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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 40973/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di SAN SEVEROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 581 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo, assolvendolo, invece, dal reato di minaccia sempre al medesimo contestato. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inattendibilità del teste a discarico fondata sul fatto che era stato contraddetto dall'imputato, quando, invece, la rilevata discrasia afferiva soltanto ad un particolare di ridotto rilievo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). [OSCURATO:PERSONA] di pace aveva dedotto l'inattendibilità del teste a discarico in quanto egli aveva riferito, contrariamente a quanto affermato dal medesimo imputato, che questi era sceso dalla moto, un dettaglio che non può ritenersi di scarso significato posto esso costituiva l'ineludibile presupposto della condotta del prevenuto che, appunto, sceso dal mezzo, si ea avvicinato alla persona offesa e l'aveva percosso.

Deve poi aggiungersi che il ricorso difetta anche di autosufficienza non essendo stata allegata copia delle deposizioni che si assumono erroneamente valutate. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. ,''----- ------Z "-‘ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di SAN SEVEROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 581 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo, assolvendolo, invece, dal reato di minaccia sempre al medesimo contestato. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inattendibilità del teste a discarico fondata sul fatto che era stato contraddetto dall'imputato, quando, invece, la rilevata discrasia afferiva soltanto ad un particolare di ridotto rilievo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). [OSCURATO:PERSONA] di pace aveva dedotto l'inattendibilità del teste a discarico in quanto egli aveva riferito, contrariamente a quanto affermato dal medesimo imputato, che questi era sceso dalla moto, un dettaglio che non può ritenersi di scarso significato posto esso costituiva l'ineludibile presupposto della condotta del prevenuto che, appunto, sceso dal mezzo, si ea avvicinato alla persona offesa e l'aveva percosso. Deve poi aggiungersi che il ricorso difetta anche di autosufficienza non essendo stata allegata copia delle deposizioni che si assumono erroneamente valutate. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. ,''----- ------Z "-‘ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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