Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2023
ECLI:EU:C:2023:575
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0757_INF
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 luglio 2023 –
[OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa C‑757/21 P) (
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)
«Impugnazione – Autenticazione di una sentenza da parte del Tribunale – Articolo 118 del regolamento di procedura del Tribunale – Copia della sentenza da notificare – Sottoscrizione dei giudici – Intese – Articolo 101 TFUE – Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio – Accordi e pratiche concordate su diversi elementi del prezzo – Nozione di infrazione “per oggetto” – Onere della prova della Commissione europea – Dichiarazioni aziendali – Affidabilità – Portata geografica di un comportamento anticoncorrenziale – Infrazione unica e continuata – Ammenda – Calcolo dell’importo di base – Vendite da considerare – Circostanze attenuanti – Competenza estesa al merito»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo vertente sulla mancata firma di una sentenza da parte dei giudici che hanno partecipato alle deliberazioni – Misure di organizzazione specifiche attuate all’interno del Tribunale per garantire la continuità del suo funzionamento nel contesto della pandemia di COVID-19 – Regolarità della firma garantita dal cancelliere nella lettera di accompagnamento della sentenza
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 35, § 1, e 118)
(v. punti 46‑51)
2.
Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti – Pratiche e condotte illecite che rientrano in un piano complessivo – Valutazione – Criteri – Contributo all’obiettivo unico dell’infrazione
(Art. 101, § 1, TFUE)
(v. punti 123‑125, 136)
3.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Fatturato complessivo dell’impresa interessata – Fatturato realizzato con le merci oggetto dell’infrazione – Rispettiva presa in considerazione – Presa in considerazione delle vendite fatturate nel SEE nel determinare il livello delle vendite realizzate – Ammissibilità
(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13)
(v. punti 167‑170)
4.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Sostituzione della motivazione dell’atto contestato
(Artt. 101, 261 e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)
(v. punti 172‑178)
5.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Circostanze attenuanti – Comportamento divergente da quello convenuto nell’ambito dell’intesa che implica l’adozione di un comportamento concorrenziale sul mercato – Valutazione
(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29)
(v. punto 196)
6.
Impugnazione – Competenza della Corte – Riesame, per motivi di equità, della valutazione effettuata dal Tribunale in ordine all’importo di ammende inflitte a imprese che hanno violato le regole di concorrenza del Trattato – Esclusione
(Articolo 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)
(v. punti 203, 204)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.
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GU C 64 del 7.2.2022
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