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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 08493/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta il mancato approfondimento dell'offensività della condotta di allontanamento dalla propria abitazione di [OSCURATO:PERSONA] col cane al guinzaglio - prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.

E ciò a fronte di una motivazione della sentenza di appello nella quale si evidenzia come comunque vi sia stato un allontanamento in orario notturno dalla casa materna ove l'imputato risiedeva, in violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, peraltro per raggiungere l'abitazione della compagna ed avere con la stessa una discussione così accesa da determinare l'intervento delle forze dell'ordine.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta il mancato approfondimento dell'offensività della condotta di allontanamento dalla propria abitazione di [OSCURATO:PERSONA] col cane al guinzaglio - prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. E ciò a fronte di una motivazione della sentenza di appello nella quale si evidenzia come comunque vi sia stato un allontanamento in orario notturno dalla casa materna ove l'imputato risiedeva, in violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, peraltro per raggiungere l'abitazione della compagna ed avere con la stessa una discussione così accesa da determinare l'intervento delle forze dell'ordine. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.