CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2024
Cassazione n. 31095/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 16188/2023 - Rel. Borrelli - Ud. 08.07.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di falso di cui agli artt. 482, 477 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine all'omessa valutazione, da parte della Corte di merito, dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, è manifestamente infondato, atteso che - non avendo il difensore dell'imputato depositato istanza di trattazione orale con conseguente fissazione di udienza cartolare - non poteva essere chiesto il suddetto rinvio per legittimo impedimento, non essendo prevista la comparizione personale del difensore. Considerato che la necessità di richiedere la trattazione orale nel giudizio di appello discende dall'art. 23-bis, commi 1 e 4 d.l. 137 2020 convertito con I. 176 del 2020, donde alcun avviso era dovuto da parte della Cancelleria. Rilevato, inoltre, quale ulteriore e concorrente causa di inammissibilità del ricorso, che il medesimo non è corredato dalla dichiarazione o elezione di domicilio prevista a pena di inammissibilità dall'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. e dal mandato ad impugnare di cui all'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso