CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2026
Cassazione n. 15963/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controComune di Viggiano in persona del Sindaco pro tempore, Comune diColobraro in persona del Sindaco pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 511/2023depositata il 12/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8680/2024Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 15963/2026Data pubblicazione 24/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza in data 12.10.2023 la Corte d’Appello di Potenza rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’ImpresaErede [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza pronunciata dalTribunale di Lagonegro e con la quale era stata dichiarata l’inefficacia exart.2901 c.c. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. dell’atto di cessione in favoredella [OSCURATO:SOCIETA] del ramo di azienda dell’impresa stipulato in data[OSCURATO:DATA_NASCITA].Gli appellanti, parti del contratto, con unico atto avevano ivi contestato,per quanto in questa sede di interesse, che il Tribunale aveva riconosciutola sussistenza dei presupposti per la dichiarata inefficacia laddove nonpoteva ravvisarsi né il pregiudizio ai creditori derivante dalla cessione allaluce della capienza del patrimonio del debitore, né la consapevolezzadell’assunto pregiudizio in capo allo stesso debitore ed al terzo acquirente.La creditrice appellata costituitasi aveva contestato le difese della cedentee della cessionaria chiedendo il rigetto dell’appello.Il giudice dell’impugnazione, ritenendo infondati i motivi dedotti, rigettaval’appello.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno propostoricorso articolato in tre motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo i ricorrenti denunziano «falsa applicazione dell’art.2901 c.c. in relazione al motivo di cui all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., inriferimento alla ritenuta sussistenza di un pregiudizio per le ragionicreditorie.»Numero registro generale 8680/2024Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 15963/2026Data pubblicazione 24/05/2026Si duole che la corte territoriale abbia valutato in termini astratti eipotetici e non in concreto la natura pregiudiziale dell’atto dispositivo,omettendo di considerare che la cessione di un ramo d’azienda non avevasicuramente arrecato alcun pregiudizio alle presunte e insussistenti ragionicreditorie della [OSCURATO:SOCIETA]., stante le procedure esecutive già intentateproficuamente dalla creditrice in danno dell’Impresa erede [OSCURATO:PERSONA] e di quest’ultima personalmente, trattandosi di impresaindividuale; in particolare risultava pignorato un immobile di valore di euro200.000 circa oltre ad ulteriori crediti presso terzi e che, a fronte delleprocedure esecutive intentate, la [OSCURATO:SOCIETA] era rimasta creditrice di unamodesta somma di euro 24.551,63 il cui soddisfacimento doveva dunqueritenersi ampiamente garantito dai beni già pignorati. Evidenziava altresìche già in sede esecutiva il giudice del procedimento aveva sollecitato unariduzione dei mezzi di espropriazione azionati.Il motivo è inammissibile.i ricorrenti non si confronta adeguatamente con la motivazione resa dalgiudice del gravame in ordine all’accertamento dell’eventus damni.Infatti, nel motivo riportano solo una parte delle argomentazioni svoltedalla corte territoriale a fondamento dell’accertato pregiudizio derivante aicreditori dalla cessione del ramo di azienda, non menzionando, invece, ilfatto che in quel procedimento erano emersi ulteriori e rilevanti debiti neiconfronti della Logioia.La corte territoriale infatti, pur tenendo conto delle specifiche procedureesecutive promosse dalla stessa creditrice nei confronti della debitrice (edi cui ha dato sommario conto in motivazione), ha evidenziato che ‘nelcontratto col quale ha ceduto il ramo d’azienda, la cedente, oltre adalienare i beni mobili e tutte le attrezzature utilizzate per l’esercizio delramo d’azienda ceduto, ha dato atto di non intendere più svolgere l’attivitàdi esecuzione di lavori pubblici e privati, pattuendo il subingresso dellaNumero registro generale 8680/2024Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 15963/2026Data pubblicazione 24/05/2026cessionaria nei contratti stipulati dalla cedente anteriormente alperfezionamento dell’atto, in particolare, nei contratti di appalto stipulaticon i Comuni di Colobraro e Viggiano e con [OSCURATO:PERSONA]) eassumendo l’impegno a non intraprendere per cinque anni attivitàeconomiche dello stesso genere di quella ceduta.’La stessa corte di merito ha rilevato che ‘oltre a doversi considerare l’aleadella vendita degli immobili in sede esecutiva- l’esistenza di procedureesecutive, chiaramente non conclusesi con il soddisfacimento dell’interocredito azionato, è piuttosto indice di una condizione di insolvenza deldebitore’ e, soprattutto, che nella ulteriore documentazione prodotta sindal primo grado dall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] l’esistenza di un conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] un saldo debitore di Euro 188.479,29 alla data del 19.3.2010 e diEuro 280.191,04 alla data del 12.7.2010 ed era altresì intervenutoprotesto di un assegno emesso dalla Logioia nonché l’iscrizione dellastessa nella [OSCURATO:PERSONA] - circostanze dedotte dalla stessa ImpresaErede [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].In tal modo, dunque, la corte di merito ha escluso che, alla luce anche delvalore dei beni indicati dal debitore, questi avesse provato la capienzadegli stessi rispetto al credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA].Il giudice del gravame ha fatto dunque buon governo dei principigiurisprudenziali secondo i quali, ai fini dell’accoglimento dell’azionerevocatoria, non è necessario che il debitore si spogli dell’intero suopatrimonio -nel senso che non occorre la totale compromissione dellaconsistenza patrimoniale del debitore, essendo all’uopo sufficiente ilcompimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimentodel credito- e compete, invece, al debitore la prova dell’inesistenza delrischio per il soddisfacimento del credito.Numero registro generale 8680/2024Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 15963/2026Data pubblicazione 24/05/2026Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano «falsa applicazione dell’art.2901 co. 1 punti 1 e 2 c.c. e 2729 c.c. in relazione al motivo di cui all’art.360 co. 1 n. 3 c.p.c.»Si dolgono che la corte non abia inteso valutare opportunamente i motividi appello né tanto meno le prove documentali offerte dalle odiernericorrenti, poiché diversamente avrebbe dovuto accorgersi che nonessendo stato arrecato dall’atto revocando, alcun pregiudizio alle ragionicreditorie, a maggior ragione non poteva ricorrere il presupposto dellascientia damni, riguardando l’atto un ramo di azienda e non già l’interocomplesso aziendale.Ed anche con riguardo allo stato soggettivo del terzo acquirente, il giudicedel gravame ne ha affermato la ricorrenza sulla base di un’unicapresunzione (rapporto parentale) non soltanto priva dei requisiti digravità, precisione e concordanza, ma contraddetta da altri fatti dimostratiin corso di causa (sussistenza di idonee garanzie già attivate dalla [OSCURATO:SOCIETA])omettendo in particolare di effettuare un giudizio di sintesi tra i varielementi acquisiti nel processo.In realtà, nel processo l’atto revocando aveva apportato una minimamodifica della situazione patrimoniale della debitrice, tale tuttavia da nonrendere incerta l’esecuzione coattiva del debito peraltro già iniziatafruttuosamente dalla [OSCURATO:SOCIETA]., prima dell’esperimento dell’azionerevocatoria.La corte di merito, dunque, non ha tenuto conto che ai finidell’accoglimento dell’actio pauliana, non era sufficiente dimostrare laconsapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni della creditrice [OSCURATO:SOCIETA],occorrendo invece, da parte di quest’ultima, la prova della dolosapreordinazione dell’atto dispositivo idoneo a pregiudicare ilsoddisfacimento del credito, prova del tutto mancata.Numero registro generale 8680/2024Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 15963/2026Data pubblicazione 24/05/2026Il motivo è inammissibile.i ricorrenti denunziano la violazione del disposto di cui all’art.2729 c.c.,sulla scorta della quale mette in risalto una diversa ricostruzione dei fattiche ha come fondamento proprio l’assenza di effettivo pregiudizio per icreditori dell’atto contestato.Va al riguardo osservato che denunzia di violazione o falsa applicazionedel citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., puòprospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamentopresuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordantiovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità oprecisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversaricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di unainferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice dimerito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma(Cass. n. 9054/2022).Pertanto, non può sottoporsi a questa Corte un nuovo esame deglielementi probatori versati in atti perché si giunga ad un diversoapprezzamento degli stessi.Sotto altro profilo, i ricorrenti lamentano che la corte territoriale haerroneamente tratto elementi di prova inferenti la mera consapevolezzadel pregiudizio arrecato alla creditrice allorché occorreva la prova delladolosa preordinazione in tal senso.La doglianza è inammissibile.La corte di merito ha chiarito che ‘nel caso in cui l’atto dispositivo siasuccessivo al sorgere del credito, la generica consapevolezza del debitoredi arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie e, nel caso in cui si tratti diNumero registro generale 8680/2024Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 15963/2026Data pubblicazione 24/05/2026parte del terzo, del pregiudizio alle ragioni creditorie’, ed ha specificatoaltresì che la richiesta di pagamento alla Logioia era stata indirizzata dallacreditrice sin dal 2019 e dunque prima della stipula dell’atto in data[OSCURATO:DATA_NASCITA].Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano «Violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. ecomunque nullità della sentenza in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente osolamente apparente in relazione a un fatto decisivo per la controversia eper aver la corte territoriale manifestamente travisato le informazioniprobatorie oggettive fornite dall’[OSCURATO:PERSONA] di LogioiaAntonia».Si dolgono che la corte territoriale abbia fatto proprio il percorsomotivazionale del Tribunale il quale ‘ha frettolosamente ritenuto di porre abase della propria decisione “un atteggiamento processualmente rilevantedi non contestazione che sarebbe stato assunto dalla convenuta” circa ifatti dedotti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dunque una conseguente mancanza diprova imputabile all’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], perdimostrare l’esistenza di valori patrimoniali atti a scongiurare unpregiudizio per la [OSCURATO:SOCIETA].’Il motivo è inammissibile.L’erroneo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali daparte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con ilricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello delprecedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c.Numero registro generale 8680/2024Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 15963/2026Data pubblicazione 24/05/2026– dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante» (Cass. n. 23153/2018,Cass.n.11892/2016), sia perché la contestazione della persuasività delragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanzeistruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabilesecondo il nuovo parametro di cui all'art. 360, co. 1, n. 5) c.p.c., siaperché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere indiscussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione delle risultanzeprocessuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici delmerito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità(ex plurimis Cass. n.11863/2018, Cass.n.29404/2017, Cass.n.6056/2016,Cass.n.7099/2022).I ricorrenti d’altro canto non si confrontano con l’ampia motivazione svoltadalla corte territoriale con riferimento a tutti i motivi di appello.I ricorrenti si dolgono che la corte territoriale non si sia pronunciata inmerito alla cessazione della materia del contendere a seguito delladichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo relativo al credito vantatodalla [OSCURATO:SOCIETA].Il motivo è inammissibile.Nell’impugnata sentenza la corte di merito ha indicato che la sentenzainvocata da parte ricorrente non era passata in giudicato sicché la ragionedi credito, seppur litigiosa, permaneva.All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al solidalepagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida inNumero registro generale 8680/2024Numero sezionale 797/2026Numero di raccolta generale 15963/2026Data pubblicazione 24/05/2026complessivi euro 6.200,00 (di cui euro 6.000,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 27.2.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]