CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 21892/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27643-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in ROMA al [OSCURATO:PERSONA] 34, rappresentato e difeso dagli avv.ti PAOLO Ric. 2021 n. 27643 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -2- FALDELLA e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce del controricorso; [OSCURATO:PERSONA], quale erede universale della madre [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 613/2021 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede del defunto padre, prof. [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna tutti gli altri eredi testamentari, nonché la madre pretermessa, [OSCURATO:PERSONA], vedova Mattioli, denunciando la lesione della propria quota di legittima, e promuovendo un’azione di riduzione sia delle disposizioni testamentarie sia delle donazioni ricevute in vita dalla sorella, [OSCURATO:PERSONA]. Chiedeva, inoltre, disporsi la divisione dell’asse relitto previa formazione di lotti corrispondenti alla quota di spettanza di ciascun coerede, determinando gli eventuali conguagli. Ric. 2021 n. 27643 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -3- Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] contestando le domande del fratello e chiedendo in via riconvenzio nale, di accertare e condannare il fratello [OSCURATO:PERSONA] e la madre [OSCURATO:PERSONA] ad imputare alla loro quota le donazioni, dirette e/o indirette, ricevute dal defunto, nonché a restituire a [OSCURATO:PERSONA] la quota parte di sua spettanza ereditaria. Si costituiva, altresì, la madre, nonché moglie del de cuius, [OSCURATO:PERSONA] spiegando domanda volta a determinare l’entità della propria quota di legittima e chiedendo, altresì, la divisione dell’asse relitto, previa azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni elargite dal defunto alla figlia Donatella. Il Tribunale adito, con sentenza n. 1923/2018, rigettando le domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA], in quanto in parte tardive ed in parte inammissibili, dichiarava erede del defunto [OSCURATO:PERSONA] la moglie [OSCURATO:PERSONA] e determinava nella misura di un quarto la quota di legittima spettante a quest’ultima nonché al figlio [OSCURATO:PERSONA]. Accertava, altresì, in forza dell’accoglimento della domanda di riduzione, la consistenza delle quote spettanti agli eredi e rilevava, in considerazione della quota riservata al figlio [OSCURATO:PERSONA] ed alla moglie, la carenza di diritti sul relictum dell’eredità del de cuius dei suoi cinque nipoti, ritualmente chiamati in giudizio. Provvedeva, inoltre, allo scioglimento della comunione ereditaria ed alle relative assegnazioni. Ric. 2021 n. 27643 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -4- Avverso tale sentenza sono stati proposti appello principale da [OSCURATO:PERSONA] ed appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio che in qualità di erede universale della madre [OSCURATO:PERSONA], che nelle more della pubblicazione della sentenza di prime cure era deceduta. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza non definitiva n. 613/2021, rigettava gli appelli incidentali e in parziale accoglimento dell’appello principale, limitatamente al punto (vii del terzo motivo, rigettava la domanda di riduzione della donazione a [OSCURATO:PERSONA] di 200 azioni della società [OSCURATO:PERSONA]; rigettava per il resto gli altri motivi dell’appello principale e le altre questioni poste nel terzo motivo del medesimo appello. Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte d’appello di Bologna in via preliminare rigettava anche l’eccezione inerente all’integrità del contraddittorio, sollevata dall’appellante principale, non ritenendo che i legatari beneficiati nel testamento fossero litisconsorti necessari sia per quel che concerne l’azione di divisione, in quanto trattavasi di legati “di genere”, sia in relazione all’azione di riduzione, in quanto azione personale e non reale, con conseguente irrilevanza ai fini dei “calcoli divisori”. Dava atto, altresì, in relazione agli appelli incidentali, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con rimessione delle spese di lite al giudizio definitivo. Ric. 2021 n. 27643 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -5- Per la cassazione di tale sentenza non definitiva [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memorie. Resiste con due distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Con il primo motivo si deduce l’illegittimità della sentenza ivi impugnata, definitiva nella parte in cui ha rigettato gli appelli incidentali, per non avere, il giudice di gravame, pronunciato sulla domanda di condanna alle spese formulata dall’appellante, in violazione dell’art. 112 c.p.c., e/o per non aver condannato gli appellanti incidentali al rimborso degli onorari e delle spese di giustizia, in violazione dell’art. 91, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Con il secondo motivo si rileva la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., nonché dell’art. 564 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’Appello erroneamente omesso l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei legatari, anche con riferimento al mancato computo dei legati nei cosiddetti “calcoli divisori”. Il ricorso è inammissibile. In via preliminare, il Collegio osserva che parte controricorrente ha eccepito la tardività del ricorso, avuto riguardo all’intervenuta notifica della sentenza impugnata, in data ben anteriore al termine di cui all’art. 325 c.p.c. Ric. 2021 n. 27643 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -6- In particolare, la sentenza gravata sarebbe stata notificata via pec al difensore in appello della ricorrente in data 24/5/2021, essendo invece il ricorso stato notificato solo in data 25/10/2021. A tal fine si rileva che la stampa dei messaggi pec relativi alla detta notifica è contenuta nel fascicolo del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], quale erede universale della madre [OSCURATO:PERSONA] (all. E), e conseguentemente, non è dato rilevare l’improcedibilità di cui all’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 10648 del 2 maggio 2017, hanno affermato che deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione di improcedibilità ex art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., qualora il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica della sentenza impugnata, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio (v. anche Cass., Sez. II, n. 30984/2019). Il ricorso, tuttavia, presenta un duplice profilo di inammissibilità. Anzitutto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi di cui art. 325, c.p.c. in quanto tardivamente proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza d’appello. Risulta, come già ricordato, dalla produzione del controricorrente che la sentenza, pubblicata in data 24 marzo Ric. 2021 n. 27643 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -7- 2021, è stata notificata in data 24 maggio 2021, sicché il ricorso notificato il 25 ottobre 2021 è stato proposto tardivamente, oltre il termine di sessanta giorni. In secondo luogo, con dichiarazione resa a verbale, all’udienza del 13 luglio 2021, dinanzi alla Corte d’Appello, e cioè alla prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza gravata, il difensore dell’odierna ricorrente ha fatto espressa riserva di proporre ricorso per cassazione ex art. 361 c.p.c. Tale dichiarazione comporta l’inammissibilità dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato il 25 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 361, secondo comma, c.p.c., il quale prevede che, nel caso in cui si stata fatta la riserva, il ricorso dev’essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisceil giudizio, ovvero con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisce il giudizio, in tal modo escludendo la possibilità, per la parte che ha fatto riserva d’impugnazione, di proporre immediatamente il ricorso per cassazione (cfr. ex plurimis Cass., n. 18188/2014; Cass., n. 10856/2008; Cass., n. 24141/2004; Cass., n. 9387/2003). Né appare possibile superare la incidenza di tale riserva facendo riferimento al carattere sostanzialmente definitivo delle statuizioni oggetto di impugnazione con il ricorso in esame, e ciò in quanto sia la questione relativa alla pretesa integrità del contraddittorio con i legatari, anche ai fini della delibazione della domanda di riduzione, sia in merito al rigetto dei motivi di appello incidentale, che investivano le modalità di calcolo Ric. 2021 n. 27643 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -8- dell’entità del donatum ai fini della riunione fittizia e l’ammontare delle liberalità ricevute in vita dalla ricorrente, nonché la decorrenza degli interessi sulle somme riconosciute come idonee a ristorare la quota di riserva lesa, appaiono correlate alla decisione della domanda di riduzione, che risulta ancora oggetto di maggiore approfondimento, all’esito del parziale accoglimento dell’appello principale, come appunto specificato dalla Corte d’Appello nel momento in cui ha reputato necessario disporre un supplemento di CTU con separata ordinanza. Deve quindi reputarsi che tutte le statuizioni contenute nella sentenza impugnata abbiano carattere non definitivo, essendo strumentali alla definizione della domanda di riduzione, ancora sub iudice in appello, quanto meno sotto il profilo della esatta determinazione della lesione dal punto di vista quantitativo, e che quindi la riserva a suo tempo formulata non possa essere revocata, rendendo inammissibile l’odierno ricorso. Ancorché l’appello incidentale sia stato rigettato, statuizione questa che implica la debenza del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR n. 115/2002, rileva tuttavia che le questioni poste con tale impugnazione, e disattese, erano come detto correlate alla esatta definizione della domanda di riduzione, che tuttavia non è stata ancora definitivamente decisa dal giudice di appello, il che determina la natura non definitiva anche delle statuizioni che riguardano, oltre che il tema dell’integrità del contraddittorio, anche la decisione sui profili implicati dall’appello incidentale. Ric. 2021 n. 27643 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -9- Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con unica liquidazione in favore del controricorrente sebbene lo stesso abbia depositato controricorso anche nella qualità di erede della madre, essendo unitaria la sua posizione processuale. Nulla a disporre in punto di spese quanto alle parti rimaste intimate. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, se dovuti; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei