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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 21477/2022

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38– ricorrente–per la revocazione dell’ordinanza n. 23843/2020 ai sensi dell’art. 391bis c.p.c.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 19 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA];Il ricorrente impugnava avanti le Sezioni Unite il decreto del4.6.2020 con cui il [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro dichiarava il non luogoa provvedere sull’istanza con cui il ricorrente avversava il divieto diaccesso ad un supermercato senza dispositivo di protezione nellavigenza della normativa antiCovid.Numero registro generale 1203/2021Numero sezionale 2238/2022Numero di raccolta generale 21477/2022L’ufficio preparatorio delle S.U. rimetteva l’esame e la decisioneData pubblicazione 06/07/2022alla Sesta Sezione civile sottosezione prima di questa Corte poiché ilricorso non era stato notificato e che non sussisteva materiadevolvibile alle Sezioni Unite.Il ricorrente formulava istanza di annullamento delprovvedimento di trasmissione che veniva rigettato dal PrimoPresidente in data 4.9.2020A sostegno del ricorso proposto veniva dedotto che la scelta delGiudice Tutelare era giustificata dalla natura della controversia, inquanto competente anche ad emettere provvedimenti inibitori versole attività illecite di limitazione della libertà pur se fondate su ragionidi salute.

Il ricorrente sosteneva che i DPCM del 2020 che, tra le altredisposizioni, imponevano l’uso di dispositivi di protezione, emanati aseguito della dichiarazione di emergenza sanitaria, avrebberoinstaurato una condizione di soggezione dei cittadini italianiequiparabile alla tutela o alla curatela (‘curatela governativapermanente’), con prescrizioni prive di giustificazione scientifica e divalide ragioni sanitarie.

Chiedeva, pertanto, alla Corte di definire ilgiudizio altresì ‘nella funzione di [OSCURATO:PERSONA]’ con la condannaad un facere che consentisse l’eliminazione del pregiudizio provocatodalle condotte della P.A. lesive dei diritti soggettivi.La Sezione Sesta della Prima civile con ordinanza n. 23843/2020 hadichiarato inammissibile il ricorso.

Avverso tale ordinanza ilricorrente propone ricorso per revocazione. accompagnati da duememorie una delle quali oltre il termine perentorio stabilitonell’art.380 bis c.p.c.,RAGIONI DELLA DECISIONE1.L’attuale ricorrente evidenzia diciassette errori di fatto posti abase del ricorso per revocazione.La valutazione del contenuto del ricorso è preclusa dal rilievodella assenza di difesa tecnica, richiesta a pena d’inammissibilità neigiudizi di legittimità ex art. 82, terzo comma e 365 cod. proc. civ.Numero registro generale 1203/2021Numero sezionale 2238/2022Numero di raccolta generale 21477/2022Il ricorso è invece sottoscritto dalla parte personalmente e non èData pubblicazione 06/07/2022neanche dedotto od indicato che agisca in quanto munito del titolodi avvocato abilitato per i giudizi davanti la Corte di Cassazione.E’ bene precisare che l’art. 365 c.p.c. prescrive che il ricorso percassazione deve essere a pena di inammissibilità sottoscritto da unavvocato iscritto nell’apposito albo di patrocinatori e munito diprocura speciale.

Identica norma è contenuta nell’art.82, comma 3,c.p.c. quale regola generale che rinviene la sua ratio di effettivatutela del diritto di difesa nella correlazione tra la fruizione dellagiurisdizione davanti alla Suprema Corte con la più elevatacompetenza professionale da parte del difensore (ex multis Cass., n.17317/2020; Cass., n. 6445/2019; Cass., n. 15338/2012).Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

In mancanza di parteintimata non si deve statuire in ordine alle spese processuali.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n.115,nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l.

24.12. 2012, n.228, dàda parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Primasezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 31 maggio 2022.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
38– ricorrente–per la revocazione dell’ordinanza n. 23843/2020 ai sensi dell’art. 391bis c.p.c.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 19 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA];Il ricorrente impugnava avanti le Sezioni Unite il decreto del4.6.2020 con cui il [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro dichiarava il non luogoa provvedere sull’istanza con cui il ricorrente avversava il divieto diaccesso ad un supermercato senza dispositivo di protezione nellavigenza della normativa antiCovid.Numero registro generale 1203/2021Numero sezionale 2238/2022Numero di raccolta generale 21477/2022L’ufficio preparatorio delle S.U. rimetteva l’esame e la decisioneData pubblicazione 06/07/2022alla Sesta Sezione civile sottosezione prima di questa Corte poiché ilricorso non era stato notificato e che non sussisteva materiadevolvibile alle Sezioni Unite.Il ricorrente formulava istanza di annullamento delprovvedimento di trasmissione che veniva rigettato dal PrimoPresidente in data 4.9.2020A sostegno del ricorso proposto veniva dedotto che la scelta delGiudice Tutelare era giustificata dalla natura della controversia, inquanto competente anche ad emettere provvedimenti inibitori versole attività illecite di limitazione della libertà pur se fondate su ragionidi salute. Il ricorrente sosteneva che i DPCM del 2020 che, tra le altredisposizioni, imponevano l’uso di dispositivi di protezione, emanati aseguito della dichiarazione di emergenza sanitaria, avrebberoinstaurato una condizione di soggezione dei cittadini italianiequiparabile alla tutela o alla curatela (‘curatela governativapermanente’), con prescrizioni prive di giustificazione scientifica e divalide ragioni sanitarie. Chiedeva, pertanto, alla Corte di definire ilgiudizio altresì ‘nella funzione di [OSCURATO:PERSONA]’ con la condannaad un facere che consentisse l’eliminazione del pregiudizio provocatodalle condotte della P.A. lesive dei diritti soggettivi.La Sezione Sesta della Prima civile con ordinanza n. 23843/2020 hadichiarato inammissibile il ricorso. Avverso tale ordinanza ilricorrente propone ricorso per revocazione. accompagnati da duememorie una delle quali oltre il termine perentorio stabilitonell’art.380 bis c.p.c.,RAGIONI DELLA DECISIONE1.L’attuale ricorrente evidenzia diciassette errori di fatto posti abase del ricorso per revocazione.La valutazione del contenuto del ricorso è preclusa dal rilievodella assenza di difesa tecnica, richiesta a pena d’inammissibilità neigiudizi di legittimità ex art. 82, terzo comma e 365 cod. proc. civ.Numero registro generale 1203/2021Numero sezionale 2238/2022Numero di raccolta generale 21477/2022Il ricorso è invece sottoscritto dalla parte personalmente e non èData pubblicazione 06/07/2022neanche dedotto od indicato che agisca in quanto munito del titolodi avvocato abilitato per i giudizi davanti la Corte di Cassazione.E’ bene precisare che l’art. 365 c.p.c. prescrive che il ricorso percassazione deve essere a pena di inammissibilità sottoscritto da unavvocato iscritto nell’apposito albo di patrocinatori e munito diprocura speciale. Identica norma è contenuta nell’art.82, comma 3,c.p.c. quale regola generale che rinviene la sua ratio di effettivatutela del diritto di difesa nella correlazione tra la fruizione dellagiurisdizione davanti alla Suprema Corte con la più elevatacompetenza professionale da parte del difensore (ex multis Cass., n.17317/2020; Cass., n. 6445/2019; Cass., n. 15338/2012).Ne consegue l’inammissibilità del ricorso. In mancanza di parteintimata non si deve statuire in ordine alle spese processuali. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n.115,nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24.12. 2012, n.228, dàda parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Primasezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 31 maggio 2022.Il Presidente
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