CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01299/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell’interesse di 1. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]a [OSCURATO:PERSONA] a Cremano 2. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli 3. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenzadel 09/05/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 31 maggio 2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110-629 cod. pen. (tutti), 56-110-629 cod. pen. ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), previa concessione delle attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato le rispettive pen e , in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, sostituendo la pena accessoria dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici con l’interdizione temporanea, revocando l’interdizione legale e confermando nel resto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta l’erronea qualificazione del fatto a titolo di estorsione piuttosto che ai sensi dell’art. 640 cod. pen. 3. Ricorrono per cassazione, altresì, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., nonché la diversa ponderazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA],per quel che attiene alla determinazione della pena. 4. Iricorsi sono inammissibil i perché propost i con motivi non consentiti. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01), alle questioni rilevabili d’ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01), all’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853-01) e alla qualificazione giuridica del fatto, necessariamente condivisa dalle parti richiedenti –ognuna per la propria specifica posizione – il concordato, al pari di ogni altro elemento influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114-01-01). Invero, in conseguenzadell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022 , Mutti,Rv. 283878). 5. Il procedimento deve , pertanto , essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannat i al pagamento dellespese processuali e , a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente , v alutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicemb