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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1/2023

ECLI:EU:C:2023:575
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0757_INF

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 luglio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑757/21 P) ( 1 ) «Impugnazione – Autenticazione di una sentenza da parte del Tribunale – Articolo 118 del regolamento di procedura del Tribunale – Copia della sentenza da notificare – Sottoscrizione dei giudici – Intese – Articolo 101 TFUE – Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio – Accordi e pratiche concordate su diversi elementi del prezzo – Nozione di infrazione “per oggetto” – Onere della prova della Commissione europea – Dichiarazioni aziendali – Affidabilità – Portata geografica di un comportamento anticoncorrenziale – Infrazione unica e continuata – Ammenda – Calcolo dell’importo di base – Vendite da considerare – Circostanze attenuanti – Competenza estesa al merito»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo vertente sulla mancata firma di una sentenza da parte dei giudici che hanno partecipato alle deliberazioni – Misure di organizzazione specifiche attuate all’interno del Tribunale per garantire la continuità del suo funzionamento nel contesto della pandemia di COVID-19 – Regolarità della firma garantita dal cancelliere nella lettera di accompagnamento della sentenza (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 35, § 1, e 118) (v. punti 46‑51)

2. Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti – Pratiche e condotte illecite che rientrano in un piano complessivo – Valutazione – Criteri – Contributo all’obiettivo unico dell’infrazione (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 123‑125, 136)

3. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Fatturato complessivo dell’impresa interessata – Fatturato realizzato con le merci oggetto dell’infrazione – Rispettiva presa in considerazione – Presa in considerazione delle vendite fatturate nel SEE nel determinare il livello delle vendite realizzate – Ammissibilità (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 167‑170)

4. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Sostituzione della motivazione dell’atto contestato (Artt. 101, 261 e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punti 172‑178)

5. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Circostanze attenuanti – Comportamento divergente da quello convenuto nell’ambito dell’intesa che implica l’adozione di un comportamento concorrenziale sul mercato – Valutazione (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punto 196)

6. Impugnazione – Competenza della Corte – Riesame, per motivi di equità, della valutazione effettuata dal Tribunale in ordine all’importo di ammende inflitte a imprese che hanno violato le regole di concorrenza del Trattato – Esclusione (Articolo 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punti 203, 204) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 64 del 7.2.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0757_INF Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 luglio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑757/21 P) ( 1 ) «Impugnazione – Autenticazione di una sentenza da parte del Tribunale – Articolo 118 del regolamento di procedura del Tribunale – Copia della sentenza da notificare – Sottoscrizione dei giudici – Intese – Articolo 101 TFUE – Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio – Accordi e pratiche concordate su diversi elementi del prezzo – Nozione di infrazione “per oggetto” – Onere della prova della Commissione europea – Dichiarazioni aziendali – Affidabilità – Portata geografica di un comportamento anticoncorrenziale – Infrazione unica e continuata – Ammenda – Calcolo dell’importo di base – Vendite da considerare – Circostanze attenuanti – Competenza estesa al merito» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo vertente sulla mancata firma di una sentenza da parte dei giudici che hanno partecipato alle deliberazioni – Misure di organizzazione specifiche attuate all’interno del Tribunale per garantire la continuità del suo funzionamento nel contesto della pandemia di COVID-19 – Regolarità della firma garantita dal cancelliere nella lettera di accompagnamento della sentenza (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 35, § 1, e 118) (v. punti 46‑51) 2. Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti – Pratiche e condotte illecite che rientrano in un piano complessivo – Valutazione – Criteri – Contributo all’obiettivo unico dell’infrazione (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 123‑125, 136) 3. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Fatturato complessivo dell’impresa interessata – Fatturato realizzato con le merci oggetto dell’infrazione – Rispettiva presa in considerazione – Presa in considerazione delle vendite fatturate nel SEE nel determinare il livello delle vendite realizzate – Ammissibilità (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 167‑170) 4. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Sostituzione della motivazione dell’atto contestato (Artt. 101, 261 e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punti 172‑178) 5. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Circostanze attenuanti – Comportamento divergente da quello convenuto nell’ambito dell’intesa che implica l’adozione di un comportamento concorrenziale sul mercato – Valutazione (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punto 196) 6. Impugnazione – Competenza della Corte – Riesame, per motivi di equità, della valutazione effettuata dal Tribunale in ordine all’importo di ammende inflitte a imprese che hanno violato le regole di concorrenza del Trattato – Esclusione (Articolo 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punti 203, 204) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 64 del 7.2.2022 .
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