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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 23065/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 37354 del 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in concordato preventivo, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] e del liquidatore giudiziale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; c6-f - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino 116, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente al ricorso incidentale - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 7069 del 2018, depositata 1'8 novembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ottenne dal Tribunale di Tivoli, Sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la somma di euro 56.810,25.

Tale decreto aveva come fondamento il contratto di fideiussione a prima richiesta, stipulato in data 10 dicembre 1998, col quale il Beligni si era costituito garante fino alla somma di lire 110 milioni, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in favore della società Europrofumerie, alla quale era poi succeduta la società [OSCURATO:PERSONA].

Nell'atto di fideiussione il Beligni aveva rinunciato sia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale sia ad avvalersi delle condizioni di cui all'art. 1957 cod. civ., con conseguente venire meno dell'obbligazione di garanzia solo in presenza di estinzione delle obbligazioni delle signore Fiocchetti e Anselmi.

La creditrice, inoltre, aveva sostenuto che queste ultime avevano costituito fra di loro la società [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva concluso un contratto di affiliazione commerciale con la società [OSCURATO:PERSONA].

Avverso il decreto ingiuntivo propose opposizione il Beligni, ponendo una serie di eccezioni preliminari e sostenendo, in particolare, che la sua obbligazione di garanzia era da considerare venuta meno ai sensi dell'art.1956 cod. civ., poiché la società creditrice, pur essendo a conoscenza delle ormai deteriorate condizioni economiche delle debitrici, aveva continuato a fare loro credito senza informare il fideiussore, in tal modo determinandone la liberazione ai sensi della norma suindicata.

Si costituì in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e chiedendo altresì che il Tribunale desse atto, in via incidentale, che la Anselmi era responsabile illimitatamente per il debito di cui alle cambiali che erano state allegate a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo.Intervenne in causa in via autonoma [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti e sostenendo la falsità della firma di girata apparentemente da lei apposta sulle cambiali suindicate.

Il Tribunale fece svolgere una c.t.u. all'esito della quale risultò la non autenticità della firma apposta dall'Anselmi; indi, con sentenza definitiva, accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo, dichiarò inammissibile la domanda proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Anselmi e condannò la parte opposta alla rifusione delle spese di lite, in favore sia dell'opponente Beligni che della interveniente Anselmi.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla società [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d'appello di Roma, con sentenza dell'8 novembre 2018, ha accolto in parte il gravame e, in riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Beligni, che ha condannato alla rifusione delle spese del doppio grado in favore dell'appellante; ha invece confermato la decisione del Tribunale in ordine all'inammissibilità della domanda proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Anselmi, condannando l'appellante alla rifusione, in favore di quest'ultima, delle ulteriori spese del grado.

2.1. Ha osservato la Corte territoriale che ai fini della liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 cod. civ. occorrono due elementi, costituiti dalla concessione di un ulteriore finanziamento, successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore, e dalla consapevolezza del creditore del mutamento delle preesistenti condizioni.

Nessuno di tali elementi sussisteva nel caso in esame.

Ed infatti, ha rilevato la Corte romana, le agevolazioni concesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] alla debitrice società [OSCURATO:SOCIETA]. (rinnovo delle ricevute bancarie insolute e successiva richiesta di emissione di cambiali) erano da considerare rientranti nella normale consuetudine commerciale e riguardavano, comunque, solo una parte dei pagamenti complessivi dovuti dalla società debitrice.Esaminando, infatti, i prospetti contabili prodotti dall'appellante, «mai contestati specificamente dalla parte appellata», risultava che l'insolvenza complessiva addebitabile alla società [OSCURATO:SOCIETA]. era pari all'8 per cento del fatturato complessivo, pari cioè ad una frazione di per sé non significativa «di un peggioramento progressivo e inesorabile delle condizioni economiche del debitore».

La società debitrice aveva continuato ad effettuare pagamenti, nello stesso anno dell'insolvenza, per la somma di euro 362.599, anche con cambiali andate a buon fine, per cui non sussisteva quella situazione di dissesto conosciuta dal creditore e utilizzata per fare credito al debitore senza autorizzazione del fideiussore; tanto più che il Beligni aveva prestato la garanzia quando l'attività di impresa non era ancora cominciata, per cui non poteva lamentare il peggioramento delle condizioni rispetto al momento iniziale di attività dell'impresa garantita.

La Corte d'appello ha concluso nel senso che non era ravvisabile un comportamento contrario alla buona fede da parte del creditore, tanto più che la società creditrice non aveva dimostrato che le forniture erano state eseguite dalla società [OSCURATO:PERSONA] nella consapevolezza che la società affiliata non avrebbe potuto pagarle.

2.2. La sentenza impugnata, infine, ha respinto il quinto motivo di appello, rilevando che la domanda avanzata dalla società [OSCURATO:PERSONA] contro la Anselmi, e ritenuta inammissibile, era all'origine della costituzione in giudizio di quest'ultima, per cui correttamente il giudice di primo grado aveva posto le spese di lite a carico della parte soccombente (cioè la società appellante).

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma propone ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi.

Resiste la società [OSCURATO:PERSONA] con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso al ricorso incidentale della società [OSCURATO:PERSONA].La società [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 1956 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte d'appello avrebbe errato nell'escludere il diritto del fideiussore alla liberazione.

Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe fondato la decisione basandosi in via esclusiva sulla documentazione prodotta dalla parte appellante soltanto nel giudizio di secondo grado.

Sussisterebbe, perciò, una violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., perché i prospetti contabili sarebbero stati prodotti tardivamente dall'appellante e detta documentazione era stata contestata dall'odierno ricorrente.

La prova della fondatezza delle proprie ragioni non sarebbe stata, quindi, fornita dalla società appellante, nonostante l'appellato avesse espressamente richiesto l'esibizione della contabilità.

Quanto alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1956 cod. civ., il ricorrente ritiene che erroneamente la Corte d'appello ne abbia escluso l'applicazione.

Risultava dalla citata documentazione, infatti, che la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva peggiorato la sua situazione patrimoniale e di tale aggravamento era consapevole la società [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere, inoltre, che la firma apparentemente posta sulle cambiali depositate a fondamento del decreto ingiuntivo era risultata apocrifa, per cui la società creditrice era a conoscenza dell'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche della parte debitrice.

Il fatto, poi, che la fideiussione sottoscritta dal ricorrente fosse a prima richiesta non escludeva, secondo il Beligni, l'applicabilità dell'invocato art. 1956 cit.; e la liberazione del fideiussore doveva essere riconosciuta a causa della mancanza di comunicazioni atte a rendere edotto il Beligni delle intervenute ridotte capacità patrimoniali delle parti garantite.

1.1. Il motivo contiene due censure.1.2.

La prima ha ad oggetto la presunta violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. ed è inammissibile prima ancora che infondata.

Il ricorrente, infatti, non indica dove e quando abbia contestato la presunta tardività di produzione della documentazione contabile sulla quale la Corte d'appello ha fondato la sua valutazione; la sentenza impugnata, anzi, ha dichiarato espressamente che i prospetti contabili non erano stati mai contestati specificamente, il che porta a ritenere la censura inammissibile, dal momento che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto dimostrare, ove tardiva produzione vi fosse stata, di aver eccepito l'inammissibilità davanti alla Corte d'appello, cosa che non risulta avvenuta (o, almeno, il ricorrente non ne dà conto in alcun modo).

Senza contare, ad abundantiam, che sono esatte le osservazioni della difesa della parte controricorrente, la quale ha evidenziato anche la contraddittorietà di questa linea difensiva (p. 15 del controricorso).

Quanto al merito, cioè al contenuto dei documenti in contestazione, rileva la Corte che essi sono stati esaminati dal giudice di appello che ha tratto la convinzione, come si è detto, che dall'analisi della situazione contabile risultava che l'insolvenza complessiva addebitabile alla società [OSCURATO:SOCIETA]. era pari all'8 per cento del fatturato complessivo; il che significa che la documentazione era tale da consentire un'esatta ricostruzione della situazione debitoria, contrariamente a quanto il ricorrente rileva quando afferma che essa conterrebbe solo «una serie di numeri sconnessi e incontrollabili» (p. 23 del ricorso).

1.3. La seconda censura ha ad oggetto la presunta violazione dell'art.1956 cod. civ. ed è inammissibile per certi aspetti e comunque infondata.

Giova premettere che la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato, con un principio al quale l'odierna pronuncia intende dare continuità, che il fideiussore che intenda far valere l'esclusione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 1956 cit. deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate (sentenze 22 maggio 2003, n. 8040, e 17 novembre 2016, n. 23422).

Egli, cioè, deve dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.

La sentenza impugnata, nella specie, ha affermato che l'insolvenza della società debitrice era contenuta in misura dell'otto per cento del fatturato complessivo e questa circostanza non è stata, in effetti, contestata nel ricorso se non con generiche affermazioni finalizzate ad ottenere un riesame del merito.

Analogamente, la sentenza impugnata ha stabilito che il semplice dilazionamento dei pagamenti non era indice, nella specie, data la natura del rapporto intercorso tra le parti, di applicabilità dell'art. 1956 cit., a meno che il fideiussore non avesse dimostrato che il creditore aveva continuato a fornire la merce nella consapevolezza che il debitore non avrebbe potuto pagarla; ma questa prova, secondo la sentenza, il Beligni non si era neppure offerto di fornirla.

Consegue da ciò che la sentenza impugnata è in linea con la giurisprudenza di questa Corte e che le argomentazioni censorie contenute nel motivo in esame non sono in grado di superare la ratio decidendi della sentenza impugnata.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 163, n. 4), cod. proc. civ., degli artt. 1937 e 1956 cod. civ., degli artt. 342, 345 e 633 cod. proc. civ. e degli artt. 1 e ss. della legge cambiaria.

Sostiene il ricorrente che la società creditrice aveva fondato la sua pretesa nel giudizio di primo grado non sul contratto di fideiussione, bensì sulle cambiali rimaste insolute e protestate.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stato accertato in primo grado che la firma apposta sotto le cambiali era falsa.

Nel giudizio di appello la società [OSCURATO:PERSONA], mutando la prospettazione giuridica della sua domanda, aveva fatto valere la fideiussione stipulata dal Beligni.

Ne consegue che la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare il mutamento della causa petendi e concludere per la conferma della sentenza di primo grado; una volta accertato infatti, che la sottoscrizione delle cambiali era falsa, il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare la sussistenza dei requisiti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo, non potendo lo stesso fondarsi su quelle cambiali.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Rileva il Collegio, innanzitutto, che dal testo della sentenza impugnata (e dallo stesso ricorso) risulta in modo evidente che il decreto ingiuntivo a base della presente causa fu emesso assumendo come titolo il contratto di fideiussione, mentre la presenza dei titoli cambiari la cui sottoscrizione si sarebbe poi rivelata falsa fu utilizzata solo ai fini della provvisoria esecuzione.

Il ricorrente si limita ad un'affermazione generica, ma non dimostra in alcun modo che il decreto ingiuntivo avesse come suo fondamento le cambiali; non pare essere mai stato in discussione, infatti, né il ricorrente dà conto di aver posto il problema in sede di merito, che il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base del contratto di fideiussione.

Qualora ci fosse stato in appello un mutamento della causa petendi da parte della società appellante, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto prontamente eccepirlo, cosa che non risulta essere avvenuta.

O, almeno, il ricorrente non ne dà conto, per cui la questione si presenta anche come nuova e, perciò, inammissibile; senza contare che il controricorso fornisce una serie di ulteriori indicazioni in fatto per sostenere che le cambiali furono utilizzate solo per ottenere la clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

3. Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. del d.m. n. 127 del 2004 e del d.m. n. 55 del 2014, per erronea liquidazione delle spese di lite.

Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe dovuto liquidare le spese del giudizio di primo grado secondo quanto stabilito dal decreto n. 127 del 2004 applicabile nella specie ratione temporls.

Poiché nella specie il giudizio di primo grado si era concluso nel 2013 la Corte d'appello non avrebbe potuto applicare le tariffe previste dal decreto n. 55 del 2014.

3.1. Il motivo, per certi aspetti inammissibile, è privo di fondamento.

Osserva la Corte, innanzitutto, che esso non dà conto, se non in modo del tutto generico, delle ragioni per le quali l'applicazione del d.m. n. 127 del 2004 sarebbe più vantaggiosa per il ricorrente.

Ma, anche lasciando in disparte tale ragione di inammissibilità, la Corte rileva che il motivo è infondato, perché la giurisprudenza citata (non correttamente) nel ricorso porta a conclusioni opposte rispetto a quelle che il ricorrente auspica.

Com'è noto, infatti, la sentenza 12 ottobre 2012, n. 17405, delle Sezioni Unite di questa Corte ha stabilito che i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate.

In linea con tale insegnamento, la giurisprudenza successiva ha chiarito, ai fini che qui interessano, che i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.

Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (così, tra le altre, le ordinanze 10 dicembre 2018, n. 31884, e 13 luglio 2021, n. 19989).

Nel caso di specie, quindi, la Corte d'appello, avendo riformato nel 2018 la sentenza di primo grado, ha correttamente liquidato i compensi professionali secondo il d.m. n. 55 del 2014, ancorché sopravvenuto, proprio perché l'attività professionale non poteva considerarsi completata nel momento in cui vi fu il mutamento del regime dei compensi.

4. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si lamenta omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 cod. proc. civ., in relazione alla condanna alle spese posta a carico della società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della parte interveniente Anselmi.

Sostiene la società ricorrente che la domanda proposta nei confronti della Anselmi è stata dichiarata inammissibile perché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'unico oggetto è costituito dalla fondatezza o meno della pretesa azionata col procedimento monitorio. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, era intervenuta in giudizio per sostenere la falsità della firma da lei apparentemente posta sotto le cambiali azionate col procedimento di ingiunzione; la ricorrente incidentale ricorda, però, di avere successivamente dichiarato, nel giudizio di primo grado, di non avere più interesse ad una pronuncia di condanna contro la Anselmi, per cui la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare questa rinuncia e compensare le spese tra la società [OSCURATO:PERSONA] e la Anselmi.

4.1. Ad avviso della Corte il ricorso incidentale è inammissibile.Ritiene il Collegio di dover dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale - non univoco, ma tuttavia di recente avallato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 29 ottobre 2020, n. 23903) - secondo cui le regole dell'impugnazione tardiva si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 cod. proc. civ., cui è anche soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale (ordinanza 24 agosto 2020, n. 17614).

Nel caso in esame è evidente come, rispetto al ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], il ricorso incidentale della società [OSCURATO:PERSONA] sia indipendente, avendo ad oggetto una questione del tutto diversa e una pretesa rivolta nei confronti di un'altra parte.

L'interesse al ricorso incidentale, in altri termini, non può dirsi sorto a causa della proposizione del ricorso principale e ciò comporta che il ricorso incidentale doveva essere proposto nel rispetto del termine di legge, a prescindere . dalla proposizione del ricorso principale.

Poiché la sentenza impugnata non risulta essere stata notificata, la ricorrente incidentale era tenuta ad impugnare nel rispetto del termine lungo, che, nella specie, era ratione temporis quello di un anno (art. 327 cod. proc. civ.); né il mancato rispetto di quest'ultimo può salvare dalla tardività per il solo fatto che il ricorso incidentale sia stato proposto rispettando i termini indicati dall'art. 370 del codice di rito.

Ne consegue che, essendo stata pubblicata la sentenza d'appello in data 8 novembre 2018 e facendo applicazione del termine lungo annuale, il ricorso incidentale, notificato il 15 gennaio 2020, è irrimediabilmente tardivo; senza che i termini del problema mutino per il fatto che la notifica del ricorso principale è avvenuta il 7 dicembre 2019.5.

In conclusione, è rigettato il ricorso principale, mentre il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nei confronti della società ricorrente incidentale la quale, a sua volta, va condannata alle spese in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; ciò in quanto il ricorso incidentale è stato proposto solo nei confronti di quest'ultima e notificato al Beligni solo per garantire l'integrità del contraddittorio.

La relativa liquidazione segue come da dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiarà inammissibile il ricorso incidentale, condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della ricorrente incidentale, liquidate in complessivi euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, e condanna la ricorrente incidentale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate anch'esse in complessivi euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 37354 del 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in concordato preventivo, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] e del liquidatore giudiziale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; c6-f - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino 116, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente al ricorso incidentale - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 7069 del 2018, depositata 1'8 novembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ottenne dal Tribunale di Tivoli, Sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la somma di euro 56.810,25. Tale decreto aveva come fondamento il contratto di fideiussione a prima richiesta, stipulato in data 10 dicembre 1998, col quale il Beligni si era costituito garante fino alla somma di lire 110 milioni, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in favore della società Europrofumerie, alla quale era poi succeduta la società [OSCURATO:PERSONA]. Nell'atto di fideiussione il Beligni aveva rinunciato sia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale sia ad avvalersi delle condizioni di cui all'art. 1957 cod. civ., con conseguente venire meno dell'obbligazione di garanzia solo in presenza di estinzione delle obbligazioni delle signore Fiocchetti e Anselmi. La creditrice, inoltre, aveva sostenuto che queste ultime avevano costituito fra di loro la società [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva concluso un contratto di affiliazione commerciale con la società [OSCURATO:PERSONA]. Avverso il decreto ingiuntivo propose opposizione il Beligni, ponendo una serie di eccezioni preliminari e sostenendo, in particolare, che la sua obbligazione di garanzia era da considerare venuta meno ai sensi dell'art.1956 cod. civ., poiché la società creditrice, pur essendo a conoscenza delle ormai deteriorate condizioni economiche delle debitrici, aveva continuato a fare loro credito senza informare il fideiussore, in tal modo determinandone la liberazione ai sensi della norma suindicata. Si costituì in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e chiedendo altresì che il Tribunale desse atto, in via incidentale, che la Anselmi era responsabile illimitatamente per il debito di cui alle cambiali che erano state allegate a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo.Intervenne in causa in via autonoma [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti e sostenendo la falsità della firma di girata apparentemente da lei apposta sulle cambiali suindicate. Il Tribunale fece svolgere una c.t.u. all'esito della quale risultò la non autenticità della firma apposta dall'Anselmi; indi, con sentenza definitiva, accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo, dichiarò inammissibile la domanda proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Anselmi e condannò la parte opposta alla rifusione delle spese di lite, in favore sia dell'opponente Beligni che della interveniente Anselmi. 2. La pronuncia è stata impugnata dalla società [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d'appello di Roma, con sentenza dell'8 novembre 2018, ha accolto in parte il gravame e, in riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Beligni, che ha condannato alla rifusione delle spese del doppio grado in favore dell'appellante; ha invece confermato la decisione del Tribunale in ordine all'inammissibilità della domanda proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Anselmi, condannando l'appellante alla rifusione, in favore di quest'ultima, delle ulteriori spese del grado. 2.1. Ha osservato la Corte territoriale che ai fini della liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 cod. civ. occorrono due elementi, costituiti dalla concessione di un ulteriore finanziamento, successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore, e dalla consapevolezza del creditore del mutamento delle preesistenti condizioni. Nessuno di tali elementi sussisteva nel caso in esame. Ed infatti, ha rilevato la Corte romana, le agevolazioni concesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] alla debitrice società [OSCURATO:SOCIETA]. (rinnovo delle ricevute bancarie insolute e successiva richiesta di emissione di cambiali) erano da considerare rientranti nella normale consuetudine commerciale e riguardavano, comunque, solo una parte dei pagamenti complessivi dovuti dalla società debitrice.Esaminando, infatti, i prospetti contabili prodotti dall'appellante, «mai contestati specificamente dalla parte appellata», risultava che l'insolvenza complessiva addebitabile alla società [OSCURATO:SOCIETA]. era pari all'8 per cento del fatturato complessivo, pari cioè ad una frazione di per sé non significativa «di un peggioramento progressivo e inesorabile delle condizioni economiche del debitore». La società debitrice aveva continuato ad effettuare pagamenti, nello stesso anno dell'insolvenza, per la somma di euro 362.599, anche con cambiali andate a buon fine, per cui non sussisteva quella situazione di dissesto conosciuta dal creditore e utilizzata per fare credito al debitore senza autorizzazione del fideiussore; tanto più che il Beligni aveva prestato la garanzia quando l'attività di impresa non era ancora cominciata, per cui non poteva lamentare il peggioramento delle condizioni rispetto al momento iniziale di attività dell'impresa garantita. La Corte d'appello ha concluso nel senso che non era ravvisabile un comportamento contrario alla buona fede da parte del creditore, tanto più che la società creditrice non aveva dimostrato che le forniture erano state eseguite dalla società [OSCURATO:PERSONA] nella consapevolezza che la società affiliata non avrebbe potuto pagarle. 2.2. La sentenza impugnata, infine, ha respinto il quinto motivo di appello, rilevando che la domanda avanzata dalla società [OSCURATO:PERSONA] contro la Anselmi, e ritenuta inammissibile, era all'origine della costituzione in giudizio di quest'ultima, per cui correttamente il giudice di primo grado aveva posto le spese di lite a carico della parte soccombente (cioè la società appellante). 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma propone ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi. Resiste la società [OSCURATO:PERSONA] con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso al ricorso incidentale della società [OSCURATO:PERSONA].La società [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 1956 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte d'appello avrebbe errato nell'escludere il diritto del fideiussore alla liberazione. Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe fondato la decisione basandosi in via esclusiva sulla documentazione prodotta dalla parte appellante soltanto nel giudizio di secondo grado. Sussisterebbe, perciò, una violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., perché i prospetti contabili sarebbero stati prodotti tardivamente dall'appellante e detta documentazione era stata contestata dall'odierno ricorrente. La prova della fondatezza delle proprie ragioni non sarebbe stata, quindi, fornita dalla società appellante, nonostante l'appellato avesse espressamente richiesto l'esibizione della contabilità. Quanto alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1956 cod. civ., il ricorrente ritiene che erroneamente la Corte d'appello ne abbia escluso l'applicazione. Risultava dalla citata documentazione, infatti, che la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva peggiorato la sua situazione patrimoniale e di tale aggravamento era consapevole la società [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere, inoltre, che la firma apparentemente posta sulle cambiali depositate a fondamento del decreto ingiuntivo era risultata apocrifa, per cui la società creditrice era a conoscenza dell'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche della parte debitrice. Il fatto, poi, che la fideiussione sottoscritta dal ricorrente fosse a prima richiesta non escludeva, secondo il Beligni, l'applicabilità dell'invocato art. 1956 cit.; e la liberazione del fideiussore doveva essere riconosciuta a causa della mancanza di comunicazioni atte a rendere edotto il Beligni delle intervenute ridotte capacità patrimoniali delle parti garantite. 1.1. Il motivo contiene due censure.1.2. La prima ha ad oggetto la presunta violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. ed è inammissibile prima ancora che infondata. Il ricorrente, infatti, non indica dove e quando abbia contestato la presunta tardività di produzione della documentazione contabile sulla quale la Corte d'appello ha fondato la sua valutazione; la sentenza impugnata, anzi, ha dichiarato espressamente che i prospetti contabili non erano stati mai contestati specificamente, il che porta a ritenere la censura inammissibile, dal momento che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto dimostrare, ove tardiva produzione vi fosse stata, di aver eccepito l'inammissibilità davanti alla Corte d'appello, cosa che non risulta avvenuta (o, almeno, il ricorrente non ne dà conto in alcun modo). Senza contare, ad abundantiam, che sono esatte le osservazioni della difesa della parte controricorrente, la quale ha evidenziato anche la contraddittorietà di questa linea difensiva (p. 15 del controricorso). Quanto al merito, cioè al contenuto dei documenti in contestazione, rileva la Corte che essi sono stati esaminati dal giudice di appello che ha tratto la convinzione, come si è detto, che dall'analisi della situazione contabile risultava che l'insolvenza complessiva addebitabile alla società [OSCURATO:SOCIETA]. era pari all'8 per cento del fatturato complessivo; il che significa che la documentazione era tale da consentire un'esatta ricostruzione della situazione debitoria, contrariamente a quanto il ricorrente rileva quando afferma che essa conterrebbe solo «una serie di numeri sconnessi e incontrollabili» (p. 23 del ricorso). 1.3. La seconda censura ha ad oggetto la presunta violazione dell'art.1956 cod. civ. ed è inammissibile per certi aspetti e comunque infondata. Giova premettere che la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato, con un principio al quale l'odierna pronuncia intende dare continuità, che il fideiussore che intenda far valere l'esclusione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 1956 cit. deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate (sentenze 22 maggio 2003, n. 8040, e 17 novembre 2016, n. 23422). Egli, cioè, deve dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche. La sentenza impugnata, nella specie, ha affermato che l'insolvenza della società debitrice era contenuta in misura dell'otto per cento del fatturato complessivo e questa circostanza non è stata, in effetti, contestata nel ricorso se non con generiche affermazioni finalizzate ad ottenere un riesame del merito. Analogamente, la sentenza impugnata ha stabilito che il semplice dilazionamento dei pagamenti non era indice, nella specie, data la natura del rapporto intercorso tra le parti, di applicabilità dell'art. 1956 cit., a meno che il fideiussore non avesse dimostrato che il creditore aveva continuato a fornire la merce nella consapevolezza che il debitore non avrebbe potuto pagarla; ma questa prova, secondo la sentenza, il Beligni non si era neppure offerto di fornirla. Consegue da ciò che la sentenza impugnata è in linea con la giurisprudenza di questa Corte e che le argomentazioni censorie contenute nel motivo in esame non sono in grado di superare la ratio decidendi della sentenza impugnata. 2. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 163, n. 4), cod. proc. civ., degli artt. 1937 e 1956 cod. civ., degli artt. 342, 345 e 633 cod. proc. civ. e degli artt. 1 e ss. della legge cambiaria. Sostiene il ricorrente che la società creditrice aveva fondato la sua pretesa nel giudizio di primo grado non sul contratto di fideiussione, bensì sulle cambiali rimaste insolute e protestate. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era stato accertato in primo grado che la firma apposta sotto le cambiali era falsa. Nel giudizio di appello la società [OSCURATO:PERSONA], mutando la prospettazione giuridica della sua domanda, aveva fatto valere la fideiussione stipulata dal Beligni. Ne consegue che la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare il mutamento della causa petendi e concludere per la conferma della sentenza di primo grado; una volta accertato infatti, che la sottoscrizione delle cambiali era falsa, il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare la sussistenza dei requisiti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo, non potendo lo stesso fondarsi su quelle cambiali. 2.1. Il motivo è inammissibile. Rileva il Collegio, innanzitutto, che dal testo della sentenza impugnata (e dallo stesso ricorso) risulta in modo evidente che il decreto ingiuntivo a base della presente causa fu emesso assumendo come titolo il contratto di fideiussione, mentre la presenza dei titoli cambiari la cui sottoscrizione si sarebbe poi rivelata falsa fu utilizzata solo ai fini della provvisoria esecuzione. Il ricorrente si limita ad un'affermazione generica, ma non dimostra in alcun modo che il decreto ingiuntivo avesse come suo fondamento le cambiali; non pare essere mai stato in discussione, infatti, né il ricorrente dà conto di aver posto il problema in sede di merito, che il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base del contratto di fideiussione. Qualora ci fosse stato in appello un mutamento della causa petendi da parte della società appellante, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto prontamente eccepirlo, cosa che non risulta essere avvenuta. O, almeno, il ricorrente non ne dà conto, per cui la questione si presenta anche come nuova e, perciò, inammissibile; senza contare che il controricorso fornisce una serie di ulteriori indicazioni in fatto per sostenere che le cambiali furono utilizzate solo per ottenere la clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. 3. Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. del d.m. n. 127 del 2004 e del d.m. n. 55 del 2014, per erronea liquidazione delle spese di lite. Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe dovuto liquidare le spese del giudizio di primo grado secondo quanto stabilito dal decreto n. 127 del 2004 applicabile nella specie ratione temporls. Poiché nella specie il giudizio di primo grado si era concluso nel 2013 la Corte d'appello non avrebbe potuto applicare le tariffe previste dal decreto n. 55 del 2014. 3.1. Il motivo, per certi aspetti inammissibile, è privo di fondamento. Osserva la Corte, innanzitutto, che esso non dà conto, se non in modo del tutto generico, delle ragioni per le quali l'applicazione del d.m. n. 127 del 2004 sarebbe più vantaggiosa per il ricorrente. Ma, anche lasciando in disparte tale ragione di inammissibilità, la Corte rileva che il motivo è infondato, perché la giurisprudenza citata (non correttamente) nel ricorso porta a conclusioni opposte rispetto a quelle che il ricorrente auspica. Com'è noto, infatti, la sentenza 12 ottobre 2012, n. 17405, delle Sezioni Unite di questa Corte ha stabilito che i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate. In linea con tale insegnamento, la giurisprudenza successiva ha chiarito, ai fini che qui interessano, che i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (così, tra le altre, le ordinanze 10 dicembre 2018, n. 31884, e 13 luglio 2021, n. 19989). Nel caso di specie, quindi, la Corte d'appello, avendo riformato nel 2018 la sentenza di primo grado, ha correttamente liquidato i compensi professionali secondo il d.m. n. 55 del 2014, ancorché sopravvenuto, proprio perché l'attività professionale non poteva considerarsi completata nel momento in cui vi fu il mutamento del regime dei compensi. 4. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si lamenta omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 cod. proc. civ., in relazione alla condanna alle spese posta a carico della società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della parte interveniente Anselmi. Sostiene la società ricorrente che la domanda proposta nei confronti della Anselmi è stata dichiarata inammissibile perché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'unico oggetto è costituito dalla fondatezza o meno della pretesa azionata col procedimento monitorio. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, era intervenuta in giudizio per sostenere la falsità della firma da lei apparentemente posta sotto le cambiali azionate col procedimento di ingiunzione; la ricorrente incidentale ricorda, però, di avere successivamente dichiarato, nel giudizio di primo grado, di non avere più interesse ad una pronuncia di condanna contro la Anselmi, per cui la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare questa rinuncia e compensare le spese tra la società [OSCURATO:PERSONA] e la Anselmi. 4.1. Ad avviso della Corte il ricorso incidentale è inammissibile.Ritiene il Collegio di dover dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale - non univoco, ma tuttavia di recente avallato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 29 ottobre 2020, n. 23903) - secondo cui le regole dell'impugnazione tardiva si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 cod. proc. civ., cui è anche soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale (ordinanza 24 agosto 2020, n. 17614). Nel caso in esame è evidente come, rispetto al ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], il ricorso incidentale della società [OSCURATO:PERSONA] sia indipendente, avendo ad oggetto una questione del tutto diversa e una pretesa rivolta nei confronti di un'altra parte. L'interesse al ricorso incidentale, in altri termini, non può dirsi sorto a causa della proposizione del ricorso principale e ciò comporta che il ricorso incidentale doveva essere proposto nel rispetto del termine di legge, a prescindere . dalla proposizione del ricorso principale. Poiché la sentenza impugnata non risulta essere stata notificata, la ricorrente incidentale era tenuta ad impugnare nel rispetto del termine lungo, che, nella specie, era ratione temporis quello di un anno (art. 327 cod. proc. civ.); né il mancato rispetto di quest'ultimo può salvare dalla tardività per il solo fatto che il ricorso incidentale sia stato proposto rispettando i termini indicati dall'art. 370 del codice di rito. Ne consegue che, essendo stata pubblicata la sentenza d'appello in data 8 novembre 2018 e facendo applicazione del termine lungo annuale, il ricorso incidentale, notificato il 15 gennaio 2020, è irrimediabilmente tardivo; senza che i termini del problema mutino per il fatto che la notifica del ricorso principale è avvenuta il 7 dicembre 2019.5. In conclusione, è rigettato il ricorso principale, mentre il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nei confronti della società ricorrente incidentale la quale, a sua volta, va condannata alle spese in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; ciò in quanto il ricorso incidentale è stato proposto solo nei confronti di quest'ultima e notificato al Beligni solo per garantire l'integrità del contraddittorio. La relativa liquidazione segue come da dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, dichiarà inammissibile il ricorso incidentale, condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della ricorrente incidentale, liquidate in complessivi euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, e condanna la ricorrente incidentale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate anch'esse in complessivi euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizion
Decreto Cassazione n. 23065/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris