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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 29166/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq,i1 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 14 luglio 2021 il Tribunale di Taranto decideva sull'istanza avanzata da BURIANA Ramona avente ad oggetto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati per i quali è stata giudicata con le seguenti sentenze passate in giudicato: 1) Sentenza n. 2236/2017, emessa dal Tribunale di Taranto in composizione collegiale in data 25.10.2017, irrevocabile il 03.07.2018; 2) Sentenza n. 284/2018, emessa dal Tribunale di Taranto in composizione collegiale in data 05.02.2018, irrevocabile il 19.06.2018; 3) Sentenza ex 444 e ss. c.p.p. n. 300/2020, emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Brindisi in data 29.09.2020, irrevocabile il 15.10.2020; 4) Sentenza n. 1089/2020, emessa dal Tribunale di Taranto in data 07.10.2020, irrevocabile il 20.02.2021.

In motivazione, il Tribunale dichiarava inammissibile l'istanza in quanto mera riproposizione di una richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze sopra indicate ai nn. 1) e 2), basata su medesimi elementi e già rigettata.

Il Tribunale, inoltre, rigettava l'istanza in relazione ai reati di cui alle sentenze in epigrafe indicate ai nn. 2), 3) e 4), nonché in relazione ai reati di cui alle sentenze in epigrafe indicate ai nn. 1) e 3), evidenziando che, la diversità del contesto spaziale in cui sono state commesse le condotte criminose e il lasso di tempo intercorso non consente di affermare l'esistenza di un medesimo disegno criminoso.

Infine, il Tribunale riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze in epigrafe indicate ai nn. 1) e 4) in quanto le condotte, oltre ad essere tra loro omogenee, risultano essere state commesse ad appena due giorni l'una dall'altra, con conseguente sussistenza del medesimo disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA] ridetermina la pena complessiva inflitta in relazione a tutti i suddetti titoli in anni sei di reclusione ed euro 2.400,00 di multa.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BURIANA Ramona, in riferimento alla parte sfavorevole della decisione, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna delikricorrente lì al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ikricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq,i1 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 14 luglio 2021 il Tribunale di Taranto decideva sull'istanza avanzata da BURIANA Ramona avente ad oggetto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati per i quali è stata giudicata con le seguenti sentenze passate in giudicato: 1) Sentenza n. 2236/2017, emessa dal Tribunale di Taranto in composizione collegiale in data 25.10.2017, irrevocabile il 03.07.2018; 2) Sentenza n. 284/2018, emessa dal Tribunale di Taranto in composizione collegiale in data 05.02.2018, irrevocabile il 19.06.2018; 3) Sentenza ex 444 e ss. c.p.p. n. 300/2020, emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Brindisi in data 29.09.2020, irrevocabile il 15.10.2020; 4) Sentenza n. 1089/2020, emessa dal Tribunale di Taranto in data 07.10.2020, irrevocabile il 20.02.2021. In motivazione, il Tribunale dichiarava inammissibile l'istanza in quanto mera riproposizione di una richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze sopra indicate ai nn. 1) e 2), basata su medesimi elementi e già rigettata. Il Tribunale, inoltre, rigettava l'istanza in relazione ai reati di cui alle sentenze in epigrafe indicate ai nn. 2), 3) e 4), nonché in relazione ai reati di cui alle sentenze in epigrafe indicate ai nn. 1) e 3), evidenziando che, la diversità del contesto spaziale in cui sono state commesse le condotte criminose e il lasso di tempo intercorso non consente di affermare l'esistenza di un medesimo disegno criminoso. Infine, il Tribunale riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze in epigrafe indicate ai nn. 1) e 4) in quanto le condotte, oltre ad essere tra loro omogenee, risultano essere state commesse ad appena due giorni l'una dall'altra, con conseguente sussistenza del medesimo disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA] ridetermina la pena complessiva inflitta in relazione a tutti i suddetti titoli in anni sei di reclusione ed euro 2.400,00 di multa. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BURIANA Ramona, in riferimento alla parte sfavorevole della decisione, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna delikricorrente lì al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ikricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere est
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