CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32346/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Procuratore generale presso la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 16/11/2020 esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminata la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale e per l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Perugia il 14 gennaio 2019 nei confronti di La R acca Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], ha assolto gli imputati dal delitto di minaccia grave nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste e ha confermato la sentenza di condanna nei confronti del solo Kokomani per il delitto di cui agli articoli 477 e 482 cod. pen rideterminando nei confronti di quest'ultimo la pena inflitta per il reato di cui al capo B) in mesi 10 di reclusione. 2. Ricorre il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia avverso la sentenza limitatamente alla parte in cui, riformando la sentenza di condanna di primo grado, ha assolto il Kokomani dal delitto di minaccia grave. Precisa il Procuratore di ricorrere solo con riferimento alla posizione del Kokomani poiché mentre nei confronti dell'altro coimputato il reato si è estinto per prescrizione, l'effetto estintivo non è ancora maturato nei confronti del Kokomani attesa la contestazione della recidiva pluriaggravata. Articola, quindi, un unico motivo di ricorso con cui lamenta la mancanza illogicità e contraddittorietà della motivazione di assoluzione. 3. Avverso la sentenza ricorre anche [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi di ricorso. Il ricorrente è stato condannato, come si legge nella motivazione della sentenza di primo grado, per avere contraffatto la patente di guida albanese «esibita agli agenti della questura di Perugia e riportante le sue generalità e la sua effige fotografica, apparentemente rilasciata dalle autorità albanesi in suo favore, documento tuttavia risultato del tutto contraffatto poiché sprovvisto degli elementi di sicurezza, la banda verticale olografica non era riflettente, ma riprodotta con una semplice stampa e !a didascalia esplicativa apposta sul retro del documento appariva stampata in modo grossolano ed illeggibile. Peraltro gli agenti operanti avevano potuto accertare anche che il Kokomani risultava soggetto privo di patente di guida perché mai conseguita». 3. Il ricorrente, con il primo motivo proposto a norma dell'articolo 606, comma uno, lett. b) ed e) cod. proc. pen., lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere questa ritenuto integrato l'elemento soggettivo sulla scorta della sola considerazione che la patente di guida conteneva la fotografia dell'imputato e ciò in totale spregio delle decisioni di legittimità secondo cui «ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di falso è necessario e sufficiente il dolo generico che, tuttavia, non è un dolus in re in quanto l'elemento soggettivo deve essere rigorosamente provato dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente perché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo». 4. Con il secondo motivo di ricorso, proposto anch'esso a norma dell'articolo 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., censura la decisione che ha negato la concessione delle attenuanti generiche omettendo di valutare una serie di elementi quali la particolare tenuità della condotta e la non abitualità e sistematicità della stessa. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Con riferimento al ricorso del Procuratore generale deve premettersi che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimil:à quello secondo cui sono inammissibili tutte le doglianze che hanno riguardo alla persuasività inadeguatezza, mancanza di rigore e di puntualità e la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni di fatto per giungere a conclusioni differenti in ordine all'attendibilità, alla credibilità, allo spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Alla luce di questo principio deve leggersi il ricorso formulato dal Procuratore della Repubblica che è da ritenersi inammissibile attesa la non manifesta illogicità della sentenza impugnata che fa propria una diversa versione e interpretazione dei fatti rispetto a quella proposta dal Pubblico Ministero, negando la prevalenza di taluni elementi probatori piuttosto che ad altri, ma fondando il proprio ragionamento non su affermazioni apodittiche o illogiche bensì tracciando il proprio percorso logico con chiarezza e pervenendo alla conclusione di non poter attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. In tale situazione, anche se astrattamente è formulabile un'ipotesi alternativa, al giudice di legittimità non è consentito annullare la decisione che segue un percorso logico che si fonda su una serie di rilevate incongruenze e illogicità della sentenza di primo grado che non hanno consentito, per l'appunto, alla Corte di appello di confermare la condanna dell'imputato per il delitto di minaccia grave al di là di ogni ragionevole dubbio. 2. Parimenti inammissibile è il ricorso avanzato dall'imputato. 2.1. Anche in questo caso nessuna illogicità è da ravvisarsi nella motivazione della Corte d'appello che, nel confermare la sentenza di primo grado in parte qua, ha logicamente ritenuto raggiunta la prova della partecipazione dell'imputato alla formazione del documento contraffatto sulla scorta della ovvia considerazione che, essendo la foto apposta nel documento quella dell'imputato ) che tale documento ha utilizzato, verosimilmente o è stato lui stesso ad apporre la foto sulla patente o l'ha fornita al falsificatore. 2.2. Parimenti inammissibile è l'ultimo motivo di ricorso posto che le attenuanti generiche, come risulta dalla sentenza di appello, sono state richieste in sede di gravame, solo per il reato di minaccia in relazione al quale, però, è stata resa sentenza di assoluzione. Il ricorrente contesta solo genericamente tale assunto di talché la censura non può che considerarsi inammissibile per difetto di specificità. 3. Atteso l'esito del giudizio, [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato al pagamento delle spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 1815 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma cli euro 3000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 17 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente A