CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 14097/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4958-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 177, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1033/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], davanti al Tribunale di Bergamo, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di euro 31.829,05, conseguenti alle infiltrazioni provenienti dallo scarico del bagno dell'appartamento sovrastante, di proprietà del convenuto. Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e l'autorizzazione alla chiamata in manleva di due società di assicurazioni. Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, il Tribunale \JU-i accolse in parte la domanda e condannò il convenuto al risarcimento dei danni liquidati nella somma di euro 6.959,85, oltre rivalutazione e interessi e con il carico delle spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata dall'attore chiedendo il risarcimento del maggior danno e la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 24 giugno 2019, ha rigettato l'appello, condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Le società assicuratrici non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. Ric. 2020 n. 04958 sez. M3 - ud. 09-03-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, prirno comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in tema di imposta cedolare secca in materia di locazione. Sostiene il ricorrente che il Tribunale, nell'esaminare la domanda di risarcimento del lucro cessante conseguente agli importi che egli avrebbe potuto conseguire con la locazione dell'immobile danneggiato, ha decurtato il risarcimento della misura del 40 per cento; riduzione che sarebbe arbitraria, perché col sistema della imposta cedolare secca il ricorrente avrebbe potuto optare per una tassazione nella misura del 21 per cento, per cui la Corte d'appello avrebbe dovuto accogliere la richiesta di riconoscimento di un danno ulteriore. 1.1. Il motivo è inammissibile. Osserva la Corte che il ricorrente non ha dato conto di aver posto la questione in appello negli stessi termini di cui al ricorso. La censura stessa, del resto, è generica, essendosi limitato l'Esposito ad affermare che (<avrebbe potuto optare per il pagamento di una fiscalità assai inferiore», senza dimostrare in alcun modo di aver effettivamente avuto tale intenzione. È appena il caso di rilevare, inoltre, che la stessa sentenza dà atto che il danno da mancata locazione era limitato all'anno 2010, periodo in cui la c.d. cedolare secca ancora non era stata istituita; né il ricorso indica le ragioni per le quali la nuova normativa sarebbe stata applicabile nella specie. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di una prova decisiva, in ordine alla mancata rifusione delle spese condominiali. Ric. 2020 n. 04958 sez. M3 - ud. 09-03-2022 -3- Secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere non sufficiente a fini di prova il documento indicato col n. 17. 2.1. Il motivo è inammissibile, perché la sentenza impugnata ha affermato che da quel documento risultavano solo gli esborsi a titolo di spese straordinarie, mentre non erano provate le spese ordinarie. La censura lamenta quindi un omesso esame che non sussiste, perché il documento è stato, appunto, esaminato; d'altro canto, esso sollecita in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi, perché la sentenza avrebbe errato nel respingere la domanda di risarcimento del danno conseguente agli interventi di muratura ed alle somme dovute per la videoispezione e la consulenza tecnica di parte. Rileva il ricorrente che dalla documentazione in atti risultava la prova dell'esborso di euro 1.050 per attività di muratura e di ulteriori spese per la videoispezione e per il pagamento del compenso del consulente di parte. 3.1. Il motivo è inammissibile per due concorrenti ragioni. Da un lato, perché è prospettato in modo non autosufficiente, facendo riferimento ad una serie di atti e documenti indicati in modo generico, senza specificare se e dove essi siano stati messi a disposizione della Corte; dall'altro perché tende chiaramente al riesame del merito. 4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.55. Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del Ric. 2020 n. 04958 sez. M3 - ud. 09-03-2022 -4- ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi curo 2.500, di cui curo 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 9 marzo 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]