CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05872/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 gennaio 1970. avverso la sentenza della Corte di appello di Messina dell'8 ottobre 2021. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta/sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Messina ha rigettato l'appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] dando integrale conferma dalla sentenza del Tribunale locale con la quale il predetto è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia perchè responsabile del reato di oltraggio ex art 341-bis cod. pen. 2. Propone ricorso la difesa dell'imputato e lamenta violazione di legge in relazione all'art. 341-bis cod. pen. perché la condotta illecita del ricorrente, ritenuta lesiva dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale nell'occasione denigrato non sarebbe stata realizzata in presenza di più persone, non potendosi considerare, a tale fine, i familiari dell'imputato e gli altri colleghi della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della censura sulla quale riposa. 2. E' pacifico in fatto che i familiari dell'imputato presenti al momento della condotta contestata fossero più di due. Ciò premesso, la circostanza che questi ultimi fossero legati da vincoli familiari con il prevenuto è indifferente rispetto al riscontro del requisito della pubblicità dell'offesa, messo in discussione dal ricorso, perché non in grado di influire sulla sussistenza della lesione inferta ai beni giuridici (onore del pubblico ufficiale e prestigio della istituzione che rappresenta) tutelati dalla fattispecie incriminatrice ascritta al ricorrente, destinata comunque a concretarsi. Il requisito della pluralità di persone alla cui presenza deve svolgersi la condotta oltraggiosa deve infatti ritenersi integrato laddove la condotta oltraggiosa venga percepita o risulti comunque percepibile da (almeno due) persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili") ovvero da ( più) persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio che funge da scaturigine della condotta oltraggiosa posta in essere dall'agente. E' indispensabile, quindi, che il contegno oltraggioso sia in grado di raggiungere persone estranee non soltanto ai pubblici ufficiali direttamente investiti dalle offese, ma anche alle pubbliche funzioni in corso di svolgimento, atteso che solo in tali condizioni può crearsi il pericolo apportato alla considerazione sociale del soggetto qualificato attinto dal contegno oltraggioso e all'autorevolezza della pubblica amministrazione. Aspetti, questi, all'evidenza non messi in crisi dalla natura dei rapporti occorsi tra il prevenuto e i soggetti, presenti al fatto, resi partecipi della condotta oltraggiosa, in tal modo veicolata pubblicamente. Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue da cui derivano anche le pronunce ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell