CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15426/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13668-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 11 4 /B , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapprsentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatapresso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapprsentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1361 /20 2 0 de l la CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/04/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con attodi citazione ritualmente notificato [OSCURATO:SOCIETA]. evocava in giudizio L’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], invocandone la condanna a rilasciare le porzioni dalle stesse convenute rispettivamente occupate del terreno sito in Marcianise (CE), acquistato dalla società attrice giusta atto del 23.12.1997 per notar Picardi. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e L’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., resistendo alla domanda. A seguito di chiamata in causa, si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e il Consorzio ASI di Caserta, resistendo essi pure. Si costituivano infine volontariamente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], odierni ricorrenti, nella stessa posizione della società originaria attrice, nei cui confronti avevano conseguito sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. Con sentenza n. 3025/2015 il Tribunale accoglieva in parte la domanda, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. e L’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. (oggi, S.r.l.) a restituire le porzioni da esse occupate ed a risarcire il danno correlato, e condannava altresì il [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne L’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in relazione agli esborsi conseguenti all’esecuzione della sentenza. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA], dolendosi dell’accoglimento della domanda di manleva nei suoi confronti. Interponeva separato appello anche L’[OSCURATO:PERSONA]Oro. Spiegava appello incidentale [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione all’accoglimento della domanda nei suoi confronti. Con la sentenza impugnata, n. 1361/2020, la Corte di Appello di Napoli riformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda originariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. e coltivata poi dagli odierni ricorrenti. Questi ultimi propongono ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a quattro motivi. Resistono con separati controricorsi L’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. Le altre parti intimane non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’ adunanza camerale , la parte ricorrente ed il controricorrente L’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. hannodepositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va dato atto dell’inammissibilità della costituzione del nuovo difensore di L’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e della memoria dal medesimo depositata in prossimità dell’adunanza camerale, posto che il giudizio è iniziato prima del 2009 e la nuova costituzione non è avvenuta, come richiesto dalla norma applicabile ratione temporis, in forza di procura speciale conferita in forma notarile. Passando all’esame dei motivi del ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamentala nullità della sentenza e la violazione degli artt. 138, 325, 326, 334 e 324 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare la tardività dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] censura è fondata.La Corte di Appello ha ritenuto non idonea, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione previsto dall’art. 325 c.p.c., la notificazione della sentenza di primo grado, pacificamente eseguita in data 2.10.2015 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che lo stesso non fosse domiciliatario della società [OSCURATO:SOCIETA]. I ricorrenti attingono tale statuizione richiamando, ai fini della specificità della censura, il contenuto della procura ad litemconferita a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, depositata il 31.10.2011, dalla quale risulta che la società aveva incaricato della sua difesa proprio l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed eletto domicilio presso il suo studio. Poiché l’appello incidentale è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con atto depositato il 27.1.2016 (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata), oltre tre mesi dopo la notificazione della sentenza impugnata, l’impugnazione avrebbe dovuto essere considerata tardiva e inammissibile. Va peraltro ribadito che “La nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della comunicazione ex art. 377 c.p.c. ad uno solo dei procuratori costituiti” (Cass. Sez. U , Sentenza n. 12924 del 09/06/2014, Rv.631184). Analogo principio è stato affermato in tema di notificazione dell’atto di appello:“In materia di impugnazione (nella specie: appello) la nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della notificazione dell’atto di impugnazione ad uno solo dei procuratori costituiti sul quale ricade l’onere di informazione del codifensore” (Cass. Sez. 1 , Ordinanza n.20626 del 31/08/2017 , Rv. 645842; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n.4933 del 03/03/2014 , Rv. 630362). Pertanto, anche a prescindere dall’elezione di domicilio presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] –comunque adeguatamente dedotta e documentata dalla parte ricorrente–la notificazione della sentenza impugnata ad uno solo dei procuratori, congiuntivamente incaricati della difesa della [OSCURATO:SOCIETA]., è idonea ai fini della decorrenza del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. Né vale, ai fini della tempestività del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il rilievo che lo stesso era stato proposto in via incidentale, poiché la società si era costituita nel gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA], il quale si era lamentato dell’accoglimento della domanda di manleva spiegata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei suoi riguardi. Di conseguenza, l’appello incidentale avrebbe dovuto essere considerato tempestivo soltanto per la parte concernente i capi della decisione di prime cure oggetto dell’impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (ovverosia, quanto alla domanda di manleva spiegata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei riguardi del predetto), mentre per tutti gli altri profili il gravame avrebbe dovuto essere considerato ammissibile soltanto a condizione che fosse dimostrato il rispetto del termine previsto dall’art. 325 c.p.c. Sul punto, va data continuità al principio secondo cui “Nel vigente sistema processuale l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo, nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, in modo che sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea; ne consegue che, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (ovvero proposte contro l'appellante principale), siano esse, invece, impugnazioni incidentali autonome, dirette a tutelare un interesse del proponente non nascente dall'impugnazione principale, e da far valere nei confronti di questi, ma per un capo diverso ed autonomo della pronuncia impugnata. Tuttavia, tali ultime impugnazioni (autonome) possono essere proposte, in sede di appello, con la comparsa di risposta purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado e ciò senza che occorra l'uso di formule sacramentali, risultando sufficiente in proposito che la volontà di gravame emerga in modo non equivoco dal complesso delle deduzioni formulate in detta comparsa (di risposta) –ancorché contenute solonella parte motiva di essa e non oggetto di corrispondente richiesta nella parte conclusiva della stessa comparsa– sì da potersi stabilire, con chiarezza, il tema ed i motivi dell'impugnazione” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 21745 del 11/10/2006, Rv.592772; conf. Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 20963 del 22/08/2018 , Rv. 650024; Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 2433 del 14/03/1988 , Rv. 458200).[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con la sua impugnazione incidentale, aveva contestato non soltanto il punto della decisione concernente l’accoglimento della domanda di manleva proposta contro il [OSCURATO:PERSONA], oggetto del gravame principale interposto da quest’ultimo, ma anche gli altri capi della decisione, aventi ad oggetto l’accoglimento della domanda di occupazione ab origine proposta da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., e poi coltivata dagli odierni ricorrenti, la stessa avrebbe dovuto essere considerata tempestiva soltanto per la primaparte, ma non anche in relazione ai capi della sentenza di primo grado non oggetto del gravame principale spiegato dal [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe violato il giudicato interno, costituitosi sull’affermazione del Tribunale, non specificamente impugnata, secondo la quale gli odierni ricorrenti avrebbero acquistato la piena proprietà del bene oggetto di causa, individuato al foglio 24, particella 5051, giusta la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ex Sezione distaccata di Marcianise, n. 528/2007. La censura è assorbita dall’accoglimento del primo motivo. Una volta ravvisata la tardività del gravame incidentale spiegato da [OSCURATO:SOCIETA]., nella parte in cui esso si rivolge avverso statuizioni diverse da quelle oggetto della impugnazione principale del [OSCURATO:PERSONA], va affermato l’intervenuto passaggio in giudicato della statuizione del giudice di prime cure, limitatamente alla posizione della predetta appellante incidentale. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione degli artt. 1537, 1538 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato il contenuto dell’atto di acquisto di SA.GI.S.r.l., rappresentato dall’atto di compravendita a rogito notar Picardi del 23.12.1997, rep. 40748, trascritto il 14.1.1998 al n. 538/463 (cfr. pag. 15 del ricorso). Con il quarto ed ultimo motivo, invece, si dolgono dellaviolazione degli artt. 948, 2697 c.c., 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ravvisare l’intervenuta attenuazione del rigore probatorio previsto dall’art. 948 c.c. in presenza della derivazione dallo stesso dante causa dei titoli allegati, rispettivamente, dall’attore e dal convenuto. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate. La Corte di Appello, scrutinando l’impugnazione proposta da L’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. (oggi, S.r.l.) ha qualificato la domanda come rivendicazione, richiamando l’insegnamento di questa Corte in tema di differenza tra azione reale e personale ed evidenziando l’assenza della deduzione di alcun titolo legittimante la contestata occupazione da parte degli originari convenuti (cfr. pag. 21 e s. della sentenza impugnata). Ha poi dato atto che dall’esame dell’atto per notar Picardi dal quale [OSCURATO:SOCIETA]. traeva il proprio titolo di proprietà non risultava specificamente indicata l’effettiva estensione del terreno trasferito alla società originaria attrice, né chiarito il motivo per cui sussisteva, tra la superficie catastale e quella reale trasferita, una differenza considerevole, pari a 631 mq (cfr. pag. 23 della sentenza). Infine, la Corte distrettuale ha valorizzato le risultanze della C.T.U. esperita nel corso del giudizio, la quale aveva indicato diversi elementi a conferma del fatto che, con il rogito Picardi, fosse stata in effetti trasferita la proprietà della sola particella 465, nella consistenza derivante dal frazionamento eseguito dai venditori, riducendone la superficie dagli originari 2.231 mq. agli effettivi 1.772 mq. (cfr. ancora pag. 23 della sentenza). Il giudice di appello ha poi ritenuto erronea la decisione del Tribunale, nella parte in cui essa aveva affermato che, a fronte di una vendita eseguita “a corpo” , la quantificazione dei metri quadrati riportata in contratto non fosse idonea ad indicare la volontà delle parti. Anche tale statuizione è corretta e coerente con l’insegnamento di questa Corte, dovendosi ribadire, sul punto, che “Qualora le parti concludano un contratto di compravendita acorpo indicando, nell'ambito di esso, la misura del bene compravenduto, si applica il rimedio di cui all'art. 1538, comma 1, c.c., in presenza di una divergenza quantitativa della misura del bene maggiore di un ventesimo di quella indicata nel contratto. Resta salva la facoltà delle parti di escludere l'efficacia della norma dianzi richiamata, mediante specifica clausola negoziale, pur in presenza dei requisiti previsti per la sua applicabilità” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 29363 del 10/10/2022 , Rv. 666137, anche in motivazione, pagg. 8 e ss.; cfr. anche Cass. Sez.2, Sentenza n. 11793 del 19/05/2006 , Rv. 592538 e Cass. Sez. 2 , Sentenzan. 20393 del 05/09/2013 , Rv. 627616). E’ dunque erronea l’affermazione dell’assoluta irrilevanza, nel caso di vendita a corpo, della indicazione della consistenza del bene venduto, dovendosi invece verificare, caso per caso, quale fosse la volontà effettiva delle parti, tenendo conto del principio generale secondo cui l’indicazione, in atto di vendita, dell’esatta misura del bene compravenduto esprime l’intenzione dei paciscenti di negoziare proprio un bene dotato delle caratteristiche indicate in contratto (cfr. ancora Cass. Sez.2, Sentenza n.29363 del 10/10/2022 , Rv. 666137, in motivazione, pagg. 10 e s.). In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso, dichiarato assorbito il secondo e rigettati il terzo ed il quarto. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, in relazione alla censura accolta. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di merito, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., dovendosi dichiara re inammissibile, per tardività, l’impugnazione incidentale svolta da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti degli odierni ricorrentie conseguentemente passata in giudicato, nei confronti della predetta società, le statuizioni contenute nella sentenza di prime cure, incluse quelle in punto di governo delle spese di quel grado. Va invece espunta, dalla sentenza cassata, la statuizione concernente il governo delle spese di secondo grado, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:SOCIETA]., la quale va condannata, in quanto soccombente nei confronti degli odierni ricorrenti, allarefusione delle spese, tanto del grado di appello che del presente giudizio di legittimità, quantificate come da dispositivo. Al contempo, poiché i ricorrenti risultano soccombenti nei confronti di L’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].,vanno condannati al pagamento, in favore della predetta società, delle spese del presente giudizio di legittimità, egualmente quantificate come da dispositivo.Nella liquidazione di dette spese non si tiene conto, per le ragioni esposte in apertura della motivazione, della memoria depositata dal nuovo difensore della società in prossimità dell’adunanza camerale. PQM la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo e rigetta il terzo ed il quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., dichiara inammissibile l’appello incidentale a suo tempo interposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di prime cure, della quale dichiara l’intervenuto passaggio in giudicato, limitatamente al rapporto processuale intercorso tra gli odierni ricorrenti e [OSCURATO:SOCIETA]. ed alle relative statuizioni. Condanna la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio di appello, che liquida in € 6.650 per compensi, e di quelle del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Condanna invece la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente L’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del presente giudizio