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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04956/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06G8S40) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione dell'ingiusto profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico- giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685 — 01); peraltro, i giudici del merito a pag. 6 della sentenza impugnata nell'escludere l'attenuante, con motivazione congrua e priva di illogicità, hanno correttamente ritenuto che le complessive modalità del fatto sia sotto il profilo dell'oggettivo valore economico del bene sottratto, sia dalle particolari modalità di estrinsecazione della condotta (la persona offesa veniva afferrata al collo) portano senz'altro ad escludere l'applicazione dell'invocata attenuante; rilevato che, nulla aggiungendo le conclusioni della difesa in data 30/10/2024, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06G8S40) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione dell'ingiusto profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico- giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685 — 01); peraltro, i giudici del merito a pag. 6 della sentenza impugnata nell'escludere l'attenuante, con motivazione congrua e priva di illogicità, hanno correttamente ritenuto che le complessive modalità del fatto sia sotto il profilo dell'oggettivo valore economico del bene sottratto, sia dalle particolari modalità di estrinsecazione della condotta (la persona offesa veniva afferrata al collo) portano senz'altro ad escludere l'applicazione dell'invocata attenuante; rilevato che, nulla aggiungendo le conclusioni della difesa in data 30/10/2024, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i
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