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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2025

Cassazione n. 26649/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d'appello di Napoli.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].

Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla decisione in ordine alla sostituzione della pena detentiva e rigetto nel resto [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello diNapoli confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata dall’abuso delle condizioni di minorata difesa. [OSCURATO:PERSONA] si contestava di avere tratto in inganno [OSCURATO:PERSONA] inducendolo a versare la somma di 40,99 euro per l’acquisto di una macchina per il caffè posta in vendita sulla piattaforme “Ebay”. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassa z ione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 61, n. 5) cod. pen.) e vizio di motivazione: non sussisterebbe l’aggravante dell’abuso delle condizioni di minorata difesa in quanto la ricorrente avrebbe avuto dei contatti telematici con l’acquirente che avrebbero eliso la condizione di vulnerabilità generata dalla vendita su piattaforme telematiche, consentendo una contrattazione “ordinaria”;

2.2. violazione di legge (art. 20-biscod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità: nonostante la ricorrente avesse chiesto la sostituzione della pena detentiva con il “ lavoro di pubblica utilità”, la Corte di appello aveva rigetta to l’istanza facendo riferimento alla mancanza delle condizioni per applicare la “pena pecuniaria”. [OSCURATO:PERSONA] 1.Ilprimo motivo di ricorso è inammissibile in quanto proposto dalla ricorrente solo con il ricorso per cassazione, in violazione dell’art. 606, comma 3,cod. proc. pen. 2.

Il secondo motivo è, invece fondato. 2.1.Con l’atto di appello [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.Tuttavia la Corte diappello motivava il rigetto di so s tituzione della pena detentiva face ndo esclusivo r iferimento alla carenza delle condizioni per la applicazione della “pena pecuniaria”, senza considerare la possibilità di sostituzione con il “lavoro di pubblica utilità”, espressamente richiesto dalla ricorrente

2.2. La sentenza impugnata, sul punto, deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Napoli.

Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il giudiziosulla responsabilità deve essere dichiarato irrevocabile.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di N apoli.

D ichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile il giudizio di responsabilità Così deciso,il giorno 1 4 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d'appello di Napoli. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla decisione in ordine alla sostituzione della pena detentiva e rigetto nel resto [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello diNapoli confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata dall’abuso delle condizioni di minorata difesa. [OSCURATO:PERSONA] si contestava di avere tratto in inganno [OSCURATO:PERSONA] inducendolo a versare la somma di 40,99 euro per l’acquisto di una macchina per il caffè posta in vendita sulla piattaforme “Ebay”. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassa z ione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 61, n. 5) cod. pen.) e vizio di motivazione: non sussisterebbe l’aggravante dell’abuso delle condizioni di minorata difesa in quanto la ricorrente avrebbe avuto dei contatti telematici con l’acquirente che avrebbero eliso la condizione di vulnerabilità generata dalla vendita su piattaforme telematiche, consentendo una contrattazione “ordinaria”; 2.2. violazione di legge (art. 20-biscod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità: nonostante la ricorrente avesse chiesto la sostituzione della pena detentiva con il “ lavoro di pubblica utilità”, la Corte di appello aveva rigetta to l’istanza facendo riferimento alla mancanza delle condizioni per applicare la “pena pecuniaria”. [OSCURATO:PERSONA] 1.Ilprimo motivo di ricorso è inammissibile in quanto proposto dalla ricorrente solo con il ricorso per cassazione, in violazione dell’art. 606, comma 3,cod. proc. pen. 2. Il secondo motivo è, invece fondato. 2.1.Con l’atto di appello [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.Tuttavia la Corte diappello motivava il rigetto di so s tituzione della pena detentiva face ndo esclusivo r iferimento alla carenza delle condizioni per la applicazione della “pena pecuniaria”, senza considerare la possibilità di sostituzione con il “lavoro di pubblica utilità”, espressamente richiesto dalla ricorrente 2.2. La sentenza impugnata, sul punto, deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Napoli. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il giudiziosulla responsabilità deve essere dichiarato irrevocabile. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di N apoli. D ichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile il giudizio di responsabilità Così deciso,il giorno 1 4 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26649/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris