CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 44002/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5 maggio 2022 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siracusa; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi per i quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, richiedendo, però, una rivalutazione degli elementi considerati per escludere tale ipotesi. Rilevato, infatti, che il ricorrente si duole dell'omessa valorizzazione da parte del Giudice delle complessive circostanze del fatto che, a fronte di una attenta analisi, avrebbero dovuto condurre a ritenere integrata la fattispecie di lieve entità: in particolare, il carattere episodico della condotta; il ruolo subalterno ricoperto e la mancanza di riscontri circa la detenzione a fini di cessione. Considerato che si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non essendo stato prospettato un errore manifesto ma chiesta una rivalutazione della condotta, con la conseguente inammissibilità del ricorso (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensor