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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38745/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20 novembre 2020 confermava la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di una autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; secondo le sentenze di merito, Romano aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] la sua intenzione di vendere l'autovettura, e questi gli aveva presentato [OSCURATO:PERSONA], al quale l'autovettura era stata consegnata munita di chiave, libretto di circolazione ed assicurazione, con l'intesa che Domenichelli avrebbe dovuto trovare eventuali acquirenti; Domenichelli si era poi recato insieme a tale Limongelli presso la concessionaria di [OSCURATO:PERSONA], che aveva acquistato l'autovettura e la aveva rivenduta lo stesso giorno a [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che in atti era presente una autorizzazione datata 31.07.2010 a firma di Romano con la quale si autorizzava Domenichelli a vendere l'autovettura, per cui doveva ritenersi inesistente l'appropriazione indebita, reato presupposto della ricettazione; i giudici della Corte di appello si erano limitati a statuire acriticamente che [OSCURATO:PERSONA], pur non partecipando al reato presupposto, ne era a conoscenza, affermando poi che la delega era irrilevante perché [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto una dichiarazione di vendita che presentava anche la firma di Romano, evidentemente falsa vista l'assenza di costui e che non aveva rappresentato che al momento del contratto qualcun altro si era spacciato per Romano, inverdendo così l'onere della prova.

Il difensore contesta l'affermazione della Corte di appello secondo la quale la consapevolezza della commissione dell'illecito si ricavava dal doppio passaggio di proprietà effettuato nello stesso giorno, procedura che non era affatto insolita, costituendo anzi una pratica assai diffusa tra i concessionari di rivendita di auto usate. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che la Corte di appello aveva negato la concessione delle attenuanti generiche con una motivazione contraddittoria e gravemente scarna, non considerando gli elementi favorevoli alla concessione el beneficio quali il corretto comportamento processuale del ricorrente, che aveva reso interrogatorio già durante la fase delle indagini e si era mostrato collaborativo, fornendo tutta la documentazione richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA]. t [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Nel caso in esame deve essere ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d.

"doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado.; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d.

"doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432).

Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado, evidenziando come l'imputato, al momento dell'acquisto dell'autovettura, ha sottoscritto una dichiarazione di vendita che presentava la firma di Romano, evidentemente falsa, visto che Romano non era presente, e che aveva comunque ricevuto una sola chiave della vettura anziché le due che vengono usualmente consegnate nel caso di acquisto di autovetture; non vi è stata, pertanto, nessuna inversione dell'onere della prova, ma soltanto la valutazione dei fatti in base ai quali si è ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di ricettazione, sulla quale il ricorso ne contrappone una diversa, operazione non consentita in sede di legittimità. 1.2 Relativamente alle attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza.

Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 02/09/1999, Guglielmi ed altri, rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del 201/06/2000, Occhipinti ed altri, rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13/06/2011, Chiofalo ed altri, rv. 219891).

In altri termini, dunque, va ribadito che l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. sez.2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, rv. 245241, e sez.4, n. 43424 del 29/09/2015).

Nel caso di specie il giudice ha motivato il diniego del riconoscimento delle attenuanti in parola rilevando i precedenti penali del ricorrente e il valore dell'autovettura, con motivazione pertanto esente da censure.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/07/2021 Il co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20 novembre 2020 confermava la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di una autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; secondo le sentenze di merito, Romano aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] la sua intenzione di vendere l'autovettura, e questi gli aveva presentato [OSCURATO:PERSONA], al quale l'autovettura era stata consegnata munita di chiave, libretto di circolazione ed assicurazione, con l'intesa che Domenichelli avrebbe dovuto trovare eventuali acquirenti; Domenichelli si era poi recato insieme a tale Limongelli presso la concessionaria di [OSCURATO:PERSONA], che aveva acquistato l'autovettura e la aveva rivenduta lo stesso giorno a [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che in atti era presente una autorizzazione datata 31.07.2010 a firma di Romano con la quale si autorizzava Domenichelli a vendere l'autovettura, per cui doveva ritenersi inesistente l'appropriazione indebita, reato presupposto della ricettazione; i giudici della Corte di appello si erano limitati a statuire acriticamente che [OSCURATO:PERSONA], pur non partecipando al reato presupposto, ne era a conoscenza, affermando poi che la delega era irrilevante perché [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto una dichiarazione di vendita che presentava anche la firma di Romano, evidentemente falsa vista l'assenza di costui e che non aveva rappresentato che al momento del contratto qualcun altro si era spacciato per Romano, inverdendo così l'onere della prova. Il difensore contesta l'affermazione della Corte di appello secondo la quale la consapevolezza della commissione dell'illecito si ricavava dal doppio passaggio di proprietà effettuato nello stesso giorno, procedura che non era affatto insolita, costituendo anzi una pratica assai diffusa tra i concessionari di rivendita di auto usate. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che la Corte di appello aveva negato la concessione delle attenuanti generiche con una motivazione contraddittoria e gravemente scarna, non considerando gli elementi favorevoli alla concessione el beneficio quali il corretto comportamento processuale del ricorrente, che aveva reso interrogatorio già durante la fase delle indagini e si era mostrato collaborativo, fornendo tutta la documentazione richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA]. t [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Nel caso in esame deve essere ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado.; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado, evidenziando come l'imputato, al momento dell'acquisto dell'autovettura, ha sottoscritto una dichiarazione di vendita che presentava la firma di Romano, evidentemente falsa, visto che Romano non era presente, e che aveva comunque ricevuto una sola chiave della vettura anziché le due che vengono usualmente consegnate nel caso di acquisto di autovetture; non vi è stata, pertanto, nessuna inversione dell'onere della prova, ma soltanto la valutazione dei fatti in base ai quali si è ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di ricettazione, sulla quale il ricorso ne contrappone una diversa, operazione non consentita in sede di legittimità. 1.2 Relativamente alle attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 02/09/1999, Guglielmi ed altri, rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del 201/06/2000, Occhipinti ed altri, rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13/06/2011, Chiofalo ed altri, rv. 219891). In altri termini, dunque, va ribadito che l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. sez.2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, rv. 245241, e sez.4, n. 43424 del 29/09/2015). Nel caso di specie il giudice ha motivato il diniego del riconoscimento delle attenuanti in parola rilevando i precedenti penali del ricorrente e il valore dell'autovettura, con motivazione pertanto esente da censure. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il co
Sentenza Cassazione n. 38745/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris