CassazionedecretoSezione LDecisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 24977/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4625-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimato - [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo Crediti da lavoro R.G.N. 4625/2022 Cron. Rep. Ud. 07/06/2023 CC avverso il decreto n. cronol. 288/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 2866/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe indicato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’opposizione ex art. 98 l. fall. che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro il decreto del Giudice delegato al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., decreto che aveva integralmente rigettato la domanda di ammissione al passivo del Fardello per il complessivo importo di € 192.983,47 in privilegio, per causali varie, tutte legate al dedotto rapporto di lavoro subordinato intercorso tra l’istante e la società fallita; condannava, quindi, l’opponente al pagamento delle spese in favore del fallimento opposto, come liquidate. 2. Per quanto qui interessa, il Tribunale in sede di opposizione, costituitasi la curatela del fallimento, la quale chiedeva il rigetto della domanda, dava anzitutto atto che l’opponente aveva ridotto nel quantuml’originaria domanda a complessivi € 27.783,74, di cui € 9.950,00 a titolo di TFR. Riteneva, poi, che il lavoratore, ai fini del riconoscimento del TFR, non aveva fornito compiutamente la prova, a suo carico, sia della sussistenza del rapporto di lavoro che dell’effettiva durata in cui egli aveva prestato la propria prestazione lavorativa alle dipendenze dell’impresa fallita. 3. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 4. L’intimato fallimento è rimasto tale, non essendosi costituito in questa sede di legittimità.5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il Fardello denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. nonché la omessa contradditoria e insufficiente motivazione sul punto; in relazione agli artt. 2709 e 2710 c.c. valore del CUD”. Deduce che la motivazione resa dal Tribunale in sede d’opposizione circa la certificazione unica prodotta era contraria ai principi applicati da questa Corte a riguardo e quindi doveva essere cassata per errore di diritto. 2. Tale motivo è infondato. 3.1. Esso presenta anzitutto profili d’inammissibilità per la parte in cui nella rubrica della censura si accenna anche ad una “omessa contraddittoria e insufficiente motivazione” in termini invero non specificati neppure nello svolgimento della doglianza. Il ricorrente, inoltre, non tiene conto che il giudice a quo, come premesso in narrativa, aveva ritenuto che l’importo richiesto a titolo di TFR era pari ad € 9.950,00 (e non ad € 8.950,00, come ora indicato dall’impugnante) e che lo stesso giudice non aveva reputato oggetto di “rinuncia” anche la somma di € 17.833,74 a titolo di assegni familiari non percepiti, sicché il Tribunale aveva ritenuto che l’opponente insistesse ora per l’ammissione al passivo per il complessivo importo di € 27.783,74 (cfr. anzitutto pag. 2 dell’impugnato decreto). Infine, il ricorrente all’inizio della facciata 4 del suo atto d’impugnazione non riferisce esattamente il tenore testuale della parte motiva oggetto di censura, visto che all’inizio di pag. 4 di tale decreto si legge: “Né la Certificazione unica prodotta, in difetto di documentazione che attesti il versamento all’INPS dei contributi di lavoro per tutto il periodo dichiarato (documentazione che, come si è detto, deve considerarsi inammissibile perché prodotta tardivamente), consente di ritenere provato il rapporto di lavoro, nel periodo in cui il Fardello ha dichiarato di aver lavorato presso la [OSCURATO:PERSONA], con conseguente impossibilità di quantificare il trattamento di fine rapporto eventualmente dovuto”.4. Ciò precisato, quanto alla violaz ione dell'art. 2697 c.c., denunciata con tale censura, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, tale violazionesi configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l' onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (così, ex plurimis , di recente, Cass. civ., sez. I, 12/05/2022, n. 15256). 5. Orbene, nel provvedimento gravato non è dato cogliere alcuna illegittima inversione dell’onere probatorio, che, come peraltro non posto in discussione dal ricorrente, incombeva su di lui. Il Tribunale dell’opposizione allo stato passivo, piuttosto, dopo aver considerato “inammissibile il deposito dell’estratto contributivo dell’INPS da parte del ricorrente, avvenuto soltanto all’udienza mediante trattazione scritta del 16.12.2021” (cfr. inizio di pag. 3 del suo decreto), ha espresso una valutazione di complessiva insufficienza probatoria circaquanto doveva essere dimostrato dall’opponente. Più nello specifico, ha ritenuto che lo stesso “non ha dimostrato la sussistenza nel periodo indicato (e cioè dal 2003 al 2015), del rapporto di lavoro alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA], essendosi limitato soltanto a produrre la Certificazione unica 2015 (relativa al 2014) e alcune buste paga relative ad alcune mensilità degli anni 2003, 2004, 2005 e 2009”; e, diversamente da quanto ora sostenuto dal ricorrente, secondo il quale la curatela nonavrebbe mai contestato detta certificazione (così alla fine della quinta facciata del ricorso), aveva affermato testualmente: “documentazione tra l’altro espressamente contestata dal fallimento resistente”. Il Tribunale si è, poi, soffermato sulle buste paga prodotte, ritenendole “prive di efficacia probatoria, in quanto non rispondenti ai requisiti previsti dalla l. 4/1953” (cfr. in extensola fine di pag. 3 del decreto gravato).Ed è dopo tali passi che si colloca la parte di motivazione specificamente censurata dal ricorrente, sopra già riportata, in cui il Tribunale ha escluso l’idoneità probatoria anche della “certificazione unica prodotta”. Infine, il giudice dell’opposizione ha anche ritenuto che: “Nemmeno, la prova testimoniale effettuata in corso di causa ha fornito elementi utili a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro per come configurato dal ricorrente” (cfr. in extensoa riguardo pag. 4 del suo decreto). 6. E’ di tutta evidenza, perciò, che la specifica valutazione espressa dal Tribunale in sede d’opposizione circa la portata probatoria del CUD in questione s’inserisce in un più ampio apprezzamento delle prove senz’altro operato, che non può ovviamente essere sindacato in questa sede di legittimità, come invece chiede di fare il ricorrente (cfr. in particolare facciata 5 del ricorso in esame). 7. A riguardo, inoltre, occorre sottolineare che questa Corte attribuisce ai modelli CUD, in relazione al rapporto lavorativo cui si riferiscono, valore di comune prova documentale (cfr. Cass. civ., sez. VI-1, 20.4.2017, n. 10041; id., sez. VI-L, 3.12.2018, n. 31173), ma non di prova legale vincolante per il giudice del merito. Quest’ultimo, perciò, ben può reputare non dirimente sul piano probatorio tale documento, viepiù quando, come nel caso di specie, la controparte di chi l’ha prodotto lo abbia contestato. 8. E’ inammissibile, infine, il secondo motivo di ricorso che riguarda il capo del decreto impugnato che ha condannato l’opponente al pagamento delle spese di lite, fondandosi la censura sul solo rilievo che tale condanna sarebbe ingiusta perché sarebbe stata fondata la sua domanda circa il TFR. 9. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese di questo giudizio di legittimità, in difetto di costituzione dell’intimato, ma il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello