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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05618/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo e per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1.RAGONE Nico ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confer- mato la decisione del Tribunale di Matera che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.95 D.P.R. 115/2002 e lo aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione documentale, alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa.

2. Esclusa la decisività della rinnovazione istruttoria mediante la escussione del commercialista del RAGONE, evidenziava che la rilevantis- sima discrasia tra i redditi certificati dal RAGONE come percepiti dal proprio nucleo familiare per l'anno 2012 (di poco superiori ad euro 4.000) e quelli accertati dagli organi della Guardia di Finanza (per quasi ero 100.000 deri- vanti dall'attività imprenditoriale agricola del RAGONE) risultava evidenziata da quanto attestato dal RAGONE nella dichiarazione rivolta all'ufficio di Sor- veglianza di Potenza, dagli accertamenti eseguiti dall'ufficio destinatario dell'istanza al patrocinio e su quanto acclarato dall'INPS.

Al contempo esclu- deva rilevanza fidefacente e dimostrativa alla documentazione prodotta dalla difesa di parte ricorrente in quanto priva di autenticazione e inidonea a for- nire prova dei costi sostenuti dal ricorrente con riferimento all'annata agri- cola di riferimento.

3. La difesa del RAGONE ha avanzato cinque motivi di ricorso.

Con il primo deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al rigetto della richiesta di integrazione istruttoria in quanto il commercialista del RA- GONE avrebbe potuto fornire un contributo essenziale e decisivo per rico- struire gli elementi passivi che avevano compensato gli asseriti ricavi dell'an- nata agricola di riferimento.

Con una seconda articolazione deduce difetto di motivazione e viola- zione di legge, anche in relazione alla valutazione della prova, laddove era stato riconosciuto l'elemento soggettivo del dolo in capo al RAGONE pure in presenza di rilevanti acquisizioni probatorie relative a dichiarazioni di terzi soggetti informati dei fatti, di contratti di affitto di fondi rustici, di dichiara- zioni provenienti dal commercialista SCARPONE, documeni:i del tutto disat- tesi dal giudice di appello, dai quali pure sarebbe emerso che le spese di gestione dell'attività agricola avevano superato i ricavi e che pertanto il RA- GONE del tutto correttamente aveva indicato un reddito molto modesto in relazione all'annata agricola 2012.Con una terza articolazione deduce violazione di legge e motivazione as- sente in relazione all'accertamento della responsabilità dell'imputato, trat- tandosi di motivazione che si era adagiata agli argomenti espressi dal giudice di primo grado e che aveva del tutto omesso di pronunciarsi sugli argomenti difensivi articolati dal RAGONE nei motivi di appello.

Con il quarto motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove aveva escluso la portata dimostrativa degli ele- menti apportati dalla difesa del ricorrente e aveva ricostruito i redditi dell'im- putato sulla base di criteri deduttivi e assertivi del tutto inidonei a fondare il giudizio di responsabilità del RAGONE in un giudizio penale.

Con una ultima articolazione deduce violazione di lege e vizio motivazionale in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generi- che. [OSCURATO:PERSONA] 1.Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto modulati in fatto, privi di confronto con la deci- sione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione.

La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con congrua motivazione logico giuridica. 1.1 Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risul- tato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

Ulteriore conseguenza della "doppia conforme" di condanna è che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evi- denza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispon- denza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al com- pendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L e altro, Rv. 27201801).

Nessuna di tali condizioni ricorre nella specie e a fronte di argomenti utilizzati per confermare la decisione impugnata sulla base di una serie di argomenti logici, dichiarativi ed oggettivi che, privi di contraddittorietà e di illogicità evidenti, non si prestano ad es- sere ulteriormente sindacati in sede di legittimità.

2. Il primo motivo ricorso si presenta manifestamente infondato.

Invero afferma il S.C. che l'art. 603, commi primo e terzo cod. proc. pen., prevede la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello so- lamente quando il giudice sia impossibilitato a decidere allo stato degli atti e ritenga indispensabile la prova richiesta.

La disposizione consente al giudice - nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un signifi- cato incerto - di ammettere la prova richiesta che venga ritenuta decisiva ed indispensabile, ossia che possa apportare un contributo considerevole ed utile al processo, risolvendo i dubbi o prospettando una soluzione differente (sez.3, n.21687 del 7.4.2004, Modi ed altro,Rv.228920; Sez.

U, n.12602 del 17 Dicembre 2015, Ricci, Rv. 266820).

La rinnovazione dell'istruzione di- battimentale nel giudizio di appello deve pertanto ritenersi una evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che im- pone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen. (sez.2, n. 41808 del 2.9.2013, Mongiardo, Rv.256968). 2.1 II giudice di appello ha logicamente rappresentato l'assenza di tale esigenza sulla base di una corretta lettura degli elementi acquisiti al pro- cesso, evidenziando le ragioni della propria scelta, evidenziando le risultanze degli accertamenti delegati dall'autorità giudiziaria che ha raccolto l'istanza e quanto comunicato dall'INPS, a fronte di assertiva e specifica deduzione difensiva in ordine agli ipotetici contributi dichiarativi del consulente Del RA- GONE. 3.11 secondo motivo di ricorso, oltre che ripropositivo di identica censura sviluppata in appello e disattesa con corretto argomentare logico giuridico, si limita a rimettere al giudice di legittimità una rinnovata valutazione delle risultanze di merito, in difetto di una specifica analisi censoria degli elementi reddituali dell'azienda del ricorrente rappresentati dalla Guardia di Finanza, nonché omettendo totalmente il confronto con gli argomenti posti a fonda- mento delle sentenze di merito che da un lato hanno focalizzato nell'anno 2012 il periodo di imposta di riferimento, a fronte di istanza depositata dal RAGONE nel Gennaio 2014 e dall'altra hanno riconosciuto la attendibilità dei dati reddituali accertati a seguito di incarico alla Guardia di Finanza e l'asso- luta equivocità e congetturalità degli elementi finanziari negativi introdotti dalla parte ricorrente attraverso apporti dichiarativi e documentali privi di rilevanza probatoria e di valore fidefacente.

4. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati in quanto generici, privi di confronto con gli argomenti della sentenza impu- gnata, del tutto carente di analisi censoria e sia pure della indicazione dei punti della sentenza e degli argomenti oggetto di impugnazione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).

Il ricorrente si limita genericamente a con- testare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art.95 d.P.R. n.115/2002 operando un rinvio per relationem ai motivi di impugna- zione in appello.

La sentenza si presenta invece lineare e congrua, non pre- senta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto ge- nerici e acritici. 4.1 Invero una volta confinato l'esame del giudice di appello a profili concernenti la materialità del fatto reato contestato al RAGONE, laddove nes- suna censura, neppure in appello, è stata sollevata in relazione all'imputa- zione soggettiva del reato, il motivo si pone in aperto contrasto con la giuri- sprudenza di legittimità secondo cui integrano il delitto di cui all'art.95 D.P.R. 115/2002 le false indicazioni e le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e in ogni altra dichia- razione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipen- dentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'am- missione al beneficio (sez.U, 27/11/2008, Infanti, Rv. 242152; sez. 4, 18/9/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264711; sez.4, n.8302 del 23 Novembre 2021, Co- lombo Daniano, Rv.282716), a prescindere dall'entità dello scostamento red- dituale accertato e dalla sua incidenza sul riconoscimento del beneficio.

5. In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di in- censuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489).

Il giudice distret- tuale ha indicato i precedenti penali del prevenuto quali espressione di ca- pacità criminale e perseveranza nel crimine, come ragione di esclusione del beneficio, in uno all'assenza di profili di nneritevolezza cui ancorare il benefi- cio.

A tale proposito il S.C. ha affermato che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172; sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv282693), né d'altro canto il ricorrente ha indicato in ricorso gli elementi positivi che il giudice distrettuale avrebbe omesso di ponderare.

6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende non ricorrendo ipotesi di esonero da responsabilità per assenza di colpa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo e per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1.RAGONE Nico ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confer- mato la decisione del Tribunale di Matera che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.95 D.P.R. 115/2002 e lo aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione documentale, alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa. 2. Esclusa la decisività della rinnovazione istruttoria mediante la escussione del commercialista del RAGONE, evidenziava che la rilevantis- sima discrasia tra i redditi certificati dal RAGONE come percepiti dal proprio nucleo familiare per l'anno 2012 (di poco superiori ad euro 4.000) e quelli accertati dagli organi della Guardia di Finanza (per quasi ero 100.000 deri- vanti dall'attività imprenditoriale agricola del RAGONE) risultava evidenziata da quanto attestato dal RAGONE nella dichiarazione rivolta all'ufficio di Sor- veglianza di Potenza, dagli accertamenti eseguiti dall'ufficio destinatario dell'istanza al patrocinio e su quanto acclarato dall'INPS. Al contempo esclu- deva rilevanza fidefacente e dimostrativa alla documentazione prodotta dalla difesa di parte ricorrente in quanto priva di autenticazione e inidonea a for- nire prova dei costi sostenuti dal ricorrente con riferimento all'annata agri- cola di riferimento. 3. La difesa del RAGONE ha avanzato cinque motivi di ricorso. Con il primo deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al rigetto della richiesta di integrazione istruttoria in quanto il commercialista del RA- GONE avrebbe potuto fornire un contributo essenziale e decisivo per rico- struire gli elementi passivi che avevano compensato gli asseriti ricavi dell'an- nata agricola di riferimento. Con una seconda articolazione deduce difetto di motivazione e viola- zione di legge, anche in relazione alla valutazione della prova, laddove era stato riconosciuto l'elemento soggettivo del dolo in capo al RAGONE pure in presenza di rilevanti acquisizioni probatorie relative a dichiarazioni di terzi soggetti informati dei fatti, di contratti di affitto di fondi rustici, di dichiara- zioni provenienti dal commercialista SCARPONE, documeni:i del tutto disat- tesi dal giudice di appello, dai quali pure sarebbe emerso che le spese di gestione dell'attività agricola avevano superato i ricavi e che pertanto il RA- GONE del tutto correttamente aveva indicato un reddito molto modesto in relazione all'annata agricola 2012.Con una terza articolazione deduce violazione di legge e motivazione as- sente in relazione all'accertamento della responsabilità dell'imputato, trat- tandosi di motivazione che si era adagiata agli argomenti espressi dal giudice di primo grado e che aveva del tutto omesso di pronunciarsi sugli argomenti difensivi articolati dal RAGONE nei motivi di appello. Con il quarto motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove aveva escluso la portata dimostrativa degli ele- menti apportati dalla difesa del ricorrente e aveva ricostruito i redditi dell'im- putato sulla base di criteri deduttivi e assertivi del tutto inidonei a fondare il giudizio di responsabilità del RAGONE in un giudizio penale. Con una ultima articolazione deduce violazione di lege e vizio motivazionale in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generi- che. [OSCURATO:PERSONA] 1.Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto modulati in fatto, privi di confronto con la deci- sione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con congrua motivazione logico giuridica. 1.1 Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risul- tato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ulteriore conseguenza della "doppia conforme" di condanna è che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evi- denza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispon- denza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al com- pendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L e altro, Rv. 27201801). Nessuna di tali condizioni ricorre nella specie e a fronte di argomenti utilizzati per confermare la decisione impugnata sulla base di una serie di argomenti logici, dichiarativi ed oggettivi che, privi di contraddittorietà e di illogicità evidenti, non si prestano ad es- sere ulteriormente sindacati in sede di legittimità. 2. Il primo motivo ricorso si presenta manifestamente infondato. Invero afferma il S.C. che l'art. 603, commi primo e terzo cod. proc. pen., prevede la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello so- lamente quando il giudice sia impossibilitato a decidere allo stato degli atti e ritenga indispensabile la prova richiesta. La disposizione consente al giudice - nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un signifi- cato incerto - di ammettere la prova richiesta che venga ritenuta decisiva ed indispensabile, ossia che possa apportare un contributo considerevole ed utile al processo, risolvendo i dubbi o prospettando una soluzione differente (sez.3, n.21687 del 7.4.2004, Modi ed altro,Rv.228920; Sez. U, n.12602 del 17 Dicembre 2015, Ricci, Rv. 266820). La rinnovazione dell'istruzione di- battimentale nel giudizio di appello deve pertanto ritenersi una evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che im- pone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen. (sez.2, n. 41808 del 2.9.2013, Mongiardo, Rv.256968). 2.1 II giudice di appello ha logicamente rappresentato l'assenza di tale esigenza sulla base di una corretta lettura degli elementi acquisiti al pro- cesso, evidenziando le ragioni della propria scelta, evidenziando le risultanze degli accertamenti delegati dall'autorità giudiziaria che ha raccolto l'istanza e quanto comunicato dall'INPS, a fronte di assertiva e specifica deduzione difensiva in ordine agli ipotetici contributi dichiarativi del consulente Del RA- GONE. 3.11 secondo motivo di ricorso, oltre che ripropositivo di identica censura sviluppata in appello e disattesa con corretto argomentare logico giuridico, si limita a rimettere al giudice di legittimità una rinnovata valutazione delle risultanze di merito, in difetto di una specifica analisi censoria degli elementi reddituali dell'azienda del ricorrente rappresentati dalla Guardia di Finanza, nonché omettendo totalmente il confronto con gli argomenti posti a fonda- mento delle sentenze di merito che da un lato hanno focalizzato nell'anno 2012 il periodo di imposta di riferimento, a fronte di istanza depositata dal RAGONE nel Gennaio 2014 e dall'altra hanno riconosciuto la attendibilità dei dati reddituali accertati a seguito di incarico alla Guardia di Finanza e l'asso- luta equivocità e congetturalità degli elementi finanziari negativi introdotti dalla parte ricorrente attraverso apporti dichiarativi e documentali privi di rilevanza probatoria e di valore fidefacente. 4. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati in quanto generici, privi di confronto con gli argomenti della sentenza impu- gnata, del tutto carente di analisi censoria e sia pure della indicazione dei punti della sentenza e degli argomenti oggetto di impugnazione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). Il ricorrente si limita genericamente a con- testare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art.95 d.P.R. n.115/2002 operando un rinvio per relationem ai motivi di impugna- zione in appello. La sentenza si presenta invece lineare e congrua, non pre- senta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto ge- nerici e acritici. 4.1 Invero una volta confinato l'esame del giudice di appello a profili concernenti la materialità del fatto reato contestato al RAGONE, laddove nes- suna censura, neppure in appello, è stata sollevata in relazione all'imputa- zione soggettiva del reato, il motivo si pone in aperto contrasto con la giuri- sprudenza di legittimità secondo cui integrano il delitto di cui all'art.95 D.P.R. 115/2002 le false indicazioni e le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e in ogni altra dichia- razione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipen- dentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'am- missione al beneficio (sez.U, 27/11/2008, Infanti, Rv. 242152; sez. 4, 18/9/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264711; sez.4, n.8302 del 23 Novembre 2021, Co- lombo Daniano, Rv.282716), a prescindere dall'entità dello scostamento red- dituale accertato e dalla sua incidenza sul riconoscimento del beneficio. 5. In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di in- censuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). Il giudice distret- tuale ha indicato i precedenti penali del prevenuto quali espressione di ca- pacità criminale e perseveranza nel crimine, come ragione di esclusione del beneficio, in uno all'assenza di profili di nneritevolezza cui ancorare il benefi- cio. A tale proposito il S.C. ha affermato che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172; sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv282693), né d'altro canto il ricorrente ha indicato in ricorso gli elementi positivi che il giudice distrettuale avrebbe omesso di ponderare. 6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende non ricorrendo ipotesi di esonero da responsabilità per assenza di colpa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricors
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