una propria diversa versione dei fatti; conclusivamente il ricorso #dichiarato inammissibile; „ i i ricorrenti 'sono) condannati a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cessazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti G.--( JJ-c, spese del giudizio di cassazione,,liquidati in C 10.200 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dov