CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 gennaio 2026
Cassazione n. 08309/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria con conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Maria [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], c on la quale si è insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’8 luglio2025 con cui la Corte di Appello di ReggioCalabria, ha confermato la sentenza del 2 ot t obre 2020 con la quale il Tribunale di P almi lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen. 2. Il ricorrente, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 161, 178, 179, 429 cod. proc. pen. conseguente alla mancata notifica del decreto di fissazione del giudizio di a pp ello al su o difensore di fiducia. La difesa ha evidenziato cometale decreto di fissazione, a causa di una omonimia, sia stato notificato ad un avvocato diverso da quello nominato dall’imputato quale su o difensore di fiducia; in particolare la c ancelleria della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inviato la Pec contenente il decreto di fissazione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( classe 1970 ) anziché all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , difensore di fiducia nonché domiciliatario dello [OSCURATO:PERSONA] con conseguente nullitàdella notifica e della sentenza di appello. Tali circostanze sarebbero desumibili con certezza dalla lettura della sentenza di primo grado, dell’atto di appello con allegata elezione di domicilio proposto dal difensore di fiducia dell’imputato, della notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello effettuata nei confronti del diverso difensore, della comunicazione ricevuta in data 4 luglio 2025 dalla cancelleria della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] con cui l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di non essere difensore di fiducia dello [OSCURATO:PERSONA], della notifica della sentenza di appello ricevuta in data 09 luglio 2025 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore di fiducia dell’imputato avrebbe, pertanto, avuto contezza della fissazione del giudizio di appello solo in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello con conseguente violazione del diritto di difesa; in particolare la mancata notifica del decreto di fissazionedel giudizio innanzi alla Corte territoriale avrebbe impedito al ricorrente di avanzare richiesta di trattazione orale, di presentare motivi aggiunti e memorie conclusive ovvero di rinunciare all’impugnazione. 3. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono. L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali(vedi Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01), comprova che: • in data 17 ottobre 2020, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Palmi, ha condannato il suo assistito in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen. ; unitamente all’atto di appello è stata prodotta elezione di domicilio con indica zione della sede dello studio e dell’ indirizzo Pec per le notifiche ( ); • I l decreto di fissazione del giudizio di appello è stato notificato all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], classe 1970,mediante invio del decreto alla casella di posta elettronica ; • in data 4 luglio 2025 , l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato di aver ricevuto la menzionata notifica ma di non essere mai stato nominato difensore di fiducia daAntonio [OSCURATO:PERSONA] ; • in data 8 luglio 2025 , il giudizio di appello si è svolto con le forme di rito cartolare sul presupposto della mancata presentazione di richiesta di trattazione orale; • in data 09 luglio 2025, la sentenza di appello veniva notificata all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] mediante invio alla casella di posta elettronica . Ne consegue che il decreto di fissazione del giudizio di appello non è stato notificato al difensore di fiducia del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] ma ad altro difensore , omonimo del patrono nominato da Ant o ni o [OSCURATO:PERSONA]. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio di appello determina una nullità assoluta qualora, come nel caso di specie, il difensore di fiducianon abbia partecipato al giudizio con conseguente lesione sostanziale ed inemendabile lesione del diritto di difesa (vediSez. U., n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 1 n. 20449 del 28/03/2014, Rv. 259614-01; da ultimo Sez. 4, n. 5866 del 18/01/2022, Scielzo, non massimata; Sez. 6, n. 2391 del 03/12/2021, Monteleone, non massimata). 4. In applicazione di tale principiodi diritto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio , disponendo la trasmissione degli atti a d altra sezionedella Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizi o. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra sezionedella Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] per il