CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26779/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria con conclusioni e nota spese della parte civile; rilevato che il primo e secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen., costituiscono la mera riproposizione dei motivi d'appello, tecnica redazionale non consentita in Cassazione, che non è un terzo giudice del merito; riproporre per l'ennesima volta la valutazione delle prove, contestare sotto il profilo della congruità, erroneità, financo ragionevolezza, l'analisi del fatto ed il risultato cui è giunto il giudice di merito nell'interpretazione del fatto, è inammissibile in questa sede, se la doglianza non rientra in una delle sole tre categorie (mancanza, contraddittorietà e manifesta - e non 'mera' - illogicità) in grado di elevare la critica alla motivazione in un giudizio sulla legittimità della stessa. Tutto il resto è merito, e a questa Corte non interessa (non deve interessare) affatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese della parte civile, per la tardività della memoria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ANaA- 5(.62Q.,2 5pese c=1„( p9 rt2 cu.2 Così deciso, il 17 giug