CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 12550/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22/6/2021, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha revocato la misura della detenzione domiciliare in applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la condotta dallo stesso tenuto nel corso dell'esecuzione fosse incompatibile con la prosecuzione della misura. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Karp, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 47 -ter, comma 6, Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla revoca della misura, disposta a partire dalla ritenuta violazione delle prescrizioni, ma senza valutare il complessivo andamento della stessa. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al provvedimento del Tribunale del riesame che ha disposto l'annullamento della misura cautelare applicata nei suoi confronti e dei provvedimenti dello stesso Tribunale e del Giudice per le indagini preliminari che hanno affievolito la misura nei confronti dei coindagati. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il difetto e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla violazione della prescrizione relativa al divieto di frequentazione di pregiudicati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva il Collegio che la tesi difensiva coglie nel segno quando sottolinea la necessità, ai fini della revoca, di un vaglio complessivo dell'andamento della misura e, tuttavia, essa oblitera il fatto che, in presenza di significative violazioni del dettato prescrittivo, il tribunale di sorveglianza può, comunque, disporre la revoca quando la gravità della condotta inosservante non consenta, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, una utile prosecuzione della misura, la cui finalità sia stata pesantemente frustrata. 3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, le considerazioni difensive sono del tutto eccentriche rispetto alla traiettoria argomentativa del provvedimento impugnato, che non ha revocato la misura in ragione della commissione di reati da parte dell'odierno ricorrente, quanto piuttosto per il fatto che costui aveva violato la prescrizione che gli faceva divieto di frequentare e di ricevere in casa soggetti pregiudicati. 4. Quanto, infine, al terzo motivo, se è vero che la nozione di frequentazione presuppone una continuatività della relazione che il provvedimento non consente di configurare appieno, è indubitabile che sia stata violata la prescrizione che vietata al detenuto di ricevere, presso il proprio domicilio, soggetti pregiudicati, che, nel caso di specie, egli aveva invitato, al di là della successiva evoluzione della sequenza degli accadimenti, a recarsi presso l'abitazione, come riferito dai testimoni, al fine di comporre il contrasto in precedenza manifestatosi. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] MFe, =rei h. N'au uL A/[OSCURATO:PERSONA] .