CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09930/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il reclamo avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stata rigettata l'istanza di liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA] per un totale di undici semestri. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario richiesto, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] con un percorso argomentativo incongruo e contrastante con le emergenze processuali. Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] non aveva tenuto conto del modesto disvalore delle infrazioni commesse da Jadid - che non riguardavano tutti gli undici semestri per i quali si invocava la liberazione anticipata - e del percorso rieducativo intrapreso durante il periodo di detenzione dal condannato, sul quale nel provvedimento impugnato ci si esprimeva in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua specifici profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto da Jadid, che appaiono valutati dal Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] nel rispetto delle emergenze processuali, con le quali il ricorrente non si confronta. L'ordinanza impugnata, invero, valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che il ricorrente, durante la sua detenzione, aveva posto in essere numerose infrazioni disciplinari, commesse nelle date del 23/08/2015, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del 16/11/2019 e del 03/12/2019, che venivano correlate alle condanne definitive riportate per reati commessi tra il 2015 e il 2016. Tali comportamenti criminosi, per effetto delle loro incontroverse connotazioni di serialità, assumevano una valenza altamente negativa ai fini del vaglio del percorso trattamentale intrapreso da [OSCURATO:PERSONA], complessivamente inteso, rendendo evidente l'atteggiamento di rifiuto dell'opera rieducativa attivata nei suoi confronti all'interno del circuito carcerario, indispensabile ai fini della concessione del beneficio penitenziario della liberazione anticipata. Il provvedimento impugnato, pertanto, si colloca nel solco ermeneutico, da tempo consolidato, secondo cui, nel valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario di cui all'art. 54 Ord. pen., si possono utilizzare tutti gli elementi da cui desumere l'assenza di partecipazione all'opera di rieducazione del condannato, nel cui contesto le infrazioni disciplinari, anche laddove non rilevanti sul piano penale o non sovrapponibili cronologicamente con le frazioni detentive in esame, assumono un rilievo altamente sintomatico del percorso rieducativo intrapreso dal detenuto. Non v'è dubbio, infatti, che eventuali trasgressioni comportamentali del detenuto, soprattutto se ripetute nel tempo, come nel caso di Jadid, assumono una valenza altamente negativa, risultando espressive della scarsa partecipazione all'opera di rieducazione intramuraria del condannato, in quanto sintomatiche dell'assenza di effetti positivi sul percorso intrapreso durante l'esecuzione della pena (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245-01; Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428-01). Ne discende che il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] estendeva correttamente gli effetti negativi delle condotte illecite commesse da [OSCURATO:PERSONA] all'intero periodo di detenzione sottoposto al suo vaglio, comprendente undici semestri, correlandoli al percorso rieducativo intrapreso dal ricorrente durante il trattamento intramurario. In questa direzione, a conferma della correttezza del percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] nel valutare la posizione detentiva di Jadid, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave, idoneo a far presumere che non abbia partecipato in modo pieno ed incondizionato all'opera di rieducazione per tutto il periodo in valutazione» (Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, Palamara, Rv. 251677-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406-01). 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]