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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01729/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11 31 0-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 1 PRI '[OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROM. \,

VI. \ CI 'S'ARI B1 .C.C_ARI A 29, presso lo studio dell'avvocato P.1.01 -\'AIASSAFRA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato) ANG I 11 0 GUADAGNINO; - ricorrente- contro \I I( 1111 ANI \ NDR l \, elettivamente domiciliato in ROMA, VI \ I 1)1 V1.1 PAN1131-111.1, 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] \ \. rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] I 1 \11A-11 Bl ANCITINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 357/2019 della CORTI', D'APPELLO di M:0N_ \, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1311 i ,1 [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di .\ncona, decidendo in sede di rinvio, ha confermato raccoglimento della domanda di riconoscimento) delle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori di posizione C4, ivi compresa l'indennità di posizione organizzativa, formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi dell'I.N.P.S.;

2. il rinvio disposto da questa S.C. con sentenza 18812/2018 riguardava la necessità di verificare, per il riconoscimento della relativa indennità, se quella cui era stato) adibito il Afichelini fosse posizione organizzativa , istituita come tale;

3. la sentenza qui impugnata ha ritenuto la fondatezza anche sotto (.ittesto profilo della domanda dispiegata e nei confronti di essa è stato proposto ricorso per cassazione da parte dell'I.N.P.S. sulla base di due motivi, resistiti da controricorso del Miehelini;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis e.p.c.;

5. l'I.N.P.S. ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 11310 sez.

ML - ud. 21-09-2021 -2- • il primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 384 r 394 c.p.c., nonché degli artt. 1362 ss. c.c., anche con riferimento agli artt. 17 e 18 del CCM, 1998-2001 enti pubblici non economici ed all.

A e con esso si sostiene clie in sostanza la Corte territoriale avrebbe eluso il principio di diritto, non procedendo all'accertamento demandatole dalla S.C. con la sentenza cassatoria;

2. il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione dei principi di cui all'art. 111 Cost. ed in particolare del comma 2, in una lettura integrata con l'art. 6 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, reiterando la censura in ordine all'elusione della pronuncia della S.C., realizzata, si afferma, attraverso la erezione di una acritica correlazione tra i ruoli di responsabilità emersi dagli atti di causa, con l'assegnzione di un incarico diposizione organizzativa, dandosi rilievo — da parte della Corte territoriale - alla mancata contestazione delle mansioni svolte, sebbene non fosse tale circostnza a costituire il fulcro del demandato riesame;

2. i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione, se non identità, delle ragioni con essi addotte;

3. la S.C. aveva richiesto al giudice del rinvio, al fine di riconoscere il diritto alla percezione di quanto riveniente a titolo retributivo dallo SV( lginiento di attività proprie di posizione organizzativa e preteso dal ricorrente, che venisse accertato se una tale posizione fosse stata istituita nell'ente, perché solo da ciò sarebbero potute derivare le conseguenze economiche conseguenti allo svolgimento) anche solo di fatto (C. 8141/2018) del corrispondente incarico;

4. ritiene il collegio che tale accertamernto sia stato pur indirettamente svolto, allorquando la Corte del rinvio ha fatto riferimento alla P°'° ne di «Re.) onsabile del Processo 175We')delftirea Controllo», - quale e-; rzi.clAft, Ric. 2020 n. 11310 sez.

ML - ud. 21-09-2021 -3- incarico ripetutamente assegnato al Michelini, riconnettendo ciò ad una «sostan:y.a/e continnita dell'esertio della posi ione oTaniativa» che - secondo la Corte di merito, evidentemente era stata istituita attraverso la figura così indicata e denominata — sempre con <<gli stessi poteri e le nie(fe.wne onsabilita»;

5. d'altra parte i motivi di ricorso, seppure evidenziano la laconicità della Corte territoriale nello svolgimento del principio di diritto di cui le si denunciava l'osservanza, non contengono neppure la negazione espressa e diretta che quell'incarico, così denominato ed esplicitamente indicato nella sentenza qui impugnata, non fosse individuato, all'interno dell'ente, come posizione organizzativa;

6. infine, es in re i sa che il ruolo di responsabilità insito nella predetta denominazione, facendo capo ad attività di controllo di qualità delle attività dei dipendenti, non potesse essere privo di quelle caratteristiche di livello elevato e, nel caso concreto, anche di tra.sversalità, che C( nnotano il particolare istituto) rispetto al quale è esercitata la rivendicazione economica ancora in discussione;

7. il ricorso va quindi disatteso, con regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

I ,a Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in curo 3.000,00 per compensi ed curo 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misur del 15 ('''"0 ed accessori di legge.

Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2020 n. 11310 sez.

ML - ud. 21-09-2021 -4- pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21.9.2020. [OSCURATO:PERSONA] siderite dott. 1 I spo sit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11 31 0-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 1 PRI '[OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROM. \, VI. \ CI 'S'ARI B1 .C.C_ARI A 29, presso lo studio dell'avvocato P.1.01 -\'AIASSAFRA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato) ANG I 11 0 GUADAGNINO; - ricorrente- contro \I I( 1111 ANI \ NDR l \, elettivamente domiciliato in ROMA, VI \ I 1)1 V1.1 PAN1131-111.1, 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] \ \. rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] I 1 \11A-11 Bl ANCITINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 357/2019 della CORTI', D'APPELLO di M:0N_ \, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1311 i ,1 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di .\ncona, decidendo in sede di rinvio, ha confermato raccoglimento della domanda di riconoscimento) delle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori di posizione C4, ivi compresa l'indennità di posizione organizzativa, formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi dell'I.N.P.S.; 2. il rinvio disposto da questa S.C. con sentenza 18812/2018 riguardava la necessità di verificare, per il riconoscimento della relativa indennità, se quella cui era stato) adibito il Afichelini fosse posizione organizzativa , istituita come tale; 3. la sentenza qui impugnata ha ritenuto la fondatezza anche sotto (.ittesto profilo della domanda dispiegata e nei confronti di essa è stato proposto ricorso per cassazione da parte dell'I.N.P.S. sulla base di due motivi, resistiti da controricorso del Miehelini; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis e.p.c.; 5. l'I.N.P.S. ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 11310 sez. ML - ud. 21-09-2021 -2- • il primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 384 r 394 c.p.c., nonché degli artt. 1362 ss. c.c., anche con riferimento agli artt. 17 e 18 del CCM, 1998-2001 enti pubblici non economici ed all. A e con esso si sostiene clie in sostanza la Corte territoriale avrebbe eluso il principio di diritto, non procedendo all'accertamento demandatole dalla S.C. con la sentenza cassatoria; 2. il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione dei principi di cui all'art. 111 Cost. ed in particolare del comma 2, in una lettura integrata con l'art. 6 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, reiterando la censura in ordine all'elusione della pronuncia della S.C., realizzata, si afferma, attraverso la erezione di una acritica correlazione tra i ruoli di responsabilità emersi dagli atti di causa, con l'assegnzione di un incarico diposizione organizzativa, dandosi rilievo — da parte della Corte territoriale - alla mancata contestazione delle mansioni svolte, sebbene non fosse tale circostnza a costituire il fulcro del demandato riesame; 2. i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione, se non identità, delle ragioni con essi addotte; 3. la S.C. aveva richiesto al giudice del rinvio, al fine di riconoscere il diritto alla percezione di quanto riveniente a titolo retributivo dallo SV( lginiento di attività proprie di posizione organizzativa e preteso dal ricorrente, che venisse accertato se una tale posizione fosse stata istituita nell'ente, perché solo da ciò sarebbero potute derivare le conseguenze economiche conseguenti allo svolgimento) anche solo di fatto (C. 8141/2018) del corrispondente incarico; 4. ritiene il collegio che tale accertamernto sia stato pur indirettamente svolto, allorquando la Corte del rinvio ha fatto riferimento alla P°'° ne di «Re.) onsabile del Processo 175We')delftirea Controllo», - quale e-; rzi.clAft, Ric. 2020 n. 11310 sez. ML - ud. 21-09-2021 -3- incarico ripetutamente assegnato al Michelini, riconnettendo ciò ad una «sostan:y.a/e continnita dell'esertio della posi ione oTaniativa» che - secondo la Corte di merito, evidentemente era stata istituita attraverso la figura così indicata e denominata — sempre con <<gli stessi poteri e le nie(fe.wne onsabilita»; 5. d'altra parte i motivi di ricorso, seppure evidenziano la laconicità della Corte territoriale nello svolgimento del principio di diritto di cui le si denunciava l'osservanza, non contengono neppure la negazione espressa e diretta che quell'incarico, così denominato ed esplicitamente indicato nella sentenza qui impugnata, non fosse individuato, all'interno dell'ente, come posizione organizzativa; 6. infine, es in re i sa che il ruolo di responsabilità insito nella predetta denominazione, facendo capo ad attività di controllo di qualità delle attività dei dipendenti, non potesse essere privo di quelle caratteristiche di livello elevato e, nel caso concreto, anche di tra.sversalità, che C( nnotano il particolare istituto) rispetto al quale è esercitata la rivendicazione economica ancora in discussione; 7. il ricorso va quindi disatteso, con regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. I ,a Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in curo 3.000,00 per compensi ed curo 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misur del 15 ('''"0 ed accessori di legge. Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2020 n. 11310 sez. ML - ud. 21-09-2021 -4- pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21.9.2020. [OSCURATO:PERSONA] siderite dott. 1 I spo sit
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