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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37489/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FERRARA in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] che depositando nomina a difensore e procura speciale unitamente alle conclusioni scritte ed alla nota spese, chiede l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FERRARA in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che deposita conclusioni scritte e nota spese associandosi alle conclusioni del procuratore generale.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ) riportandosi ai motivi insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 20 Gennaio 2022 sull'appello proposto, ai fini civili, dalle parti civili CONTINI Roberto, BERRIGHI Susanna, BERRIGHI Pietro e PISTOCCHI Grazia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, dichiarava l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Jacopo responsabile del reato di omicidio colposo con inosservanza della disciplina sulla circolazione stradale e lo condannava, in solido con il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili in conseguenza della morte del loro prossimo congiunto [OSCURATO:PERSONA], trasportata nel veicolo del [OSCURATO:PERSONA], danni da liquidarsi dinanzi al giudice civile con assegnazione di somme provvisionali in favore delle stesse.

2. All'imputato era contestato di avere perso il controllo del veicolo mentre percorreva la strada di grande comunicazione Fi/Pi/Li così da deviare verso il lato destro della sede stradale dove era andato a collidere, tangenzialmente, lungo il guard-raill obliquo che delimitava un'area di fermata, per poi collidere contro il guard-rail che delimitava la sede stradale, una banda del quale penetrava nell'abitacolo del veicolo ferendo a morte la passeggera che si trovava sul sedile anteriore di destra.

Il Tribunale aveva escluso la responsabilità dell'imputato n quanto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del giudizio, era emerso un decorso causale del sinistro del tutto atipico poichè, sebbene il conducente, per distrazione, avesse colliso tangenzialmente con il guard-rail che presidiava un'area di fermata posta sulla destra della propria direttrice di marcia, si era inserito un fattore del tutto eccezionale e imprevedibile rappresentato dalla particolare conformazione ed inadeguato fissaggio della seconda parte del guard-rail che proseguiva parallelo alla corsia di marcia.

In particolare lo stesso si presentava privo di congiunzione rispetto a quello su cui era intervenuta la collisione e reso ancor più insidioso dal fatto che la prima barriera era rientrata per effetto della collisione, così da svolgere un effetto lama, che non avrebbe svolto se adeguatamente ancorato al muretto di sostegno o, meglio, agganciato al terminale del guard-rail che lo precedeva.

Assumeva il primo giudice che, a fronte di condotta colposa del conducente che sarebbe stata da sola inidonea a determinare l'evento morte, si era inserito un fattore causale sopravvenuto ed eccezionale il quale, pure collegato alla condotta del conducente, aveva attivato un rischio del tutto nuovo, esorbitante ed eccentrico tale da interrompere il rapporto di causalità ai sensi dell'art.41 comma 2 cod.pen. 3.

La Corte di Appello di Firenze procedeva ad una integrazione istruttoria mediante lo svolgimento di una perizia cinematica volta a chiarire l'esatta cinematica del sinistro al fine di accertare in che misura avessero influito le caratteristiche costruttive, l'ubicazione e gli eventuali difetti di fissaggio e di manutenzione dei guard-rail sulla dinamica dell'incidente.

Escludeva che l'evento fosse riconducibile ad una causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinarlo, anche quale ipotesi di sviluppo atipico e abnorme della preesistente sequenza causale originata dalla condotta colposa del conducente del veicolo.

In particolare escludeva che gli eventuali deficit costruttivi, funzionali e manutentivi del guard-rail potessero avere introdotto un'area di rischio del tutto nuova o eccezionale, in quanto la condotta del conducente aveva già realizzato, in ragione della deviazione operata, della velocità tenuta e della collisione operata contro la barriera di protezione, una situazione di rischio del tutto compatibile con l'evento letale, considerate tutte le plausibili conseguenze di un urto violento con le barriere guard-rail.

Le conseguenze di una siffatta collisione non erano prevedibili né si poteva ragionare in termini di certezza con riferimento alla idoneità salvifica delle barriere, se più correttamente posizionate ed installate, né la loro conformazione e collocazione evidenziavano una situazione di disagio o di pericolo imprevedibile ed eccezionale per i conducenti dei veicoli che vi avessero urtato, laddove le deformazioni subite e le intercapedini create tra i due segmenti di guard- rail, risultavano del tutto compatibili con la natura e l'intensità dell'urto e con la velocità tenuta dal mezzo la cui perdita di controllo aveva provocato la serie di evoluzioni fino al tragico epilogo.

4. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Jacopo e il difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. 4.1 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Jacopo ha articolato due motivi di ricorso.

Con il primo deduce violazione di legge con riferimento all'art.41 comma 2 cod.pen.

Assume che, a fronte di velocità adeguata al tratto di strada percorsa, doveva ritenersi del tutto eccezionale e atipica l'evoluzione dello sviluppo causale laddove le barriere, per ragioni indipendenti dalla sollecitazione del veicolo, presentavano caratteristiche e anomalie strutturali, nella installazione e nella manutenzione che ne avevano impedito di svolgere la funzione loro proprio ma, al contrario si erano trasformate in una esorbitante situazione di pericolo e di danno per gli utenti della strada che confidavano nella loro attitudine conservativa.

Si era in presenza di una situazione di grave pericolo che aveva determinato un fattore di rischio totalmente nuovo benchè in una linea di sviluppo non totalmente avulsa dall'azione del conducente, ma comunque atipico, anomalo ed eccezionale, tale da interrompere il rapporto di causalità ai sensi dell'art.41 comma 2 cod.pen. 4.1.1 Con una seconda articolazione assume carenza di motivazione in ordine alla non condivisione delle conclusioni espresse dal perito.

Invero il perito Ottani aveva ricondotto l'evento dannoso alla particolare conformazione delle barriere guard-rail soprattutto a causa dell'assenza di un raccordo tra quelle che delimitavano la piazzola di fermata e quelle che proseguivano parallelamente alla sede stradale.

A fronte di tali inequivoche conclusioni del perito in punto di relazione causale, il giudice di appello aveva totalmente omesso di prendere posizione, se non per riconoscere che l'assenza di continuità tra le due barriere non poteva ritenersi ragione di esclusione del rapporto di causalità. 4.2 La difesa del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] ha proposto quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo assume violazione degli art.40 e 41 cod.pen. in relazione alla affermazione di responsabilità esclusiva del [OSCURATO:PERSONA] per avere escluso l'esistenza di una causa sopravvenuta idonea a interrompere il rapporto di causalità o comunque a concorrere alla determinazione dell'evento, valutazione quest'ultima che assume rilievo nel giudizio civile risarcitorio ai fini della verifica di eventuali responsabilità concorrenti e all'azione di regresso ai sensi dell'art.2055 cod.civ. ovvero del superamento della presunzione di cui all'art.2054 cod.civ., in presenza di ricorso per cassazione proposto ai fini civili.

Premesse le ragioni di ammissibilità del motivo che non attiene ad una questione di fatto e cioè alla ricostruzione degli anelli causali dell'evento ma allo scrutinio e alla corretta applicazione della regola causale, e richiamati i principi generali concernenti la regola della equivalenza causale e della causa sopravvenuta da solo sufficiente a determinare l'evento, temperate dai principi civilistici sulla preponderanza dell'evidenza (più probabile che non), rileva come il provvedimento impugnato risulti illogico e contraddittorio quando ha ricondotto le gravi anomalie che caratterizzavano le barriere guard-rail ad una situazione di normalità, prevedibilità e non eccezionalità, tantochè il decorso causale costituiva una prevedibile conseguenza dello sbandamento del veicolo e di un urto tangente alla prima barriera, tenuto conto della velocità del mezzo, del tipo di urto e dei possibili esiti alternativi.

Assume che si sia in presenza di ragionamento che contrasta con il tenore dell'art.41 cod.pen. nella parte in cui non aveva attribuito rilevanza concausale alla situazione di anomalia, scarsa tenuta se non di vera e propria insidia delle barriere guard-rail la cui conformazione, erronea collocazione e modesta tenuta alle deformazioni aveva rappresentato una delle ragioni, in assenza della quale, l'evento non si sarebbe verificato. 4.2.1 Con una seconda articolazione assume difetto di motivazione in relazione alla medesima questione del rapporto di causalità dal momento che gli argomenti motivazionali della sentenza impugnata non hanno considerato la funzione contenitiva dei guard-rail in occasione dell'uscita di strada di autovetture, funzione che non solo non era stata assolta ma al contrario si era trasformata in una insidia letale; erroneo ed illogico era il ragionamento del giudice di appello che aveva ritenuto valenza causale esclusiva alla condotta di guida del conducente a fronte di premesse, avvalorate dalle considerazioni peritale, secondo le quali alla discontinuità delle barriere andava riconosciuta una autonoma valenza causale, 4.2.2 Con un terzo motivo di ricorso assume violazione dell'art.14 C.d.S. e del DM 223/92 laddove il giudice di appello aveva implicitamente escluso profili di responsabilità in capo al gestore della strada solo per il fatto che era stata archiviata la notizia di reato, senza affrontare la questione che, sebbene gli obblighi di adeguamento degli impianti stradali fossero riferibili a strutture realizzate in epoca successiva al DM 223/92 - che prevede un'adeguata protezione delle aree indicate nelle istruzioni tecniche- nondimeno sulla base dell'art.14 C.d.S. era comunque tenuto a provvedere, con adeguati interventi di manutenzione, a garantire la regolarità della circolazione anche mediante il controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze, compito che nella specie non era stato assolto tanto in relazione alla tenuta delle barriere guard-rail, quanto in relazione alla necessaria mancanza di discontinuità che doveva caratterizzarle, per impedire la creazione di insidiose intercapedini. 4.2.3 Con una quarta articolazione assume violazione di legge ai sensi dell'art.2056, 1223 e 2697 cod.civ. nel computo del risarcimento laddove nella determinazione delle somme provvisionali da assegnare ai genitori delle persone offese il giudice di appello aveva omesso di scomputare gli importi anticipati da [OSCURATO:PERSONA] e già percepiti dalle persone offese, determinando una duplicazione risarcitoria inammissibile.

Tale situazione viene altresì dedotta, nel quinto motivo di ricorso, quale ipotesi di errore revocatorio cui il giudice di legittimità, ovvero quello del rinvio avrebbero potuto porre rimedio procedendo allo scomputo delle somme già versate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Infondate risultano le censure sviluppate dai ricorrenti nel primo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e nei primi due motivi di ricorso del responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA], con riferimento alla sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta dell'imputato e la morte del passeggero.

Il giudice di appello con costrutto motivazionale integro, privo di contraddizioni e del tutto coerente sotto il profilo logico giuridico alle risultanze processuali, ha correttamente riconosciuto la suddetta relazione causale; esso ha invero fornito un'adeguata motivazione del proprio ragionamento in punto di causalità e gli argomenti impiegati non sono viziati da un deficit motivazionale del giudizio prognostico condizionalistico.

Ha infatti accertato che alla base della tragica sequenza causale si poneva la guida del conducente il quale, per disattenzione, aveva urtato tangenzialmente la barriera guard-rail posta alla sua destra alla velocità di 90 km/h provocando un arretramento della stessa che, all'esito delle successive evoluzioni, conseguenti al primo antecedente causale, aveva concorso a orientare il veicolo, privo di controllo, verso un successivo tratto di guard-rail, separato dal primo, di cui una banda metallica che era penetrata nell'abitacolo ferendo a morte il passeggero.

Ha al contempo escluso che il non ottimale sostegno del primo tratto di guard-rail e la mancata congiunzione tra questo e il tratto successivo, peraltro non in contrasto con la disciplina vigente all'epoca della installazione, assurgessero a cause sopravvenute da sole idonee a determinare l'evento dannoso, in presenza di un antecedente del tutto efficiente sotto il profilo condizionalistico e dall'assenza di una interruzione dello stesso per effetto di uno sviluppo atipico ed eccezionale della serie causale.2.

Il ragionamento è del tutto coerente con il dettato normativo che accoglie il principio dell'equivalenza causale accolto dall'art.41 cod.pen. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.

Invero l'art. 41 c.p., comma 1, enuncia il principio secondo cui la condotta umana è causale quando costituisce una delle condizioni necessarie dell'evento, e non è escluso quando ricorrono condizioni preesistenti, simultanee o sopravvenute.

Tale formulazione è espressione dell'adesione alla teoria condizionalistica o dell'equivalenza causale: ciascun fattore assume rilievo condizionante quando rappresenta un antecedente logico ed essenziale ai fini della realizzazione dell'evento.

Le condizioni, d'altra parte, si caratterizzano per tale relazione di necessità rispetto all'evento e sono quindi tra loro equivalenti.

L'art. 41, al comma 3 conferma il principio condizionalistico anche quando il processo causale mostra la presenza di altre condizioni costituite dal fatto illecito altrui. 2.1 In tale contesto è certamente improprio il richiamo alla previsione dell'art. 41 c.p., comma 2 cod.pen., a mente del quale "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento" perché, a fronte di un'azione causalmente idonea a determinare l'evento anche in assenza del concorso di preesistenti fattori causali (non corretta predisposizione e manutenzione dei guard-rail e dei loro sostegni), quest'ultimi non solo non hanno integrato una causa sopravvenuta, atipica e imprevedibile, ma si sono inseriti nel determinismo originario, sollecitati dalla condotta antidoverosa del conducente.

Del tutto correttamente pertanto il giudice distrettuale ha riconosciuto, con ragionamento logico ineccepibile, che la mancanza di continuità tra i due blocchi di guard -rail e la assenza di un sostegno rafforzato della prima barriera, lungi dal costituire una anomalia eccezionale e imprevedibile dei sistemi di protezione tale da inserirsi nella catena causale attivando un decorso atipico e dotato di autonoma valenza eziologica, non impedirono ai sistemi di protezione di operare in termini del tutto coerenti con le sollecitazioni provocate dall'urto tangenziale del veicolo, svolgendo la propria funzione di contenere la proiezione del mezzo fuori dalla sede stradale, dalle conseguenze imprevedibili.

D'altro canto l'entroflessione del guard -rail venne provocata dall'urto violento del mezzo determinato dalla distrazione del conducente (che senza frenata vi impattò alla velocità di 90 km/h) e l'arretramento della barriera, prodromica alle successive nefaste evoluzioni, rappresentò anch'essa conseguenza certamente non atipica dell'urto, in ragione della natura e dell'entità della collisione.

A fronte poi della perdita di controllo del mezzo quale conseguenza della prima collisione, devono escludersi i caratteri della anomalia del decorso causale anche in relazione alle successive evoluzioni del veicolo fino al tragico impatto, tenuto conto che la prima porzione di guard-rail era posto a protezione di un'area di fermata e che la discontinuità tra le due porzioni di guard -rail assunse rilevanza causale solo a causa della violenta sollecitazione subita dalla prima barriera. 2.2 D'altro canto la funzione dei sistemi di ritenuta non è certo quella di consentire agli utenti della strada l'adozione di comportamenti imprudenti o negligenti, ne' tantomeno di sollevare gli stessi da responsabilità per le conseguenze derivanti da tali comportamenti, essendo piuttosto quella di prevenire e limitare le conseguenze più gravi, incidendo in tal senso la loro inidonea realizzazione in una fase della dinamica causale logicamente successiva al primo originarsi della relativa catena seriale, con finalità evidentemente contenitive non sempre ne' sicuramente raggiungibili, ma ovviamente condizionate dalle modalità e dalla gravità dell'incidente (sez.4, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.16400 n.m.).

Sul punto pertanto non può che ribadirsi il costante insegnamento della Suprema Corte che proprio in relazione a decorsi causali non dissimili dal presente ha riconosciuto che l'automobilista che, grazie alla sua condotta gravemente imprudente sbandi e vada a collidere, con il veicolo da lui condotto, contro il guardrail (securvia), qualora questo ceda all'urto, non può invocare, come causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento, la ben prevedibile e per nulla eccezionale incapacità di resistenza della prefata barriera, il cedimento della quale può agire, eventualmente, come concausa dell'evento prodottosi.

Ne consegue che l'automobilista deve porsi nelle condizioni di non toccare il guard-rail, sicché, ove a causa di sua imprudenza, violentemente lo attinga e questo ceda, non può ciò invocare quale causa sopravvenuta, al fine di ritenersi indenne da responsabilità penale, in ordine alla causazione della morte di uno degli occupanti l'autoveicolo sbandato (sez. 4 n.344 del 28/10/1988, Simone, Rv.18014; n.24154 del 13/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv.253520; n.53541 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Zantonello, Rv.2718469).

Pure a fronte di omessa o insufficiente manutenzione dell'arredo stradale, che può determinare la responsabilità del gestore del relativo servizio, residua la concorrente responsabilità dell'utente della strada, qualora tenga, come nella specie, una condotta colposa causalmente efficiente (sez.4, n.3290 del 4/10/2016, PC in proc.Piccolo, Rv.266878).3.

Il secondo motivo di ricorso della difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] risulta in fatto, aspecifico e privo di confronto con gli argomenti di diritto sviluppati nella motivazione della sentenza impugnata.

Non è vero infatti che il giudice distrettuale abbia omesso di considerare le conclusioni della relazione tecnica peritale nella parte in cui ha riconosciuto che la conformazione e la collocazione delle barriere guard-rail abbiano contribuito a determinare l'esito letale del sinistro stradale.

Il giudice distrettuale al contrario ha sviluppato il proprio ragionamento partendo proprio da tale assunto, ma del tutto logicamente ha escluso che alla discontinuità delle barriere guard-rail potesse essere attribuito il ruolo di fattore da solo sufficiente a determinare l'evento, non costituendo tale discontinuità una insidia imprevedibile o eccezionale, tenuto conto delle complessive caratteristiche della sede stradale (la discontinuità era collegata alla presenza di una piazzola di sosta a fronte di sede stradale priva di corsia di emergenza) e della adeguatezza causale della condotta di guida del conducente che collideva tangenzialmente contro la barriera a velocità elevata e in assenza di qualsiasi reazione, laddove pure a fronte di omessa o insufficiente manutenzione dell'arredo stradale, che può determinare la responsabilità del gestore del relativo servizio, residua la concorrente responsabilità dell'utente della strada, qualora tenga, come nella specie, una condotta colposa causalmente efficiente (sez.4, n.3290 del 4/10/2016, PC in proc.Piccolo, Rv.266878).

4. Manifestamente infondate sono poi le censure del responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]., sviluppate nella seconda parte del primo motivo di ricorso e, più diffusamente con il terzo motivo, tese a evidenziare come, a fronte di un difetto di manutenzione del bene stradale e delle relative opere la responsabilità dell'evento, in termini civilistici il fatto non avrebbe non avrebbe dovuto essere interamente ricondotto al conducente, ma avrebbe dovuto essere ripartita tenendo conto del sinergico contributo fornito dall'ente proprietario della strada, quale soggetto deputato dall'art.14 C.d.S. al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze. 4.1 La questione appare mal posta in quanto il tema sottoposto nel presente giudizio, a seguito della impugnazione in appello delle parti civili una volta esauritosi l'accertamento sulla responsabilità penale dell'imputato, attiene all'accertamento della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in solido con il responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA] sotto il profilo civilistico e tale thema decidendi, in accordo ai motivi di appello, è stato circoscritto alla esplorazione del rapporto di causalità tra la condotta di guida tenuta dall'imputato e l'evento letale, pacifica risultando la colpa del [OSCURATO:PERSONA] nell'avere perso il controllo del veicolo dallo stesso condotto.

La circostanza che possano sussistere responsabilità concorrenti a carico di terzi, peraltro estranei al presente giudizio, è questione che non solo non ha formato oggetto di alcun tipo di valutazione, neppure incidentale da parte della corte di appello (se non nella presa d'atto dell'intervenuta archiviazione del procedimento a carico di terzi), ma che neppure avrebbe richiesto alcun tipo di pronunciamento tenuto conto che la corte di appello si è limitata a emettere condanna generica al risarcimento del danno cagionato alle parti civili, rimettendo la liquidazione in separata sede.

Vale pertanto il principio secondo il quale II giudice penale, nell'ipotesi di condanna generica, deve pronunciarsi solo sull'"an debeatur", e non anche sul "quantum", non essendo conseguentemente tenuto a stabilire la percentuale della colpa o della concorrente condizione posta in essere dall'autore del fatto (sez.3, n.16310 del 25/02/2009, Mattiolo, Rv.243392) soprattutto quando, come nella specie, non si pone neppure il problema della dosimetria della sanzione penale in ragione del concorso di colpa.

Va infatti considerato che, ove si sia in presenza di più autori del fatto alcuni dei quali rimasti ignoti, la condanna va pronunciata per l'intero nei confronti dell'imputato riconosciuto colpevole, in forza del vincolo di solidarietà passiva per l'obbligo risarcitorio da fatto illecito ex art. 2055 cod. civ., ed è pertanto illegittima la decisione di frazionare "pro quota", in misura percentuale, la responsabilità risarcitoria (sez.4, n.16998 del 24/01/2006, PC in proc.Pisanu e altri, Rv.233832).

5. I motivi articolati ai punti 4 e 5 del ricorso del responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA] attengono alla misura delle somme provvisionali liquidazione dalla Corte di Appello alle parti civili le quali risulterebbero errate, o comunque determinate in violazione di legge, per non avere considerato gli acconti percepiti dai danneggiati dall'istituto assicuratore in epoca antecedente alla liquidazione.

Gli stessi si appalesano inammissibili in quanto è principio assolutamente pacifico del giudice di legittimità che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa, non suscettibile di passare in giudicato, non necessariamente motivata e destinata ad essere travolta dalla successiva statuizione del giudice civile (sez.3, n.18663 del 27/01/2015, D.G., Rv.263486; sez.2, n.44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv.277773-01) e comunque contrastabile in sede di esecuzione.

6. In conclusione devono essere respinti entrambi i ricorsi con condanna dell'imputato e de responsabile civile al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio di legittimità che, ai sensi del D.M. 10/3/2015 si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle seguent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FERRARA in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] che depositando nomina a difensore e procura speciale unitamente alle conclusioni scritte ed alla nota spese, chiede l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FERRARA in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che deposita conclusioni scritte e nota spese associandosi alle conclusioni del procuratore generale. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ) riportandosi ai motivi insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 20 Gennaio 2022 sull'appello proposto, ai fini civili, dalle parti civili CONTINI Roberto, BERRIGHI Susanna, BERRIGHI Pietro e PISTOCCHI Grazia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, dichiarava l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Jacopo responsabile del reato di omicidio colposo con inosservanza della disciplina sulla circolazione stradale e lo condannava, in solido con il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili in conseguenza della morte del loro prossimo congiunto [OSCURATO:PERSONA], trasportata nel veicolo del [OSCURATO:PERSONA], danni da liquidarsi dinanzi al giudice civile con assegnazione di somme provvisionali in favore delle stesse. 2. All'imputato era contestato di avere perso il controllo del veicolo mentre percorreva la strada di grande comunicazione Fi/Pi/Li così da deviare verso il lato destro della sede stradale dove era andato a collidere, tangenzialmente, lungo il guard-raill obliquo che delimitava un'area di fermata, per poi collidere contro il guard-rail che delimitava la sede stradale, una banda del quale penetrava nell'abitacolo del veicolo ferendo a morte la passeggera che si trovava sul sedile anteriore di destra. Il Tribunale aveva escluso la responsabilità dell'imputato n quanto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del giudizio, era emerso un decorso causale del sinistro del tutto atipico poichè, sebbene il conducente, per distrazione, avesse colliso tangenzialmente con il guard-rail che presidiava un'area di fermata posta sulla destra della propria direttrice di marcia, si era inserito un fattore del tutto eccezionale e imprevedibile rappresentato dalla particolare conformazione ed inadeguato fissaggio della seconda parte del guard-rail che proseguiva parallelo alla corsia di marcia. In particolare lo stesso si presentava privo di congiunzione rispetto a quello su cui era intervenuta la collisione e reso ancor più insidioso dal fatto che la prima barriera era rientrata per effetto della collisione, così da svolgere un effetto lama, che non avrebbe svolto se adeguatamente ancorato al muretto di sostegno o, meglio, agganciato al terminale del guard-rail che lo precedeva. Assumeva il primo giudice che, a fronte di condotta colposa del conducente che sarebbe stata da sola inidonea a determinare l'evento morte, si era inserito un fattore causale sopravvenuto ed eccezionale il quale, pure collegato alla condotta del conducente, aveva attivato un rischio del tutto nuovo, esorbitante ed eccentrico tale da interrompere il rapporto di causalità ai sensi dell'art.41 comma 2 cod.pen. 3. La Corte di Appello di Firenze procedeva ad una integrazione istruttoria mediante lo svolgimento di una perizia cinematica volta a chiarire l'esatta cinematica del sinistro al fine di accertare in che misura avessero influito le caratteristiche costruttive, l'ubicazione e gli eventuali difetti di fissaggio e di manutenzione dei guard-rail sulla dinamica dell'incidente. Escludeva che l'evento fosse riconducibile ad una causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinarlo, anche quale ipotesi di sviluppo atipico e abnorme della preesistente sequenza causale originata dalla condotta colposa del conducente del veicolo. In particolare escludeva che gli eventuali deficit costruttivi, funzionali e manutentivi del guard-rail potessero avere introdotto un'area di rischio del tutto nuova o eccezionale, in quanto la condotta del conducente aveva già realizzato, in ragione della deviazione operata, della velocità tenuta e della collisione operata contro la barriera di protezione, una situazione di rischio del tutto compatibile con l'evento letale, considerate tutte le plausibili conseguenze di un urto violento con le barriere guard-rail. Le conseguenze di una siffatta collisione non erano prevedibili né si poteva ragionare in termini di certezza con riferimento alla idoneità salvifica delle barriere, se più correttamente posizionate ed installate, né la loro conformazione e collocazione evidenziavano una situazione di disagio o di pericolo imprevedibile ed eccezionale per i conducenti dei veicoli che vi avessero urtato, laddove le deformazioni subite e le intercapedini create tra i due segmenti di guard- rail, risultavano del tutto compatibili con la natura e l'intensità dell'urto e con la velocità tenuta dal mezzo la cui perdita di controllo aveva provocato la serie di evoluzioni fino al tragico epilogo. 4. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Jacopo e il difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. 4.1 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Jacopo ha articolato due motivi di ricorso. Con il primo deduce violazione di legge con riferimento all'art.41 comma 2 cod.pen. Assume che, a fronte di velocità adeguata al tratto di strada percorsa, doveva ritenersi del tutto eccezionale e atipica l'evoluzione dello sviluppo causale laddove le barriere, per ragioni indipendenti dalla sollecitazione del veicolo, presentavano caratteristiche e anomalie strutturali, nella installazione e nella manutenzione che ne avevano impedito di svolgere la funzione loro proprio ma, al contrario si erano trasformate in una esorbitante situazione di pericolo e di danno per gli utenti della strada che confidavano nella loro attitudine conservativa. Si era in presenza di una situazione di grave pericolo che aveva determinato un fattore di rischio totalmente nuovo benchè in una linea di sviluppo non totalmente avulsa dall'azione del conducente, ma comunque atipico, anomalo ed eccezionale, tale da interrompere il rapporto di causalità ai sensi dell'art.41 comma 2 cod.pen. 4.1.1 Con una seconda articolazione assume carenza di motivazione in ordine alla non condivisione delle conclusioni espresse dal perito. Invero il perito Ottani aveva ricondotto l'evento dannoso alla particolare conformazione delle barriere guard-rail soprattutto a causa dell'assenza di un raccordo tra quelle che delimitavano la piazzola di fermata e quelle che proseguivano parallelamente alla sede stradale. A fronte di tali inequivoche conclusioni del perito in punto di relazione causale, il giudice di appello aveva totalmente omesso di prendere posizione, se non per riconoscere che l'assenza di continuità tra le due barriere non poteva ritenersi ragione di esclusione del rapporto di causalità. 4.2 La difesa del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] ha proposto quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo assume violazione degli art.40 e 41 cod.pen. in relazione alla affermazione di responsabilità esclusiva del [OSCURATO:PERSONA] per avere escluso l'esistenza di una causa sopravvenuta idonea a interrompere il rapporto di causalità o comunque a concorrere alla determinazione dell'evento, valutazione quest'ultima che assume rilievo nel giudizio civile risarcitorio ai fini della verifica di eventuali responsabilità concorrenti e all'azione di regresso ai sensi dell'art.2055 cod.civ. ovvero del superamento della presunzione di cui all'art.2054 cod.civ., in presenza di ricorso per cassazione proposto ai fini civili. Premesse le ragioni di ammissibilità del motivo che non attiene ad una questione di fatto e cioè alla ricostruzione degli anelli causali dell'evento ma allo scrutinio e alla corretta applicazione della regola causale, e richiamati i principi generali concernenti la regola della equivalenza causale e della causa sopravvenuta da solo sufficiente a determinare l'evento, temperate dai principi civilistici sulla preponderanza dell'evidenza (più probabile che non), rileva come il provvedimento impugnato risulti illogico e contraddittorio quando ha ricondotto le gravi anomalie che caratterizzavano le barriere guard-rail ad una situazione di normalità, prevedibilità e non eccezionalità, tantochè il decorso causale costituiva una prevedibile conseguenza dello sbandamento del veicolo e di un urto tangente alla prima barriera, tenuto conto della velocità del mezzo, del tipo di urto e dei possibili esiti alternativi. Assume che si sia in presenza di ragionamento che contrasta con il tenore dell'art.41 cod.pen. nella parte in cui non aveva attribuito rilevanza concausale alla situazione di anomalia, scarsa tenuta se non di vera e propria insidia delle barriere guard-rail la cui conformazione, erronea collocazione e modesta tenuta alle deformazioni aveva rappresentato una delle ragioni, in assenza della quale, l'evento non si sarebbe verificato. 4.2.1 Con una seconda articolazione assume difetto di motivazione in relazione alla medesima questione del rapporto di causalità dal momento che gli argomenti motivazionali della sentenza impugnata non hanno considerato la funzione contenitiva dei guard-rail in occasione dell'uscita di strada di autovetture, funzione che non solo non era stata assolta ma al contrario si era trasformata in una insidia letale; erroneo ed illogico era il ragionamento del giudice di appello che aveva ritenuto valenza causale esclusiva alla condotta di guida del conducente a fronte di premesse, avvalorate dalle considerazioni peritale, secondo le quali alla discontinuità delle barriere andava riconosciuta una autonoma valenza causale, 4.2.2 Con un terzo motivo di ricorso assume violazione dell'art.14 C.d.S. e del DM 223/92 laddove il giudice di appello aveva implicitamente escluso profili di responsabilità in capo al gestore della strada solo per il fatto che era stata archiviata la notizia di reato, senza affrontare la questione che, sebbene gli obblighi di adeguamento degli impianti stradali fossero riferibili a strutture realizzate in epoca successiva al DM 223/92 - che prevede un'adeguata protezione delle aree indicate nelle istruzioni tecniche- nondimeno sulla base dell'art.14 C.d.S. era comunque tenuto a provvedere, con adeguati interventi di manutenzione, a garantire la regolarità della circolazione anche mediante il controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze, compito che nella specie non era stato assolto tanto in relazione alla tenuta delle barriere guard-rail, quanto in relazione alla necessaria mancanza di discontinuità che doveva caratterizzarle, per impedire la creazione di insidiose intercapedini. 4.2.3 Con una quarta articolazione assume violazione di legge ai sensi dell'art.2056, 1223 e 2697 cod.civ. nel computo del risarcimento laddove nella determinazione delle somme provvisionali da assegnare ai genitori delle persone offese il giudice di appello aveva omesso di scomputare gli importi anticipati da [OSCURATO:PERSONA] e già percepiti dalle persone offese, determinando una duplicazione risarcitoria inammissibile. Tale situazione viene altresì dedotta, nel quinto motivo di ricorso, quale ipotesi di errore revocatorio cui il giudice di legittimità, ovvero quello del rinvio avrebbero potuto porre rimedio procedendo allo scomputo delle somme già versate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Infondate risultano le censure sviluppate dai ricorrenti nel primo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e nei primi due motivi di ricorso del responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA], con riferimento alla sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta dell'imputato e la morte del passeggero. Il giudice di appello con costrutto motivazionale integro, privo di contraddizioni e del tutto coerente sotto il profilo logico giuridico alle risultanze processuali, ha correttamente riconosciuto la suddetta relazione causale; esso ha invero fornito un'adeguata motivazione del proprio ragionamento in punto di causalità e gli argomenti impiegati non sono viziati da un deficit motivazionale del giudizio prognostico condizionalistico. Ha infatti accertato che alla base della tragica sequenza causale si poneva la guida del conducente il quale, per disattenzione, aveva urtato tangenzialmente la barriera guard-rail posta alla sua destra alla velocità di 90 km/h provocando un arretramento della stessa che, all'esito delle successive evoluzioni, conseguenti al primo antecedente causale, aveva concorso a orientare il veicolo, privo di controllo, verso un successivo tratto di guard-rail, separato dal primo, di cui una banda metallica che era penetrata nell'abitacolo ferendo a morte il passeggero. Ha al contempo escluso che il non ottimale sostegno del primo tratto di guard-rail e la mancata congiunzione tra questo e il tratto successivo, peraltro non in contrasto con la disciplina vigente all'epoca della installazione, assurgessero a cause sopravvenute da sole idonee a determinare l'evento dannoso, in presenza di un antecedente del tutto efficiente sotto il profilo condizionalistico e dall'assenza di una interruzione dello stesso per effetto di uno sviluppo atipico ed eccezionale della serie causale.2. Il ragionamento è del tutto coerente con il dettato normativo che accoglie il principio dell'equivalenza causale accolto dall'art.41 cod.pen. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. Invero l'art. 41 c.p., comma 1, enuncia il principio secondo cui la condotta umana è causale quando costituisce una delle condizioni necessarie dell'evento, e non è escluso quando ricorrono condizioni preesistenti, simultanee o sopravvenute. Tale formulazione è espressione dell'adesione alla teoria condizionalistica o dell'equivalenza causale: ciascun fattore assume rilievo condizionante quando rappresenta un antecedente logico ed essenziale ai fini della realizzazione dell'evento. Le condizioni, d'altra parte, si caratterizzano per tale relazione di necessità rispetto all'evento e sono quindi tra loro equivalenti. L'art. 41, al comma 3 conferma il principio condizionalistico anche quando il processo causale mostra la presenza di altre condizioni costituite dal fatto illecito altrui. 2.1 In tale contesto è certamente improprio il richiamo alla previsione dell'art. 41 c.p., comma 2 cod.pen., a mente del quale "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento" perché, a fronte di un'azione causalmente idonea a determinare l'evento anche in assenza del concorso di preesistenti fattori causali (non corretta predisposizione e manutenzione dei guard-rail e dei loro sostegni), quest'ultimi non solo non hanno integrato una causa sopravvenuta, atipica e imprevedibile, ma si sono inseriti nel determinismo originario, sollecitati dalla condotta antidoverosa del conducente. Del tutto correttamente pertanto il giudice distrettuale ha riconosciuto, con ragionamento logico ineccepibile, che la mancanza di continuità tra i due blocchi di guard -rail e la assenza di un sostegno rafforzato della prima barriera, lungi dal costituire una anomalia eccezionale e imprevedibile dei sistemi di protezione tale da inserirsi nella catena causale attivando un decorso atipico e dotato di autonoma valenza eziologica, non impedirono ai sistemi di protezione di operare in termini del tutto coerenti con le sollecitazioni provocate dall'urto tangenziale del veicolo, svolgendo la propria funzione di contenere la proiezione del mezzo fuori dalla sede stradale, dalle conseguenze imprevedibili. D'altro canto l'entroflessione del guard -rail venne provocata dall'urto violento del mezzo determinato dalla distrazione del conducente (che senza frenata vi impattò alla velocità di 90 km/h) e l'arretramento della barriera, prodromica alle successive nefaste evoluzioni, rappresentò anch'essa conseguenza certamente non atipica dell'urto, in ragione della natura e dell'entità della collisione. A fronte poi della perdita di controllo del mezzo quale conseguenza della prima collisione, devono escludersi i caratteri della anomalia del decorso causale anche in relazione alle successive evoluzioni del veicolo fino al tragico impatto, tenuto conto che la prima porzione di guard-rail era posto a protezione di un'area di fermata e che la discontinuità tra le due porzioni di guard -rail assunse rilevanza causale solo a causa della violenta sollecitazione subita dalla prima barriera. 2.2 D'altro canto la funzione dei sistemi di ritenuta non è certo quella di consentire agli utenti della strada l'adozione di comportamenti imprudenti o negligenti, ne' tantomeno di sollevare gli stessi da responsabilità per le conseguenze derivanti da tali comportamenti, essendo piuttosto quella di prevenire e limitare le conseguenze più gravi, incidendo in tal senso la loro inidonea realizzazione in una fase della dinamica causale logicamente successiva al primo originarsi della relativa catena seriale, con finalità evidentemente contenitive non sempre ne' sicuramente raggiungibili, ma ovviamente condizionate dalle modalità e dalla gravità dell'incidente (sez.4, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.16400 n.m.). Sul punto pertanto non può che ribadirsi il costante insegnamento della Suprema Corte che proprio in relazione a decorsi causali non dissimili dal presente ha riconosciuto che l'automobilista che, grazie alla sua condotta gravemente imprudente sbandi e vada a collidere, con il veicolo da lui condotto, contro il guardrail (securvia), qualora questo ceda all'urto, non può invocare, come causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento, la ben prevedibile e per nulla eccezionale incapacità di resistenza della prefata barriera, il cedimento della quale può agire, eventualmente, come concausa dell'evento prodottosi. Ne consegue che l'automobilista deve porsi nelle condizioni di non toccare il guard-rail, sicché, ove a causa di sua imprudenza, violentemente lo attinga e questo ceda, non può ciò invocare quale causa sopravvenuta, al fine di ritenersi indenne da responsabilità penale, in ordine alla causazione della morte di uno degli occupanti l'autoveicolo sbandato (sez. 4 n.344 del 28/10/1988, Simone, Rv.18014; n.24154 del 13/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv.253520; n.53541 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Zantonello, Rv.2718469). Pure a fronte di omessa o insufficiente manutenzione dell'arredo stradale, che può determinare la responsabilità del gestore del relativo servizio, residua la concorrente responsabilità dell'utente della strada, qualora tenga, come nella specie, una condotta colposa causalmente efficiente (sez.4, n.3290 del 4/10/2016, PC in proc.Piccolo, Rv.266878).3. Il secondo motivo di ricorso della difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] risulta in fatto, aspecifico e privo di confronto con gli argomenti di diritto sviluppati nella motivazione della sentenza impugnata. Non è vero infatti che il giudice distrettuale abbia omesso di considerare le conclusioni della relazione tecnica peritale nella parte in cui ha riconosciuto che la conformazione e la collocazione delle barriere guard-rail abbiano contribuito a determinare l'esito letale del sinistro stradale. Il giudice distrettuale al contrario ha sviluppato il proprio ragionamento partendo proprio da tale assunto, ma del tutto logicamente ha escluso che alla discontinuità delle barriere guard-rail potesse essere attribuito il ruolo di fattore da solo sufficiente a determinare l'evento, non costituendo tale discontinuità una insidia imprevedibile o eccezionale, tenuto conto delle complessive caratteristiche della sede stradale (la discontinuità era collegata alla presenza di una piazzola di sosta a fronte di sede stradale priva di corsia di emergenza) e della adeguatezza causale della condotta di guida del conducente che collideva tangenzialmente contro la barriera a velocità elevata e in assenza di qualsiasi reazione, laddove pure a fronte di omessa o insufficiente manutenzione dell'arredo stradale, che può determinare la responsabilità del gestore del relativo servizio, residua la concorrente responsabilità dell'utente della strada, qualora tenga, come nella specie, una condotta colposa causalmente efficiente (sez.4, n.3290 del 4/10/2016, PC in proc.Piccolo, Rv.266878). 4. Manifestamente infondate sono poi le censure del responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]., sviluppate nella seconda parte del primo motivo di ricorso e, più diffusamente con il terzo motivo, tese a evidenziare come, a fronte di un difetto di manutenzione del bene stradale e delle relative opere la responsabilità dell'evento, in termini civilistici il fatto non avrebbe non avrebbe dovuto essere interamente ricondotto al conducente, ma avrebbe dovuto essere ripartita tenendo conto del sinergico contributo fornito dall'ente proprietario della strada, quale soggetto deputato dall'art.14 C.d.S. al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze. 4.1 La questione appare mal posta in quanto il tema sottoposto nel presente giudizio, a seguito della impugnazione in appello delle parti civili una volta esauritosi l'accertamento sulla responsabilità penale dell'imputato, attiene all'accertamento della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in solido con il responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA] sotto il profilo civilistico e tale thema decidendi, in accordo ai motivi di appello, è stato circoscritto alla esplorazione del rapporto di causalità tra la condotta di guida tenuta dall'imputato e l'evento letale, pacifica risultando la colpa del [OSCURATO:PERSONA] nell'avere perso il controllo del veicolo dallo stesso condotto. La circostanza che possano sussistere responsabilità concorrenti a carico di terzi, peraltro estranei al presente giudizio, è questione che non solo non ha formato oggetto di alcun tipo di valutazione, neppure incidentale da parte della corte di appello (se non nella presa d'atto dell'intervenuta archiviazione del procedimento a carico di terzi), ma che neppure avrebbe richiesto alcun tipo di pronunciamento tenuto conto che la corte di appello si è limitata a emettere condanna generica al risarcimento del danno cagionato alle parti civili, rimettendo la liquidazione in separata sede. Vale pertanto il principio secondo il quale II giudice penale, nell'ipotesi di condanna generica, deve pronunciarsi solo sull'"an debeatur", e non anche sul "quantum", non essendo conseguentemente tenuto a stabilire la percentuale della colpa o della concorrente condizione posta in essere dall'autore del fatto (sez.3, n.16310 del 25/02/2009, Mattiolo, Rv.243392) soprattutto quando, come nella specie, non si pone neppure il problema della dosimetria della sanzione penale in ragione del concorso di colpa. Va infatti considerato che, ove si sia in presenza di più autori del fatto alcuni dei quali rimasti ignoti, la condanna va pronunciata per l'intero nei confronti dell'imputato riconosciuto colpevole, in forza del vincolo di solidarietà passiva per l'obbligo risarcitorio da fatto illecito ex art. 2055 cod. civ., ed è pertanto illegittima la decisione di frazionare "pro quota", in misura percentuale, la responsabilità risarcitoria (sez.4, n.16998 del 24/01/2006, PC in proc.Pisanu e altri, Rv.233832). 5. I motivi articolati ai punti 4 e 5 del ricorso del responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA] attengono alla misura delle somme provvisionali liquidazione dalla Corte di Appello alle parti civili le quali risulterebbero errate, o comunque determinate in violazione di legge, per non avere considerato gli acconti percepiti dai danneggiati dall'istituto assicuratore in epoca antecedente alla liquidazione. Gli stessi si appalesano inammissibili in quanto è principio assolutamente pacifico del giudice di legittimità che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa, non suscettibile di passare in giudicato, non necessariamente motivata e destinata ad essere travolta dalla successiva statuizione del giudice civile (sez.3, n.18663 del 27/01/2015, D.G., Rv.263486; sez.2, n.44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv.277773-01) e comunque contrastabile in sede di esecuzione. 6. In conclusione devono essere respinti entrambi i ricorsi con condanna dell'imputato e de responsabile civile al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio di legittimità che, ai sensi del D.M. 10/3/2015 si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle seguent
Sentenza Cassazione n. 37489/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris