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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 15099/2026

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MACALINDONG nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Letti gli atti del procedimento penale n. 11294/23 definito con la sentenzadi questa Seconda Sezione del 17 febbraio 2023;2. [OSCURATO:PERSONA] che per mero errore materiale nel dispositivo della predettasentenza e nella liquidazione delle spese della parte civile non è stata inserital’espressione "con distrazione a favore dell'erario della somma liquidata alla partecivile ammessa al patrocinio a spese dello Stato";3.

Rilevato che in tal senso non ha neppure provveduto l’ordinanza dicorrezione dell’11 febbraio 2025 n. 8123 che va pertanto revocata P.Q.MPrevia revoca dell'ordinanza della Seconda Sezione Penale n. 8123dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dispone la correzione del dispositivo della sentenza della SecondaSezione di questa Suprema Corte n. 11294/23 del 17.2.2023 e, per l'effetto,ordina che dopo le parole "Cassa delle ammende, nonché delle spese sostenutedalla parte civile Associazione art. 2, che liquida in complessivi euro 3.167,00,oltre accessori di legge", sia aggiunta l'espressione "con distrazione a favoredell'erario della somma liquidata alla parte civile ammessa al patrocinio a spesedello Stato".Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.Roma, 9 aprile 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAndrea Pellegrino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MACALINDONG nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Letti gli atti del procedimento penale n. 11294/23 definito con la sentenzadi questa Seconda Sezione del 17 febbraio 2023;2. [OSCURATO:PERSONA] che per mero errore materiale nel dispositivo della predettasentenza e nella liquidazione delle spese della parte civile non è stata inserital’espressione "con distrazione a favore dell'erario della somma liquidata alla partecivile ammessa al patrocinio a spese dello Stato";3. Rilevato che in tal senso non ha neppure provveduto l’ordinanza dicorrezione dell’11 febbraio 2025 n. 8123 che va pertanto revocata P.Q.MPrevia revoca dell'ordinanza della Seconda Sezione Penale n. 8123dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dispone la correzione del dispositivo della sentenza della SecondaSezione di questa Suprema Corte n. 11294/23 del 17.2.2023 e, per l'effetto,ordina che dopo le parole "Cassa delle ammende, nonché delle spese sostenutedalla parte civile Associazione art. 2, che liquida in complessivi euro 3.167,00,oltre accessori di legge", sia aggiunta l'espressione "con distrazione a favoredell'erario della somma liquidata alla parte civile ammessa al patrocinio a spesedello Stato".Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.Roma, 9 aprile 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAndrea Pellegrino
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