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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 21366/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27030/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].NE, elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VERONA n. 1747/2022 depositata il06/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. otteneva dal Tribunale di Verona un decreto ingiuntivo per l’importo di € 9.136,08 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente ad una polizza fideiussoria da quest’ultima stipulata con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (successivamente fusasi per incorporazione nella [OSCURATO:SOCIETA].).

A seguito di opposizione, nella quale l’attrice eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito, con sentenza n. 1747 del 6 ottobre 2022 il Tribunale di Verona afferm ava la propria competenza e, nel merito, accoglieva la domanda della società assicuratrice.

Delibando la tempestiva eccezione di parte, la sentenza affermava come, benché l’originaria garante avesse avuto sede in Roma e la competenza territoriale fosse stata convenzionalmente stabilita presso il luogo di ubicazione della sede dell’assicurazione, si sarebbe dovuto avere riguardo al luogo in cui era situata la sede della società al momento della domanda giudiziale e non al momento della pattuizione della clausola derogativa della competenza.

Pertanto, essendo Cattolica subentrata nell’identica posizione di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della fusione per incorporazione, ed essendo pacifico che, sia al momento della presentazione del ricorso monitorio sia all’atto della proposizione della domanda revocatoria, la sede legale della società subentrante si trovasse a Verona, la competenza a conoscere sarebbe appartenuta al Tribunale veneto.

Propone regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di un unico, complesso motivo, domandando l’annullamento della sentenza e la declaratoria di competenza del Tribunale di Roma.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. ha concluso per il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’udienza camerale, la controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Nella sua memoria ex art. 47 c.p.c., la controricorrente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, per violazione dell’art. 47 comma 3° c.p.c., nonché l’inammissibilità dello stesso per difetto di forma e di specificità.

Le predette eccezioni sono destituite di fondamento. 1.a) Per un verso, l’istanza di cui all’art. 47 comma 3 c.p.c. è presente in atti e risulta tempestivamente proposta, né sono emerse evidenze contrarie.

In ogni caso, l’inosservanza del termine non darebbe luogo, di per sé, ad alcuna improcedibilità, se non accompagnata dall’iscrizione tardiva del ricorso (Sez. 3, n. 9993 del 6 maggio 2011; Sez. 3, n. 16656 del 18 giugno 2008). 1.b) Per altro verso, il motivo di ricorso si palesa del tutto specifico ed in linea con l’orientamento di questa Suprema Corte (Sez.

U, n. 8950 del 18 marzo 2022). 2) Con l’unica censura, la ricorrente afferma l’illegittimità della statuizione di competenza “per palese violazione degli artt. 5, 28, 29 e 30 c.p.c., nonché dell’art. 2501 c.c.”.

Assume che la fusione per incorporazione di una società in un’altra legittimerebbe quest’ultima – in via esclusiva – ad agire per il recupero dei crediti della prima, con conseguente automatica cessione del credito.

Pertanto, considerata tale cessione in sé stessa, il credito sarebbe stato cristallizzato nei termini e nei modi originari.

Il motivo è destituito di fondamento. 2.a) La sentenza impugnata ha correttamente radicato la competenza del Tribunale di Verona sulla scorta dell’esistenza di una clausola derogatoria, che appunto indicava come foro esclusivo quello “del luogo dove ha sede la direzione della società fideiussore”. 2.b) Come ha perspicuamente ricordato il giudice di merito, la clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio assolve, di per sé, alla funzione di designare l'ufficio giudiziario di maggiore prossimità per una delle parti, sicché, ove essa indichi, come foro esclusivo, quello in cui ha sede uno dei contraenti, avente natura di società, al momento della proposizione della domanda, tale pattuizione è sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche previsto dall'art. 19 c.p.c., pur eliminando la competenza alternativa di ogni altro giudice (Sez. 6 - 2, n. 18724 del 27 luglio 2017). 2.c) Il dato processuale rilevante, nel caso di specie, è appunto costituito dal fatto che, al momento della domanda, l’unica controparte della Mastropaolo era la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., giacché la fusione per incorporazione aveva estinto la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in un periodo precedente (Sez.

U., n. 21970 del 30 luglio 2021).

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrent e è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorsoe dichiara la competenza del Tribunale di Verona .

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., liquidate in € 200,00 per esborsi edin € 2.000 ( duemila ) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrent e è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27030/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].NE, elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VERONA n. 1747/2022 depositata il06/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. otteneva dal Tribunale di Verona un decreto ingiuntivo per l’importo di € 9.136,08 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente ad una polizza fideiussoria da quest’ultima stipulata con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (successivamente fusasi per incorporazione nella [OSCURATO:SOCIETA].). A seguito di opposizione, nella quale l’attrice eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito, con sentenza n. 1747 del 6 ottobre 2022 il Tribunale di Verona afferm ava la propria competenza e, nel merito, accoglieva la domanda della società assicuratrice. Delibando la tempestiva eccezione di parte, la sentenza affermava come, benché l’originaria garante avesse avuto sede in Roma e la competenza territoriale fosse stata convenzionalmente stabilita presso il luogo di ubicazione della sede dell’assicurazione, si sarebbe dovuto avere riguardo al luogo in cui era situata la sede della società al momento della domanda giudiziale e non al momento della pattuizione della clausola derogativa della competenza. Pertanto, essendo Cattolica subentrata nell’identica posizione di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della fusione per incorporazione, ed essendo pacifico che, sia al momento della presentazione del ricorso monitorio sia all’atto della proposizione della domanda revocatoria, la sede legale della società subentrante si trovasse a Verona, la competenza a conoscere sarebbe appartenuta al Tribunale veneto. Propone regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di un unico, complesso motivo, domandando l’annullamento della sentenza e la declaratoria di competenza del Tribunale di Roma. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. ha concluso per il rigetto del ricorso. In prossimità dell’udienza camerale, la controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Nella sua memoria ex art. 47 c.p.c., la controricorrente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, per violazione dell’art. 47 comma 3° c.p.c., nonché l’inammissibilità dello stesso per difetto di forma e di specificità. Le predette eccezioni sono destituite di fondamento. 1.a) Per un verso, l’istanza di cui all’art. 47 comma 3 c.p.c. è presente in atti e risulta tempestivamente proposta, né sono emerse evidenze contrarie. In ogni caso, l’inosservanza del termine non darebbe luogo, di per sé, ad alcuna improcedibilità, se non accompagnata dall’iscrizione tardiva del ricorso (Sez. 3, n. 9993 del 6 maggio 2011; Sez. 3, n. 16656 del 18 giugno 2008). 1.b) Per altro verso, il motivo di ricorso si palesa del tutto specifico ed in linea con l’orientamento di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 8950 del 18 marzo 2022). 2) Con l’unica censura, la ricorrente afferma l’illegittimità della statuizione di competenza “per palese violazione degli artt. 5, 28, 29 e 30 c.p.c., nonché dell’art. 2501 c.c.”. Assume che la fusione per incorporazione di una società in un’altra legittimerebbe quest’ultima – in via esclusiva – ad agire per il recupero dei crediti della prima, con conseguente automatica cessione del credito. Pertanto, considerata tale cessione in sé stessa, il credito sarebbe stato cristallizzato nei termini e nei modi originari. Il motivo è destituito di fondamento. 2.a) La sentenza impugnata ha correttamente radicato la competenza del Tribunale di Verona sulla scorta dell’esistenza di una clausola derogatoria, che appunto indicava come foro esclusivo quello “del luogo dove ha sede la direzione della società fideiussore”. 2.b) Come ha perspicuamente ricordato il giudice di merito, la clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio assolve, di per sé, alla funzione di designare l'ufficio giudiziario di maggiore prossimità per una delle parti, sicché, ove essa indichi, come foro esclusivo, quello in cui ha sede uno dei contraenti, avente natura di società, al momento della proposizione della domanda, tale pattuizione è sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche previsto dall'art. 19 c.p.c., pur eliminando la competenza alternativa di ogni altro giudice (Sez. 6 - 2, n. 18724 del 27 luglio 2017). 2.c) Il dato processuale rilevante, nel caso di specie, è appunto costituito dal fatto che, al momento della domanda, l’unica controparte della Mastropaolo era la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., giacché la fusione per incorporazione aveva estinto la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in un periodo precedente (Sez. U., n. 21970 del 30 luglio 2021). Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrent e è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorsoe dichiara la competenza del Tribunale di Verona . Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., liquidate in € 200,00 per esborsi edin € 2.000 ( duemila ) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrent e è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, c
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