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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 39374/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1796/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 30871/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata dalla Corte di appello di Bari, che, condonando la pena, ha riformato la decisione del Tribunale di Bari che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale aggravate quale amministratore della società Eurocedi, dichiarata fallita dal Tribunale di Bari il 6 marzo 2006.

2. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione a firma del difensore di fiducia, ricorso cui ha poi rinunziato con dichiarazione sottoscritta personalmente con firma autenticata dal funzionario giudiziario in servizio presso la Corte di appello il 24 luglio 2025.

3. L’avvenuta rinunzia al ricorso impone di dichiararne l’inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39374/2025 Roma, lì, 04/12/2025 euro 500,00 – in proporzione al grado di colpa – in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1796/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 30871/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata dalla Corte di appello di Bari, che, condonando la pena, ha riformato la decisione del Tribunale di Bari che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale aggravate quale amministratore della società Eurocedi, dichiarata fallita dal Tribunale di Bari il 6 marzo 2006. 2. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione a firma del difensore di fiducia, ricorso cui ha poi rinunziato con dichiarazione sottoscritta personalmente con firma autenticata dal funzionario giudiziario in servizio presso la Corte di appello il 24 luglio 2025. 3. L’avvenuta rinunzia al ricorso impone di dichiararne l’inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39374/2025 Roma, lì, 04/12/2025 euro 500,00 – in proporzione al grado di colpa – in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39374/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris