CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15277/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enico Rossi;-ricorrente-controMinistero della Difesa;-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazion. 1886/2023 depositata il 31/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 1886/2023 la Commissione di Giustizia Tributariadi II grado del Lazio rigettava il ricorso proposto dal Comune di Romaavverso la sentenza della CTP di Roma n. 2223/2021 (che aveva accolto ilricorso presentato dal Ministero della difesa avverso l’avviso diaccertamento n. 2223/2021662141163 relativo ad IMU per l’anno 2014),Numero registro generale 20971/2023Numero sezionale 2333/2026Numero di raccolta generale 15277/2026Data pubblicazione 20/05/2026“perché parte appellante non ha fornito prova idonea della suanotificazione al Ministero della difesa”, non essendo detta prova “statafornita in formato pdf ma in formato (sostanzialmente illeggibile) txt, cosìviolando quanto disposto dall’art. 10 (Standard degli atti processuali e deidocumenti informatici allegati)…del decreto del Ministero dell’economia edelle finanze 4 agosto 2015…”.2. Avverso la sentenza n. 1886/2023 proponeva ricorso per cassazioneil Comune di Roma.3. Il Ministero della difesa rimaneva intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denunciano “violazione e falsa applicazionedegli artt. 7 e 10, decreto del 04/08/2015 – Min. Economia e Finanzecontenente specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, delregolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici etelematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenutenell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98,convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, rilevante aisensi dell’articolo 360, comma 1 n.3”, atteso che, contrariamente aquanto ritenuto dal giudice d’appello, le ricevute di accettazione e diconsegna della notifica del ricorso erano state depositate in giudizio conl’estensione pdf e che si tratterebbe effettivamente delle ricevute informato .eml, “che sono state visualizzate dai Giudici di secondo grado informato “.txt””. La ricorrente rileva che basterebbe “cambiare l’estensionefinale dei files depositati dall’Amministrazione per rendersi conto chel’appello sottoscritto digitalmente dall’Amministrazione è stato notificatopresso la pec dell’Avvocatura Generale dello Stato in data 30 settembre2021 alle 12:59, rispettando tutte le specifiche per la notificazione degliin formato .pdf o in formato .eml, concludendo che l’apertura di un file conNumero registro generale 20971/2023Numero sezionale 2333/2026Numero di raccolta generale 15277/2026Data pubblicazione 20/05/2026una visualizzazione diversa da quella consentita non può portare aritenere non correttamente documentata la prova dell’effettiva notifica.2. Il motivo è fondato nei limiti sotto esposti.[OSCURATO:PERSONA] di II grado ha fatto discendere la ritenuta violazione dellespecifiche tecniche per la notificazione degli atti del processo tributariotelematico (segnatamente dell’art. 10 del decreto del Ministerodell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, che il comune ricorrenteafferma invece di aver osservato nell’attività di notifica del ricorso)dall’asserito utilizzo da parte dell’appellante di un formato (.txt) diverso daquello (.pdf) consentito, ritenendo il file depositato “sostanzialmenteilleggibile”, senza meglio chiarire i motivi ed i limiti di siffatta illeggibilità.A tali conclusioni, che invero attengono al piano della mera idoneità delladocumentazione depositata a comprovare l’avvenuta notifica, il giudiced’appello, però, addiviene senza compiere la preliminare attività previstadall’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992, applicabile al giudiziod’appello in virtù del richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto,come interpretabili alla luce dell’attuale disposto dell’art. 16 bis, comma 4bis, del d.lgs. n. 546/1992, secondo cui “la violazione… delle vigentinorme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa diinvalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termineperentorio stabilito dal giudice.”, al quale non è, pertanto, consentitosanzionare processualmente, tanto più con l’inammissibilità del ricorso, laviolazione (ove pure sussistente) delle suddette norme tecniche, senzaprima concedere la possibilità di regolarizzare gli atti.Con riferimento al comma 5 dell’art. 23 questa Corte ha, invero,affermato (Cass., n. 25107/2020 richiamata da Cass., n. 27257/2025)“che, a seguito delle sentenze Corte Cost. n. 189 del 2000 e n. 520 del2002, la “chiave di volta” dell'intero regime delle inammissibilità delricorso introduttivo del giudizio tributario va individuata nel d.lgs. n. 546del 1992, art. 22, comma 5 (ove sorgano contestazioni il giudice tributarioNumero registro generale 20971/2023Numero sezionale 2333/2026Numero di raccolta generale 15277/2026Data pubblicazione 20/05/2026ordina l'esibizione degli originali degli atti e dei documenti di cui aiprecedenti commi), il quale stabilisce una causa di esclusione dellasanzione dell'inammissibilità – che deve intendersi, secondo letturacostituzionalmente orientata, una sorta di extrema ratio - quando vi siamodo di accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delleregole processuali fondamentali.”.La suddetta attività di verifica documentale prevista dal sopracitatoart. 22, comma 5, appariva tanto più doverosa nel caso di specie, a frontedella rilevata “sostanziale” illeggibilità dei documenti già versati in attidall’appellante, la quale avrebbe potuto eventualmente essere superatadall’acquisizione e dalla lettura degli originali, consentendo di verificare ilpositivo perfezionamento (o meno) della notifica.Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassatacon rinvio innanzi alla CGT di II grado del Lazio in diversa composizione,per nuovo esame del merito, previo espletamento dell’attività di verificasopra indicata. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio dellacausa innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II del Lazio in diversacomposizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto