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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 08948/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04CIOUR ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Matteo - imputato del reato continuato di illecita detenzione di cocaina - propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 05/04/2024, con cui la Corte d'Appello di Firenze ha parzialmente riformato (riconoscendo per alcuni episodi l'ipotesi lieve di cui al comma 5, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto) la sentenza di condanna emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Pistoia, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva qualificata; ritenuto che la Corte territoriale abbia espresso, sul punto, una valutazione sintetica ma compiuta, valorizzando i plurimi precedenti a carico per reati diversi (estorsione tentata continuata, danneggiamento, evasione) nell'arco temporale compreso tra il 2018 e il 2021, e ritenendo che, con la condanna per le illecite detenzioni di stupefacente unificate dalla continuazione, la pericolosità del ricorrente risulti accresciuta, con conseguente necessità di inasprimento della pena ai sensi dell'art. 99 cod. pen., per l'assenza di effetti deterrenti da parte delle precedenti vicende giudiziarie; ritenuto che, in tale argomentato contesto, le censure difensive si risolvano in una non consentita sollecitazione di questo Collegio ad una diversa e più favorevole lettura degli elementi acquisiti, e che debba perciò emettersi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] e stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04CIOUR ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Matteo - imputato del reato continuato di illecita detenzione di cocaina - propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 05/04/2024, con cui la Corte d'Appello di Firenze ha parzialmente riformato (riconoscendo per alcuni episodi l'ipotesi lieve di cui al comma 5, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto) la sentenza di condanna emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Pistoia, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva qualificata; ritenuto che la Corte territoriale abbia espresso, sul punto, una valutazione sintetica ma compiuta, valorizzando i plurimi precedenti a carico per reati diversi (estorsione tentata continuata, danneggiamento, evasione) nell'arco temporale compreso tra il 2018 e il 2021, e ritenendo che, con la condanna per le illecite detenzioni di stupefacente unificate dalla continuazione, la pericolosità del ricorrente risulti accresciuta, con conseguente necessità di inasprimento della pena ai sensi dell'art. 99 cod. pen., per l'assenza di effetti deterrenti da parte delle precedenti vicende giudiziarie; ritenuto che, in tale argomentato contesto, le censure difensive si risolvano in una non consentita sollecitazione di questo Collegio ad una diversa e più favorevole lettura degli elementi acquisiti, e che debba perciò emettersi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] e stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08948/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris