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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 marzo 2026

Cassazione n. 04880/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15862/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore Agenzia Delle Entrate Riscossione in persona del Direttore pro tempore rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di [OSCURATO:PERSONA] n.77/2024 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 15862/2024 Numero sezionale 558/2026 Numero di raccolta generale 4880/2026 Data pubblicazione 04/03/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27/02/2026 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] registro generale 15862/2024 Numero sezionale 558/2026 Numero di raccolta generale 4880/2026 Data pubblicazione 04/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15862/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore Agenzia Delle Entrate Riscossione in persona del Direttore pro tempore rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di [OSCURATO:PERSONA] n.77/2024 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 15862/2024 Numero sezionale 558/2026 Numero di raccolta generale 4880/2026 Data pubblicazione 04/03/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 27/02/2026 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] registro generale 15862/2024 Numero sezionale 558/2026 Numero di raccolta generale 4880/2026 Data pubblicazione 04/03/2026
Decreto Cassazione n. 04880/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris