CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 26044/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] , &Q (1-42— CCILA-CLO pe< "-q oet CXX.LTo )t c44 (,;,; -e, • ftst, 91.0 ) ì--ohho udito,91.térfStre -^ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 9 novembre 2022 il Tribunale di Roma - in procedura trattata ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen. - ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma il 19 settembre 2022, con la quale si rigettava la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia inframuraria in essere nei confronti dell'imputato. 2. Avverso detta ordinanza, con atto del 15 dicembre 2022 è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con atto del 27 febbraio 2023 H difensore, munito di procura speciale, ha rinunziato al ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione della sopravvenuta rinunzia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che si reputa equo quantificare nella misura di euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94/ comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen. . Così deciso