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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12538/2026

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di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorsocon riferimento all’aggravante dell’associazione armata ed il rigetto del ricorso per il resto.Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 22 luglio 2025 il Tribunale del riesame di Catania ha confermatol’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di AntoninoTrentuno emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania il 2 luglio2025 in relazione al reato di cui agli artt. 416-bis, commi 2 e 4, cod. pen. per l’appartenenza,con il ruolo di capo, alla fazione Saitta del quartiere [OSCURATO:PERSONA] del clan Santapaola-Ercolano.Il ricorrente è stato raggiunto, in particolare, dalle dichiarazioni di collaboratori digiustizia appartenenti alla fazione [OSCURATO:PERSONA] del quartiere [OSCURATO:PERSONA] del medesimo clanSantapaola – Ercolano, che lo hanno indicato come la persona incaricata dell’esecuzionedelle direttive provenienti dal carcere dal capofamiglia, che è il suocero del ricorrente.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite deldifensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazionedei gravi indizi di colpevolezza, in quanto gli elementi di prova a carico sono costituiti dalledichiarazioni dei cinque collaboratori di giustizia che parlano del ricorrente (SalvatoreScavone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SamPrivitera), ma difetterebbe il minimo riscontro su quello che dicono; peraltro si tratta dicollaboratori del clan [OSCURATO:PERSONA] che era ostile al clan Saitta cui apparterrebbe il ricorrente; icollaboratori riferiscono che nel gruppo Saitta comandano le donne e che Trentuno è solo unesecutore degli ordini che riceve da sua suocera e dalla moglie, il che rende contraddittorioritenerlo capo del clan; il legame familiare con i vertici del clan non significa in automaticoappartenenza all’associazione, né sono noti i nomi degli associati al clan.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nellavalutazione dei gravi indizi con riferimento alla qualificazione di capo del clan di cui alcomma 2 dell’art. 416 cod. pen., poiché, non comprendendosi chi siano i partecipi al clan,non si può assumere che egli sia il reggente del clan stesso, e con riferimento all’aggravantedel comma 4 in quanto dall’ordinanza non si comprende se la disponibilità di armi siaritenuta provata in capo al clan Santapaola o al gruppo di [OSCURATO:PERSONA].3.

La difesa dell’indagato ha chiesto la discussione orale.Con requisitoria orale il Procuratore Generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’accoglimento del ricorso con riferimento all’aggravante dell’associazione armata ed il rigettodel ricorso per il resto.Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.

Il primo motivo deduce anzitutto che mancherebbe il riscontro alle dichiarazioni deicinque collaboratori di giustizia che accusano il ricorrente ([OSCURATO:PERSONA], FilippoScordino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).L’argomento è infondato.Nella sistematica della giurisprudenza di legittimità i riscontri esterni alle dichiarazioni diun collaboratore possono essere anche costituiti da dichiarazioni di altro collaboratore,perché gli elementi che possono essere assunti come riscontro esterno sono liberi; infatti,“quanto alla tipologia e all'oggetto dei riscontri, la genericità dell'espressione «altri elementidi prova» utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondocui, in subiecta materia, vige il principio della "libertà dei riscontri", nel senso che questi, nonessendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo enatura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elementoprobatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul pianodella mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoriaunitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma” (Sez.

U, n. 20804 del29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145, in motivazione).

Ne consegue che cinquechiamate convergenti, purché la causa scientiae non provenga dalla medesima fonte, siriscontrano reciprocamente, soddisfando gli oneri legali previsti dal testo dell’art. 192,comma 3, cod. proc. pen.La vicenda, poi, dell’incontro tra il ricorrente ed un esponente del clan [OSCURATO:PERSONA] conclusocon una stretta di mano, che è stato documentato dalla polizia giudiziaria e riportato inordinanza, incontro finalizzato a sedare l’ostilità tra i due gruppi familiari, in modo non illogicoè stato ritenuto essere in motivazione un ulteriore riscontro, di tipo non dichiarativo, checonferma ulteriormente il narrato dei collaboratori.Il ricorso deduce anche che i cinque collaboratori proverrebbero tutti dalla famigliaNizza, che, pur appartenendo allo stesso clan Santapaola-Ercolano, è, in realtà, ostile allafamiglia Saitta, e che il vulnus di conoscenza delle dinamiche del clan Saitta da parte deicollaboratori avrebbe potuto essere sanato sentendo il collaboratore, [OSCURATO:PERSONA], cheproviene proprio dalla famiglia Saitta.L’argomento è infondato.Che i cinque collaboratori provengano da altra famiglia criminale non rendemanifestamente illogica la decisione del Tribunale che ha ritenuto di attribuire attendibilitàoggettiva al loro racconto, perché, alla luce dei rapporti stretti tra le due famiglie criminali,delle tensioni esistenti da tempo immemore tra esse, dei tentativi di pacificazione in cui èstato coinvolto anche il ricorrente, non è manifestamente illogico che sia stato ritenuto che icollaboratori della famiglia [OSCURATO:PERSONA] potessero conoscere anche gli organigrammi di verticedella famiglia rivale.La deduzione secondo cui avrebbe potuto essere più utile sentire il collaboratore cheproviene dai ranghi della stessa famiglia [OSCURATO:PERSONA] è, invece, inammissibile, perché introduceuna critica all’ordinanza fondata su un elemento meramente congetturale, in quanto taleinidoneo a costituire base razionale di critica al provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 17102del 15/02/2024, Concilio, n.m.; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv.278237).Il ricorso deduce, poi, che le dichiarazioni dei collaboratori sarebbero contraddittorieperché attribuiscono al ricorrente il ruolo di capo del clan, ma aggiungono anche che nelgruppo Saitta comandano le donne e che Trentuno è solo un esecutore degli ordini chericeveva da sua suocera e dalla moglie.L’argomento è infondato, perché “il vizio di contraddittorietà della motivazione è soloquello che si traduce in un'incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passodella stessa o con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente almedesimo processo” (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, dep. 2025, Carmellini, Rv. 287429 –01), e nel caso in esame si tratta di si tratta di due affermazioni che non sono in alcun modoin contraddizione interna, e che anzi si confermano, perché dal percorso logicodell’ordinanza impugnata si comprende bene che il potere mafioso del ricorrente deriva dalsuo rapporto di coniugio con la figlia del capoclan, che è in carcere, per cui, provenendo lasua posizione apicale dalla famiglia del suocero, essa è compatibile con l’affermazione chegli ordini del capo clan siano veicolati al ricorrente attraverso moglie e suocera.Il ricorso deduce che il legame familiare del ricorrente con i vertici del clan non significain automatico appartenenza all’associazione.L’argomento è inammissibile, perché inconferente con il percorso logico delprovvedimento impugnato, in cui i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente nonsono stati desunti dai suoi legami familiari (che spiegano solo in fatto la sua ascesa ai verticidell’associazione), ma dalle specifiche fonti di prova a carico riportate nell’ordinanza.Il ricorso deduce che non sono riportati i nomi degli associati al clan Saitta, e, quindi,non sarebbe logico ritenere che capo di tale clan sia il ricorrente se non si sa chi fossero lepersone su cui lui comandava.L’argomento è inammissibile, perché, nel percorso logico dell’ordinanza impugnata,l’esistenza del clan Saitta, ed i contrasti tra esso ed il clan [OSCURATO:PERSONA], derivante dall’omicidio diLorenzo Saitta, commesso da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] il 7 dicembre 2006, e dallerappresaglie successive, è evidenziata con argomenti non illogici, che non sono neanchecontrastati nel ricorso, restando irrilevante sul piano della tenuta logica del percorsomotivazionale che la contestazione a carico del ricorrente riporti soltanto l’appartenenza alclan e non i nomi di alcuni di coloro che ne fanno parte.Il ricorso deduce ancora che il ricorrente non è mai stato condannato per reati di cuiall’art. 416-bis cod. pen., ma solo per un reato di cui all’art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309,per cui non sarebbe mai stata dimostrata in passato l’utilizzo della forza intimidatrice daparte del ricorrente.L’argomento è inammissibile, in quanto non conferente con il percorso logico delprovvedimento impugnato che non ha tratto gli elementi a carico del ricorrente da sentenzepassate in giudicato, ma da fonti di prova emerse nel corso dell’indagine preliminare.In definitiva, il motivo è infondato.2.

È infondato anche il secondo motivo.In esso il ricorso deduce, anzitutto, nuovamente che mancherebbero gli elementi perL’argomento è infondato per le ragioni già indicate al punto che precede.D’altronde, in fattispecie molto simile a quella oggetto del presente giudizio, lagiurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “in tema di associazione di tipo mafioso,risponde del più grave delitto di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. il reggente diuna cosca di 'ndrangheta nominato sostituto dal capo cosca detenuto e da questi incaricatodelle trattative con gli esponenti di altri gruppi criminali per la spartizione dei profitti illecitiovvero di portare a termine le attività estorsive indicategli, rivestendo le funzioni di guida e dicomando proprie del capo, nonché quelle dell'organizzatore che provvede ad assicurare ilfunzionamento e l'operatività del sodalizio criminale” (Sez. 2, n. 4822 del 15/11/2022, dep.2023, Cristiano, Rv. 284389 - 04), principio di diritto che si attaglia alla situazione delricorrente.Il ricorso deduce, poi, che difetterebbero gli elementi indiziari per ritenere chel’associazione criminale possa essere ritenuta armata, ai sensi del comma 4 dell’art. 416-biscod. pen.L’argomento è inammissibile per mancanza di interesse.Nel subprocedimento cautelare, infatti, il riconoscimento o meno di tale aggravante nonha alcun rilievo concreto, atteso che la stessa non modifica i termini della custodia cautelaredell’art. 303 cod. proc. pen. e non incide sulla esistenza o meno della presunzione diadeguatezza dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.I termini di custodia cautelare della fase delle indagini preliminari restano, infatti, pari adun anno, in quanto il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. è ricompreso nei delitti dell’art.407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen, richiamato dall’art. 303, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., e la pena edittale massima, anche eliminata l’aggravante contestata, è comunquesuperiore ai sei anni.La presunzione di adeguatezza dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è, a sua volta,prevista, in genere, per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., a prescindere dall’esistenza diaggravanti.Lo status cautelare del ricorrente non muterebbe, quindi, per effetto dell’eventualeaccoglimento del motivo (cfr. Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508: èinammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento"de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenzecautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quandodall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an"o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura. [OSCURATO:PERSONA]. 3, n.31633 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Irabor, Rv. 276237).Ne consegue che il ricorrente non ha un interesse all’accoglimento del motivo di ricorsoproposto, interesse che è condizione di ammissibilità dell'impugnazione ex art. 568, comma4, cod. proc. pen., perché l'eliminazione in parte qua del provvedimento impugnato nondeterminerebbe per l'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quellaesistente (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578 – 01).3.

In definitiva, il ricorso è infondato.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.,alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorsocon riferimento all’aggravante dell’associazione armata ed il rigetto del ricorso per il resto.Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 22 luglio 2025 il Tribunale del riesame di Catania ha confermatol’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di AntoninoTrentuno emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania il 2 luglio2025 in relazione al reato di cui agli artt. 416-bis, commi 2 e 4, cod. pen. per l’appartenenza,con il ruolo di capo, alla fazione Saitta del quartiere [OSCURATO:PERSONA] del clan Santapaola-Ercolano.Il ricorrente è stato raggiunto, in particolare, dalle dichiarazioni di collaboratori digiustizia appartenenti alla fazione [OSCURATO:PERSONA] del quartiere [OSCURATO:PERSONA] del medesimo clanSantapaola – Ercolano, che lo hanno indicato come la persona incaricata dell’esecuzionedelle direttive provenienti dal carcere dal capofamiglia, che è il suocero del ricorrente.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite deldifensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazionedei gravi indizi di colpevolezza, in quanto gli elementi di prova a carico sono costituiti dalledichiarazioni dei cinque collaboratori di giustizia che parlano del ricorrente (SalvatoreScavone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SamPrivitera), ma difetterebbe il minimo riscontro su quello che dicono; peraltro si tratta dicollaboratori del clan [OSCURATO:PERSONA] che era ostile al clan Saitta cui apparterrebbe il ricorrente; icollaboratori riferiscono che nel gruppo Saitta comandano le donne e che Trentuno è solo unesecutore degli ordini che riceve da sua suocera e dalla moglie, il che rende contraddittorioritenerlo capo del clan; il legame familiare con i vertici del clan non significa in automaticoappartenenza all’associazione, né sono noti i nomi degli associati al clan.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nellavalutazione dei gravi indizi con riferimento alla qualificazione di capo del clan di cui alcomma 2 dell’art. 416 cod. pen., poiché, non comprendendosi chi siano i partecipi al clan,non si può assumere che egli sia il reggente del clan stesso, e con riferimento all’aggravantedel comma 4 in quanto dall’ordinanza non si comprende se la disponibilità di armi siaritenuta provata in capo al clan Santapaola o al gruppo di [OSCURATO:PERSONA].3. La difesa dell’indagato ha chiesto la discussione orale.Con requisitoria orale il Procuratore Generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’accoglimento del ricorso con riferimento all’aggravante dell’associazione armata ed il rigettodel ricorso per il resto.Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Il primo motivo deduce anzitutto che mancherebbe il riscontro alle dichiarazioni deicinque collaboratori di giustizia che accusano il ricorrente ([OSCURATO:PERSONA], FilippoScordino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).L’argomento è infondato.Nella sistematica della giurisprudenza di legittimità i riscontri esterni alle dichiarazioni diun collaboratore possono essere anche costituiti da dichiarazioni di altro collaboratore,perché gli elementi che possono essere assunti come riscontro esterno sono liberi; infatti,“quanto alla tipologia e all'oggetto dei riscontri, la genericità dell'espressione «altri elementidi prova» utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondocui, in subiecta materia, vige il principio della "libertà dei riscontri", nel senso che questi, nonessendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo enatura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elementoprobatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul pianodella mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoriaunitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma” (Sez. U, n. 20804 del29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145, in motivazione). Ne consegue che cinquechiamate convergenti, purché la causa scientiae non provenga dalla medesima fonte, siriscontrano reciprocamente, soddisfando gli oneri legali previsti dal testo dell’art. 192,comma 3, cod. proc. pen.La vicenda, poi, dell’incontro tra il ricorrente ed un esponente del clan [OSCURATO:PERSONA] conclusocon una stretta di mano, che è stato documentato dalla polizia giudiziaria e riportato inordinanza, incontro finalizzato a sedare l’ostilità tra i due gruppi familiari, in modo non illogicoè stato ritenuto essere in motivazione un ulteriore riscontro, di tipo non dichiarativo, checonferma ulteriormente il narrato dei collaboratori.Il ricorso deduce anche che i cinque collaboratori proverrebbero tutti dalla famigliaNizza, che, pur appartenendo allo stesso clan Santapaola-Ercolano, è, in realtà, ostile allafamiglia Saitta, e che il vulnus di conoscenza delle dinamiche del clan Saitta da parte deicollaboratori avrebbe potuto essere sanato sentendo il collaboratore, [OSCURATO:PERSONA], cheproviene proprio dalla famiglia Saitta.L’argomento è infondato.Che i cinque collaboratori provengano da altra famiglia criminale non rendemanifestamente illogica la decisione del Tribunale che ha ritenuto di attribuire attendibilitàoggettiva al loro racconto, perché, alla luce dei rapporti stretti tra le due famiglie criminali,delle tensioni esistenti da tempo immemore tra esse, dei tentativi di pacificazione in cui èstato coinvolto anche il ricorrente, non è manifestamente illogico che sia stato ritenuto che icollaboratori della famiglia [OSCURATO:PERSONA] potessero conoscere anche gli organigrammi di verticedella famiglia rivale.La deduzione secondo cui avrebbe potuto essere più utile sentire il collaboratore cheproviene dai ranghi della stessa famiglia [OSCURATO:PERSONA] è, invece, inammissibile, perché introduceuna critica all’ordinanza fondata su un elemento meramente congetturale, in quanto taleinidoneo a costituire base razionale di critica al provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 17102del 15/02/2024, Concilio, n.m.; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv.278237).Il ricorso deduce, poi, che le dichiarazioni dei collaboratori sarebbero contraddittorieperché attribuiscono al ricorrente il ruolo di capo del clan, ma aggiungono anche che nelgruppo Saitta comandano le donne e che Trentuno è solo un esecutore degli ordini chericeveva da sua suocera e dalla moglie.L’argomento è infondato, perché “il vizio di contraddittorietà della motivazione è soloquello che si traduce in un'incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passodella stessa o con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente almedesimo processo” (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, dep. 2025, Carmellini, Rv. 287429 –01), e nel caso in esame si tratta di si tratta di due affermazioni che non sono in alcun modoin contraddizione interna, e che anzi si confermano, perché dal percorso logicodell’ordinanza impugnata si comprende bene che il potere mafioso del ricorrente deriva dalsuo rapporto di coniugio con la figlia del capoclan, che è in carcere, per cui, provenendo lasua posizione apicale dalla famiglia del suocero, essa è compatibile con l’affermazione chegli ordini del capo clan siano veicolati al ricorrente attraverso moglie e suocera.Il ricorso deduce che il legame familiare del ricorrente con i vertici del clan non significain automatico appartenenza all’associazione.L’argomento è inammissibile, perché inconferente con il percorso logico delprovvedimento impugnato, in cui i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente nonsono stati desunti dai suoi legami familiari (che spiegano solo in fatto la sua ascesa ai verticidell’associazione), ma dalle specifiche fonti di prova a carico riportate nell’ordinanza.Il ricorso deduce che non sono riportati i nomi degli associati al clan Saitta, e, quindi,non sarebbe logico ritenere che capo di tale clan sia il ricorrente se non si sa chi fossero lepersone su cui lui comandava.L’argomento è inammissibile, perché, nel percorso logico dell’ordinanza impugnata,l’esistenza del clan Saitta, ed i contrasti tra esso ed il clan [OSCURATO:PERSONA], derivante dall’omicidio diLorenzo Saitta, commesso da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] il 7 dicembre 2006, e dallerappresaglie successive, è evidenziata con argomenti non illogici, che non sono neanchecontrastati nel ricorso, restando irrilevante sul piano della tenuta logica del percorsomotivazionale che la contestazione a carico del ricorrente riporti soltanto l’appartenenza alclan e non i nomi di alcuni di coloro che ne fanno parte.Il ricorso deduce ancora che il ricorrente non è mai stato condannato per reati di cuiall’art. 416-bis cod. pen., ma solo per un reato di cui all’art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309,per cui non sarebbe mai stata dimostrata in passato l’utilizzo della forza intimidatrice daparte del ricorrente.L’argomento è inammissibile, in quanto non conferente con il percorso logico delprovvedimento impugnato che non ha tratto gli elementi a carico del ricorrente da sentenzepassate in giudicato, ma da fonti di prova emerse nel corso dell’indagine preliminare.In definitiva, il motivo è infondato.2. È infondato anche il secondo motivo.In esso il ricorso deduce, anzitutto, nuovamente che mancherebbero gli elementi perL’argomento è infondato per le ragioni già indicate al punto che precede.D’altronde, in fattispecie molto simile a quella oggetto del presente giudizio, lagiurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “in tema di associazione di tipo mafioso,risponde del più grave delitto di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. il reggente diuna cosca di 'ndrangheta nominato sostituto dal capo cosca detenuto e da questi incaricatodelle trattative con gli esponenti di altri gruppi criminali per la spartizione dei profitti illecitiovvero di portare a termine le attività estorsive indicategli, rivestendo le funzioni di guida e dicomando proprie del capo, nonché quelle dell'organizzatore che provvede ad assicurare ilfunzionamento e l'operatività del sodalizio criminale” (Sez. 2, n. 4822 del 15/11/2022, dep.2023, Cristiano, Rv. 284389 - 04), principio di diritto che si attaglia alla situazione delricorrente.Il ricorso deduce, poi, che difetterebbero gli elementi indiziari per ritenere chel’associazione criminale possa essere ritenuta armata, ai sensi del comma 4 dell’art. 416-biscod. pen.L’argomento è inammissibile per mancanza di interesse.Nel subprocedimento cautelare, infatti, il riconoscimento o meno di tale aggravante nonha alcun rilievo concreto, atteso che la stessa non modifica i termini della custodia cautelaredell’art. 303 cod. proc. pen. e non incide sulla esistenza o meno della presunzione diadeguatezza dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.I termini di custodia cautelare della fase delle indagini preliminari restano, infatti, pari adun anno, in quanto il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. è ricompreso nei delitti dell’art.407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen, richiamato dall’art. 303, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., e la pena edittale massima, anche eliminata l’aggravante contestata, è comunquesuperiore ai sei anni.La presunzione di adeguatezza dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è, a sua volta,prevista, in genere, per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., a prescindere dall’esistenza diaggravanti.Lo status cautelare del ricorrente non muterebbe, quindi, per effetto dell’eventualeaccoglimento del motivo (cfr. Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508: èinammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento"de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenzecautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quandodall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an"o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura. [OSCURATO:PERSONA]. 3, n.31633 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Irabor, Rv. 276237).Ne consegue che il ricorrente non ha un interesse all’accoglimento del motivo di ricorsoproposto, interesse che è condizione di ammissibilità dell'impugnazione ex art. 568, comma4, cod. proc. pen., perché l'eliminazione in parte qua del provvedimento impugnato nondeterminerebbe per l'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quellaesistente (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578 – 01).3. In definitiva, il ricorso è infondato. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.,alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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