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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13985/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: ZEDDA Andrea, n. a Nuoro il 26/8/1995; avverso la sentenza del 2/12/2020 della Corte di appello di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Trento, con la sentenza indicata in epigrafe, qualificava il conato onnicidiario contestato in termini di lesioni personali aggravate, riteneva la condotta di sequestro di persona assorbita in quella di rapina aggravata ai sensi del n. 2, comma terzo, dell'art. 628 cod. pen., e, calcolata la diminuzione per le già riconosciute attenuanti generiche oltre, l'aumento per continuazione tra i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate, applicata la riduzione per la scelta del rito, rideterminava la pena in anni 5 di reclusione ed euro 1600,00 di multa.

Sostituiva alla interdizione perpetua dai pubblici uffici quella temporanea, per la durata di cinque anni e riduceva l'entità del risarcimento posto a carico dell'appellante ad euro 15.000,00.

Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati:

1.1. con il primo motivo la difesa lamenta inosservanza della legge penale processuale, (art. 606, comma 1, lett. c, in relazione agli artt. 521, 522, 423, comma 2, 438, 441, 442, 458, 516, 517, 518, 521, 522, e 604, commi 1, 2, 3 e 4 cod. proc. pen.), avendo sia il giudice di primo grado che il giudice di appello violato il principio di corrispondenza tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza; l'imputato era stato infatti tratto a giudizio per rispondere dei delitti di tentato omicidio, sequestro di persona, lesioni personali aggravate e violazione di domicilio; solo all'udienza del 2 luglio 2017, ammesso il rito abbreviato condizionato, il pubblico ministero correggeva l'imputazione aggiungendo all'editto d'accusa anche il connesso delitto di rapina, senza che l'imputato avesse mai prestato alcun consenso a tale contestazione ulteriore; quindi l'imputato veniva giudicato e condannato anche per il delitto di rapina di una scatola di legno contenente un orologio di pregio, fatto oggetto di nuova contestazione.

Con la motivazione della sentenza di appello il fatto di rapina veniva modificato nella indicazione dell'oggetto, la Corte condannava (a sorpresa) l'imputato per la rapina della stessa scatola di legno, che però conteneva un anellino d'oro e non l'orologio di pregio oggetto di accertamento in primo grado, così realizzando una duplice violazione del medesimo principio;

1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia i medesimi vizi processuali (art. 606, comma 1, lett. c, in relazione agli artt. 74, 78, 82 e 538 cod. proc. pen.) in quanto anche la condanna al risarcimento del danno provocato alla parte civile risente del vizio processuale di non corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza;

1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia vizio di motivazione per travisamento della prova dichiarativa, non avendo la persona offesa indicato con alcuna certezza la sottrazione dell'anellino d'oro, né essendo altrimenti certo che tale monile fosse custodito nella scatola di legno sottratta dagli agenti;

1.4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia vizio di motivazione per illogicità manifesta, risultante dal testo del provvedimento impugnato (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), avendo la Corte ridotto solo in minima parte l'entità del calcolato risarcimento, senza punto tener i conto delle rilevanti modifiche morfologiche alla dimensione del danno provocato con la rapina, trasformata da sottrazione di orologio di pregio a sottrazione di un monile dozzinale, senza peraltro tener conto della differente qualificazione dell'attentato alla persona e dell'assorbimento del sequestro di persona nella fattispecie di rapina aggravata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono infondati.

1.1. Ammesso il rito abbreviato, alla prima udienza il pubblico ministero ampliava l'oggetto della imputazione contestando anche la connessa rapina -consumata- di una scatola di legno contenente un orologio di pregio; la Corte territoriale, ritenuto che non vi fosse prova della sottrazione dell'orologio (la cui presenza all'interno della scatola era rimasta esclusa all'esito della istruttoria), ha condannato l'imputato per la sottrazione della medesima scatola di legno, contenente, però, un anellino di metallo prezioso.

La difesa ritiene che tale nuova contestazione ricada nel paradigma del comma 2 dell'art. 423, richiamato dall'art. 441 bis del codice di rito, in quanto fatto nuovo e diverso rispetto a quelli già contestati.

Si tratta, viceversa, della contestazione di un fatto certamente già conosciuto dall'imputato, in quanto immanente ontologicamente in imputazione sin dalla denuncia, e del pari certamente connesso, ai sensi dell'art. 12 lett. b, cod. proc. pen., a quelli descritti in imputazione.

Il paradigma normativo di riferimento è pertanto quello indicato al connma 1 dell'art. 423 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 441 bis dello stesso codice; non occorreva pertanto alcun consenso dell'imputato ai fini della ordinaria prosecuzione del giudizio nelle forme del rito abbreviato (sul punto si richiamano Sez. 5, n. 48879, del 17/9/2018, Rv. 274159; Sez. 6, n. 5200 del 15/11/2017, Rv. 272214: L'art. 441-bis cod. proc. pen., prevedendo che in sede di giudizio abbreviato l'imputato, a fronte delle contestazioni previste dall'art. 423, comma 1, cod. proc. pen., possa chiedere che il processo prosegua con il rito ordinario, non si applica se le nuove contestazioni non derivino da nuove emergenze, ma riguardano fatti o circostanze già in atti, e quindi noti all'imputato quando ebbe ad avanzare la richiesta di rito abbreviato).

Il vizio, peraltro, neppure risulta dedotto espressamente con i motivi di gravame spesi nel merito; non trattandosi di nullità processuale assoluta ed insanabile non può quindi essere proposto per la prima volta nella sede di legittimità.

1.1.1. Quanto a diversa morfologia della rapina, per quanto attiene all'oggetto (anellino di scarso valore in luogo dell'orologio di pregio), ritiene il Collegio che alcuna violazione del principio invocato (art. 521 cod. proc. pen., sanzionato dalla nullità sancita dall'art. 522 dello stesso codice) si sia realizzata, giacché la contestazione della condotta tenuta in fatto dal ricorrente è rimasta immutata (rappresentazione collettiva e pari volizione della sottrazione violenta della scatola di legno che avrebbe dovuto contenere un oggetto di valore) ed era limpidamente stata indicata in imputazione, ove si faceva preciso riferimento allo spoglio violento della scatola, il cui contenuto resta indifferente, essendosi gli agenti rappresentati "ex ante" l'esistenza di un lucroso bottino ed avendo certamente voluto l'evento sottrattivo, pur se nella erronea supposizione che la scatola contenesse un oggetto di pregio in luogo di un banale anellino (cfr. in tema di tentativo di reato impossibile: Sez. 3, n. 16449, del 8/11/2018, dep. 2019, Rv. 275569; da ultimo Sez. 3 ./ 2, n. 6590, del 12/1/2022, ric.

Russo, in motiv., sub 3.1., pag. 7).

Alcuna violazione della legge processuale infirma pertanto la sentenza impugnata.

Sul punto si deve dar seguito al condivisibile orientamento storicizzato di questa Corte, che ha escluso in simili fattispecie concrete la violazione del principio di correlazione, di cui all'art. 521, connnna 1, cod. proc. pen., (Sez.

U., n. 16 del 19/6/1996, Rv. 205619; Sez.

U. n. 36551, del 15/7/2010, Rv. 248051: per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configun" un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione; in senso conforme Sez.

U., n. 31617 del 26/6/2015, Rv. 264438; conf. anche Sez. 3, n. 8965, del 16/1/2019, Rv. 275928; Sez. 4, n. 10149, del 15/12/2020, Rv. 280938).

Nel caso oggetto del ricorso in esame, il "fatto" per il quale l'imputato è stato condannato è proprio quello descritto nella imputazione contestata sin dal primo grado (sottrazione violenta della scatola di legno che avrebbe dovuto contenere un oggetto di pregio, restando evidentemente indifferente alla imputazione quale fosse l'oggetto contenuto e quale pregio concreto manifestasse per il mercato).

Consegue che non è neppure immaginabile un vulnus difensivo, essendo da escludere che l'affermazione di penale responsabilità abbia trovato fondamento nell'accertamento di condotte illecite incompatibili, o anche solo eterogenee od eccentriche con quel che la difesa poteva ragionevolmente attendersi dal materiale processuale.

L'imputato ha del resto potuto sul punto muovere le sue osservazioni critiche con il proposto ricorso, così escludendosi la sorpresa nella condanna intervenuta in grado di appello per la rapina consumata dell'anellino contenuto nella scatola (Sez.

6. n. 422, del 19/11/2019, Rv. 278093; Sez. 5, n. 19380, del 12/2/2018, Rv. 273204).

1.2. La medesima sorte avvince anche il secondo motivo di ricorso che partecipa della eadem ratio, in quanto la condanna al risarcimento del danno rappresenta esattamente il volto risarcitorio dell'unica medaglia costituita dal fatto produttivo del danno.

1.3. Infondatezza altrettale, per quanto poco sopra detto, caratterizza altresì il terzo motivo di ricorso, apparendo del tutto indifferente dimostrare quale oggetto fosse occultato nella scatola di legno sottratta, giacché è certo che gli agenti mossero l'azione essendosi ex ante rappresentati un lucroso obiettivo che ritenevano, a torto (palesatosi solo ex post), presente nell'oggetto sottratto, mentre la reale consistenza del bottino si è poi manifestata loro allorquando, aperta la scatola, presero contezza del più modesto valore del contenuto della scatola.

1.4. Quanto -infine- all'ultimo motivo di ricorso, l'entità della condanna al risarcimento del danno tiene conto del complessivo valore di offesa portato, manifestatosi sia nell'offesa alla persona che alle cose, secondo parametri di valutazione di merito che non possono essere censurati nella sede di legittimità.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: ZEDDA Andrea, n. a Nuoro il 26/8/1995; avverso la sentenza del 2/12/2020 della Corte di appello di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Trento, con la sentenza indicata in epigrafe, qualificava il conato onnicidiario contestato in termini di lesioni personali aggravate, riteneva la condotta di sequestro di persona assorbita in quella di rapina aggravata ai sensi del n. 2, comma terzo, dell'art. 628 cod. pen., e, calcolata la diminuzione per le già riconosciute attenuanti generiche oltre, l'aumento per continuazione tra i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate, applicata la riduzione per la scelta del rito, rideterminava la pena in anni 5 di reclusione ed euro 1600,00 di multa. Sostituiva alla interdizione perpetua dai pubblici uffici quella temporanea, per la durata di cinque anni e riduceva l'entità del risarcimento posto a carico dell'appellante ad euro 15.000,00. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati: 1.1. con il primo motivo la difesa lamenta inosservanza della legge penale processuale, (art. 606, comma 1, lett. c, in relazione agli artt. 521, 522, 423, comma 2, 438, 441, 442, 458, 516, 517, 518, 521, 522, e 604, commi 1, 2, 3 e 4 cod. proc. pen.), avendo sia il giudice di primo grado che il giudice di appello violato il principio di corrispondenza tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza; l'imputato era stato infatti tratto a giudizio per rispondere dei delitti di tentato omicidio, sequestro di persona, lesioni personali aggravate e violazione di domicilio; solo all'udienza del 2 luglio 2017, ammesso il rito abbreviato condizionato, il pubblico ministero correggeva l'imputazione aggiungendo all'editto d'accusa anche il connesso delitto di rapina, senza che l'imputato avesse mai prestato alcun consenso a tale contestazione ulteriore; quindi l'imputato veniva giudicato e condannato anche per il delitto di rapina di una scatola di legno contenente un orologio di pregio, fatto oggetto di nuova contestazione. Con la motivazione della sentenza di appello il fatto di rapina veniva modificato nella indicazione dell'oggetto, la Corte condannava (a sorpresa) l'imputato per la rapina della stessa scatola di legno, che però conteneva un anellino d'oro e non l'orologio di pregio oggetto di accertamento in primo grado, così realizzando una duplice violazione del medesimo principio; 1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia i medesimi vizi processuali (art. 606, comma 1, lett. c, in relazione agli artt. 74, 78, 82 e 538 cod. proc. pen.) in quanto anche la condanna al risarcimento del danno provocato alla parte civile risente del vizio processuale di non corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza; 1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia vizio di motivazione per travisamento della prova dichiarativa, non avendo la persona offesa indicato con alcuna certezza la sottrazione dell'anellino d'oro, né essendo altrimenti certo che tale monile fosse custodito nella scatola di legno sottratta dagli agenti; 1.4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia vizio di motivazione per illogicità manifesta, risultante dal testo del provvedimento impugnato (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), avendo la Corte ridotto solo in minima parte l'entità del calcolato risarcimento, senza punto tener i conto delle rilevanti modifiche morfologiche alla dimensione del danno provocato con la rapina, trasformata da sottrazione di orologio di pregio a sottrazione di un monile dozzinale, senza peraltro tener conto della differente qualificazione dell'attentato alla persona e dell'assorbimento del sequestro di persona nella fattispecie di rapina aggravata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono infondati. 1.1. Ammesso il rito abbreviato, alla prima udienza il pubblico ministero ampliava l'oggetto della imputazione contestando anche la connessa rapina -consumata- di una scatola di legno contenente un orologio di pregio; la Corte territoriale, ritenuto che non vi fosse prova della sottrazione dell'orologio (la cui presenza all'interno della scatola era rimasta esclusa all'esito della istruttoria), ha condannato l'imputato per la sottrazione della medesima scatola di legno, contenente, però, un anellino di metallo prezioso. La difesa ritiene che tale nuova contestazione ricada nel paradigma del comma 2 dell'art. 423, richiamato dall'art. 441 bis del codice di rito, in quanto fatto nuovo e diverso rispetto a quelli già contestati. Si tratta, viceversa, della contestazione di un fatto certamente già conosciuto dall'imputato, in quanto immanente ontologicamente in imputazione sin dalla denuncia, e del pari certamente connesso, ai sensi dell'art. 12 lett. b, cod. proc. pen., a quelli descritti in imputazione. Il paradigma normativo di riferimento è pertanto quello indicato al connma 1 dell'art. 423 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 441 bis dello stesso codice; non occorreva pertanto alcun consenso dell'imputato ai fini della ordinaria prosecuzione del giudizio nelle forme del rito abbreviato (sul punto si richiamano Sez. 5, n. 48879, del 17/9/2018, Rv. 274159; Sez. 6, n. 5200 del 15/11/2017, Rv. 272214: L'art. 441-bis cod. proc. pen., prevedendo che in sede di giudizio abbreviato l'imputato, a fronte delle contestazioni previste dall'art. 423, comma 1, cod. proc. pen., possa chiedere che il processo prosegua con il rito ordinario, non si applica se le nuove contestazioni non derivino da nuove emergenze, ma riguardano fatti o circostanze già in atti, e quindi noti all'imputato quando ebbe ad avanzare la richiesta di rito abbreviato). Il vizio, peraltro, neppure risulta dedotto espressamente con i motivi di gravame spesi nel merito; non trattandosi di nullità processuale assoluta ed insanabile non può quindi essere proposto per la prima volta nella sede di legittimità. 1.1.1. Quanto a diversa morfologia della rapina, per quanto attiene all'oggetto (anellino di scarso valore in luogo dell'orologio di pregio), ritiene il Collegio che alcuna violazione del principio invocato (art. 521 cod. proc. pen., sanzionato dalla nullità sancita dall'art. 522 dello stesso codice) si sia realizzata, giacché la contestazione della condotta tenuta in fatto dal ricorrente è rimasta immutata (rappresentazione collettiva e pari volizione della sottrazione violenta della scatola di legno che avrebbe dovuto contenere un oggetto di valore) ed era limpidamente stata indicata in imputazione, ove si faceva preciso riferimento allo spoglio violento della scatola, il cui contenuto resta indifferente, essendosi gli agenti rappresentati "ex ante" l'esistenza di un lucroso bottino ed avendo certamente voluto l'evento sottrattivo, pur se nella erronea supposizione che la scatola contenesse un oggetto di pregio in luogo di un banale anellino (cfr. in tema di tentativo di reato impossibile: Sez. 3, n. 16449, del 8/11/2018, dep. 2019, Rv. 275569; da ultimo Sez. 3 ./ 2, n. 6590, del 12/1/2022, ric. Russo, in motiv., sub 3.1., pag. 7). Alcuna violazione della legge processuale infirma pertanto la sentenza impugnata. Sul punto si deve dar seguito al condivisibile orientamento storicizzato di questa Corte, che ha escluso in simili fattispecie concrete la violazione del principio di correlazione, di cui all'art. 521, connnna 1, cod. proc. pen., (Sez. U., n. 16 del 19/6/1996, Rv. 205619; Sez. U. n. 36551, del 15/7/2010, Rv. 248051: per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configun" un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione; in senso conforme Sez. U., n. 31617 del 26/6/2015, Rv. 264438; conf. anche Sez. 3, n. 8965, del 16/1/2019, Rv. 275928; Sez. 4, n. 10149, del 15/12/2020, Rv. 280938). Nel caso oggetto del ricorso in esame, il "fatto" per il quale l'imputato è stato condannato è proprio quello descritto nella imputazione contestata sin dal primo grado (sottrazione violenta della scatola di legno che avrebbe dovuto contenere un oggetto di pregio, restando evidentemente indifferente alla imputazione quale fosse l'oggetto contenuto e quale pregio concreto manifestasse per il mercato). Consegue che non è neppure immaginabile un vulnus difensivo, essendo da escludere che l'affermazione di penale responsabilità abbia trovato fondamento nell'accertamento di condotte illecite incompatibili, o anche solo eterogenee od eccentriche con quel che la difesa poteva ragionevolmente attendersi dal materiale processuale. L'imputato ha del resto potuto sul punto muovere le sue osservazioni critiche con il proposto ricorso, così escludendosi la sorpresa nella condanna intervenuta in grado di appello per la rapina consumata dell'anellino contenuto nella scatola (Sez. 6. n. 422, del 19/11/2019, Rv. 278093; Sez. 5, n. 19380, del 12/2/2018, Rv. 273204). 1.2. La medesima sorte avvince anche il secondo motivo di ricorso che partecipa della eadem ratio, in quanto la condanna al risarcimento del danno rappresenta esattamente il volto risarcitorio dell'unica medaglia costituita dal fatto produttivo del danno. 1.3. Infondatezza altrettale, per quanto poco sopra detto, caratterizza altresì il terzo motivo di ricorso, apparendo del tutto indifferente dimostrare quale oggetto fosse occultato nella scatola di legno sottratta, giacché è certo che gli agenti mossero l'azione essendosi ex ante rappresentati un lucroso obiettivo che ritenevano, a torto (palesatosi solo ex post), presente nell'oggetto sottratto, mentre la reale consistenza del bottino si è poi manifestata loro allorquando, aperta la scatola, presero contezza del più modesto valore del contenuto della scatola. 1.4. Quanto -infine- all'ultimo motivo di ricorso, l'entità della condanna al risarcimento del danno tiene conto del complessivo valore di offesa portato, manifestatosi sia nell'offesa alla persona che alle cose, secondo parametri di valutazione di merito che non possono essere censurati nella sede di legittimità. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera
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