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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06364/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi di cui si compone il ricorso, con cui in termini del tutto vaghi si contestano, rispettivamente, il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di rapina ascritto all'odierno ricorrente e l'assoluta assenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena irrogata, risultano formulati in termini non consentiti in questa sede, poiché generici per indeterminatezza, essendo privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda la pag. 2 dell'impugnata sentenza), non indicano con la necessaria pertinenza censoria gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, in proposito, va ricordato che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi di cui si compone il ricorso, con cui in termini del tutto vaghi si contestano, rispettivamente, il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di rapina ascritto all'odierno ricorrente e l'assoluta assenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena irrogata, risultano formulati in termini non consentiti in questa sede, poiché generici per indeterminatezza, essendo privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda la pag. 2 dell'impugnata sentenza), non indicano con la necessaria pertinenza censoria gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, in proposito, va ricordato che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 genn
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