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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15048/2026

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ocati Giuseppe A. DellaDucata, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonten.135/2020 depositata il 22/01/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come inNumero registro generale 23810/2020Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 15048/2026Data pubblicazione 19/05/2026dispositivo attesa l’evoluzione della normativa e della giurisprudenza sullaquestione in giudizio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 18/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocati Giuseppe A. DellaDucata, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonten.135/2020 depositata il 22/01/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come inNumero registro generale 23810/2020Numero sezionale 1257/2026Numero di raccolta generale 15048/2026Data pubblicazione 19/05/2026dispositivo attesa l’evoluzione della normativa e della giurisprudenza sullaquestione in giudizio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 18/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]