CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24621/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 3 marzo 2023 la Corte d'appello di Napoli, dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo A) dell'imputazione perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminava la pena inflitta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il giorno 2q novembre 2015 ad [OSCURATO:PERSONA] in complessivi anni 4 di reclusione ed C 400 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato di cui al capo B); che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla applicazione della recidiva di cui all'art. 99 cod. pen.; che con il secondo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con argomentazione priva di vizi logici o giuridici, ha rigettato l'invocata esclusione della recidiva dando rilievo al cospicuo numero di condanne già subite dall'imputato; che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello ha escluso l'applicazione delle circostanze attenuati generiche sulla scorta dei precedenti gravanti in capo al ricorrente ed alla intensità del dolo riscontrato nella condotta contestata che non può ritenersi mitigata dalle dichiarazioni confessorie rese dal prevenuto in quanto le stesse, intervenute solo in .sede di gravame e dopo la condanna riportata in primo grado non 1.11_0; ex appaionovdi un effettivo pentimento; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. D E POSI 1-Qtglt deci o in Roma, il 6 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]'CELLERIA I Consigl ere sterirre il Presi