Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10499/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché: - il primo motivo su limita a chiedere una rivalutazione circa la sufficienza delle prove necessarie a giungere ad un giudizio di responsabilità per l'assenza dal domicilio che era contestata all'imputato, quale violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione cui era sottoposto, rivalutazione che è preclusa in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); - il secondo motivo da un lato è privo di idoneità a disarticolare la motivazione della sentenza impugnata sul giudizio di responsabilità aggredendo uno solo degli elementi di prova a carico, dall'altro non risulta essere stato proposto nell'atto di appello ed incorre, quindi, nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 febbrai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché: - il primo motivo su limita a chiedere una rivalutazione circa la sufficienza delle prove necessarie a giungere ad un giudizio di responsabilità per l'assenza dal domicilio che era contestata all'imputato, quale violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione cui era sottoposto, rivalutazione che è preclusa in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); - il secondo motivo da un lato è privo di idoneità a disarticolare la motivazione della sentenza impugnata sul giudizio di responsabilità aggredendo uno solo degli elementi di prova a carico, dall'altro non risulta essere stato proposto nell'atto di appello ed incorre, quindi, nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbrai
Sentenza Cassazione n. 10499/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris