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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17410/2026

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, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del Lazio soc. coop. per azioni, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Valvo-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 390/2022 depositatail 19/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5026/2022Numero sezionale 2412/2026Numero di raccolta generale 17410/2026Data pubblicazione 02/06/2026La [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione agì contro la [OSCURATO:PERSONA] del Laziosoc. coop. p.a. e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condannasolidale alla restituzione della somma di € 50.000,00, derivante dalpagamento da parte della banca, con addebito su conto corrente, di unbonifico apparentemente emesso dalla società a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] prestazioni professionali, bonifico dall’attrice ritenuto mai effettuato.Il Tribunale di Velletri con sentenza n. 1975/2016 respinse ledomande.Con sentenza del 19 gennaio 2022, n. 390, la Corte d’appello di Roma,in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato l’avv.[OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma predetta, oltre interessi legali dal20 luglio 2007.La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) ladomanda di pagamento solidale dei convenuti dà luogo ad un’azione diindebito ai sensi dell’art. 2033 c.c., che va respinta nei confronti dellabanca, la quale non ha ricevuto il pagamento, ma ne è stata soltanto untramite; b) la responsabilità della banca ai sensi dell’art. 2043 c.c., fattavalere dall’attrice, non sussiste, in quanto l’apocrifia della firma apposta incalce all’ordine di bonifico, redatto su documento su cui si è svolta lac.t.u., non era rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze di un bancariomedio; c) non vi è prova dell’esecuzione della prestazione professionale, edunque nulla doveva al riguardo essere corrisposto al legale.[OSCURATO:PERSONA] questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la partesoccombente, sulla base di tre motivi.La banca intimata ha depositato il controricorso.La ricorrente ha depositato la memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Infondata è l’eccezione di inammissibilità del controricorso, dalmomento che in ogni caso l'eventuale irritualità della notificazione aNumero registro generale 5026/2022Numero sezionale 2412/2026Numero di raccolta generale 17410/2026Data pubblicazione 02/06/2026mezzo di posta elettronica certificata sarebbe sanata dal raggiungimentodello scopo, attesa la conoscenza/conoscibilità dell'atto (Cass. 28settembre 2018, n. 23620; Cass. 31 agosto 2017, n. 20625; Cass., sez.un., 18 aprile 2016, n. 7665).2. – Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1176, 1218, 1710, 1856, 2697 c.c., non avendo la corteconsiderato che l’ordine di bonifico era stato consegnato alla banca daldiretto beneficiario della somma, circostanza che richiedeva un maggiorecontrollo, senza limitarsi a verificare la genuinità della firma, e dell’art.112 c.p.c. per omessa pronuncia, in quanto la corte territoriale non hadeciso la domanda di responsabilità contrattuale formulata contro labanca.Il motivo è inammissibile: la censura muove da un presupposto (laconsegna dell’ordine da parte dello stesso beneficiario) non accertato dalgiudice del merito, né risulta indicato se ed in quale sede la circostanzaabbia fatto ingresso nel processo di merito, per un’eventualeriqualificazione della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la qualesarebbe comunque preclusa dalla doppia conforme.Per il resto, la corte territoriale ha affermato – in base ad un nonripetibile accertamento in fatto – che nessun pagamento aveva ricevuto labanca, di cui dovesse rispondere in restituzione (noto essendo che anchea seguito di responsabilità civile per incameramento di una somma data, ildiritto leso viene soddisfatto mediante restituzione della stessa), né alcunaresponsabilità del buon banchiere potesse gravare sulla stessa, posto chela firma in calce al bonifico è risultata falsificata in modo tuttavia nonrilevabile ictu oculi.3. – Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2033 e 2043 c.c., e dell’art. 112 c.p.c., perché non era maistata formulata la domanda di responsabilità extracontrattuale verso laNumero registro generale 5026/2022Numero sezionale 2412/2026Numero di raccolta generale 17410/2026Data pubblicazione 02/06/2026banca, proposta solo in via subordinata e nei confronti dell’altroconvenuto, mentre la responsabilità della banca era a titolo contrattuale.Richiamato quanto esposto con riguardo al primo motivo, la presentecensura risulta inammissibile per difetto di specificità, posto che, inconcreto, in relazione alla motivazione della sentenza impugnata nonviene dal ricorrente specificato quale sarebbe stato il diverso esito delgiudizio sulla base di una domanda di tipo contrattuale, avuto riguardo inparticolare alla motivazione relativa all’art. 2043 c.c. dalla sentenzamedesima esposta.4. – Con il terzo motivo, si deduce la nullità della sentenza o delprocedimento, ai sensi degli artt. 112, 210, 214 e 216 c.p.c., oltre allaviolazione del riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., perché ilgiudice del merito ha deciso sulla base di un documento privo di efficaciaprobatoria – l’ordine di bonifico, dichiarato dal c.t.u. a firma apocrifa – edha posto l’onere della prova su di una parte diversa da quella onerata, puravendo la banca mancato di produrre il documento in originale.Con il quarto motivo, si deduce l’omesso esame delle risultanze dellac.t.u., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e la violazione degliartt. 112 e 191 c.p.c., perché la corte territoriale non ha consideratoadeguatamente l’accertamento sulla falsità della firma apposta dal legalerappresentante della società sull’ordine di bonifico, limitandosi a sostenereche la falsità non era rilevabile ictu oculi.I due motivi possono essere trattati insieme, in quanto affetti da vizi inparte sovrapponibili.Essi, infatti, sono inammissibili: la ratio decidendi, che assume ilcarattere apocrifo della firma, è nel senso della non rilevabilità ictu oculidell’apocrifia della sottoscrizione dell’ordine di bonifico, sulla base dellagiurisprudenza consolidata e le due censure non aggrediscono tale ratiodecidendi.Numero registro generale 5026/2022Numero sezionale 2412/2026Numero di raccolta generale 17410/2026Data pubblicazione 02/06/2026Ed invero, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione delprincipio secondo cui, in caso di pagamento da parte della banca di unassegno – o, come nella specie, di esecuzione di un ordine di bonificoimpartito allo sportello – poi risultato a firma apocrifa, a carico dellamedesima non sussiste una responsabilità oggettiva, ma soltanto percolpa, nella situazione in esame integrata ove essa non abbia rilevatoun'operazione manifestamente anomala od una falsità emergente adocchio nudo e senza l’uso di strumentazioni particolari (cfr., e multis,Cass. 3 novembre 2023, n. 30588; Cass. 19 giugno 2018, n. 16178; Cass.31 marzo 2010, n. 7956).Inoltre, sotto l’egida del vizio di violazione di legge, i due motivi inverointendono invece ripetere il giudizio di fatto in ordine ad accertamentidella vicenda, rimessi alla sfera esclusiva del giudice del merito, avendoquesto considerato in ogni caso provato che la banca pagò su mandato(sebbene apparente) della correntista.5. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese di lite, liquidate, in favore di ciascunacontroricorrente, in € 3.500,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie al 15% ed agli accessori, come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del Lazio soc. coop. per azioni, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Valvo-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 390/2022 depositatail 19/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5026/2022Numero sezionale 2412/2026Numero di raccolta generale 17410/2026Data pubblicazione 02/06/2026La [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione agì contro la [OSCURATO:PERSONA] del Laziosoc. coop. p.a. e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condannasolidale alla restituzione della somma di € 50.000,00, derivante dalpagamento da parte della banca, con addebito su conto corrente, di unbonifico apparentemente emesso dalla società a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] prestazioni professionali, bonifico dall’attrice ritenuto mai effettuato.Il Tribunale di Velletri con sentenza n. 1975/2016 respinse ledomande.Con sentenza del 19 gennaio 2022, n. 390, la Corte d’appello di Roma,in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato l’avv.[OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma predetta, oltre interessi legali dal20 luglio 2007.La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) ladomanda di pagamento solidale dei convenuti dà luogo ad un’azione diindebito ai sensi dell’art. 2033 c.c., che va respinta nei confronti dellabanca, la quale non ha ricevuto il pagamento, ma ne è stata soltanto untramite; b) la responsabilità della banca ai sensi dell’art. 2043 c.c., fattavalere dall’attrice, non sussiste, in quanto l’apocrifia della firma apposta incalce all’ordine di bonifico, redatto su documento su cui si è svolta lac.t.u., non era rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze di un bancariomedio; c) non vi è prova dell’esecuzione della prestazione professionale, edunque nulla doveva al riguardo essere corrisposto al legale.[OSCURATO:PERSONA] questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la partesoccombente, sulla base di tre motivi.La banca intimata ha depositato il controricorso.La ricorrente ha depositato la memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Infondata è l’eccezione di inammissibilità del controricorso, dalmomento che in ogni caso l'eventuale irritualità della notificazione aNumero registro generale 5026/2022Numero sezionale 2412/2026Numero di raccolta generale 17410/2026Data pubblicazione 02/06/2026mezzo di posta elettronica certificata sarebbe sanata dal raggiungimentodello scopo, attesa la conoscenza/conoscibilità dell'atto (Cass. 28settembre 2018, n. 23620; Cass. 31 agosto 2017, n. 20625; Cass., sez.un., 18 aprile 2016, n. 7665).2. – Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1176, 1218, 1710, 1856, 2697 c.c., non avendo la corteconsiderato che l’ordine di bonifico era stato consegnato alla banca daldiretto beneficiario della somma, circostanza che richiedeva un maggiorecontrollo, senza limitarsi a verificare la genuinità della firma, e dell’art.112 c.p.c. per omessa pronuncia, in quanto la corte territoriale non hadeciso la domanda di responsabilità contrattuale formulata contro labanca.Il motivo è inammissibile: la censura muove da un presupposto (laconsegna dell’ordine da parte dello stesso beneficiario) non accertato dalgiudice del merito, né risulta indicato se ed in quale sede la circostanzaabbia fatto ingresso nel processo di merito, per un’eventualeriqualificazione della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la qualesarebbe comunque preclusa dalla doppia conforme.Per il resto, la corte territoriale ha affermato – in base ad un nonripetibile accertamento in fatto – che nessun pagamento aveva ricevuto labanca, di cui dovesse rispondere in restituzione (noto essendo che anchea seguito di responsabilità civile per incameramento di una somma data, ildiritto leso viene soddisfatto mediante restituzione della stessa), né alcunaresponsabilità del buon banchiere potesse gravare sulla stessa, posto chela firma in calce al bonifico è risultata falsificata in modo tuttavia nonrilevabile ictu oculi.3. – Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2033 e 2043 c.c., e dell’art. 112 c.p.c., perché non era maistata formulata la domanda di responsabilità extracontrattuale verso laNumero registro generale 5026/2022Numero sezionale 2412/2026Numero di raccolta generale 17410/2026Data pubblicazione 02/06/2026banca, proposta solo in via subordinata e nei confronti dell’altroconvenuto, mentre la responsabilità della banca era a titolo contrattuale.Richiamato quanto esposto con riguardo al primo motivo, la presentecensura risulta inammissibile per difetto di specificità, posto che, inconcreto, in relazione alla motivazione della sentenza impugnata nonviene dal ricorrente specificato quale sarebbe stato il diverso esito delgiudizio sulla base di una domanda di tipo contrattuale, avuto riguardo inparticolare alla motivazione relativa all’art. 2043 c.c. dalla sentenzamedesima esposta.4. – Con il terzo motivo, si deduce la nullità della sentenza o delprocedimento, ai sensi degli artt. 112, 210, 214 e 216 c.p.c., oltre allaviolazione del riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., perché ilgiudice del merito ha deciso sulla base di un documento privo di efficaciaprobatoria – l’ordine di bonifico, dichiarato dal c.t.u. a firma apocrifa – edha posto l’onere della prova su di una parte diversa da quella onerata, puravendo la banca mancato di produrre il documento in originale.Con il quarto motivo, si deduce l’omesso esame delle risultanze dellac.t.u., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e la violazione degliartt. 112 e 191 c.p.c., perché la corte territoriale non ha consideratoadeguatamente l’accertamento sulla falsità della firma apposta dal legalerappresentante della società sull’ordine di bonifico, limitandosi a sostenereche la falsità non era rilevabile ictu oculi.I due motivi possono essere trattati insieme, in quanto affetti da vizi inparte sovrapponibili.Essi, infatti, sono inammissibili: la ratio decidendi, che assume ilcarattere apocrifo della firma, è nel senso della non rilevabilità ictu oculidell’apocrifia della sottoscrizione dell’ordine di bonifico, sulla base dellagiurisprudenza consolidata e le due censure non aggrediscono tale ratiodecidendi.Numero registro generale 5026/2022Numero sezionale 2412/2026Numero di raccolta generale 17410/2026Data pubblicazione 02/06/2026Ed invero, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione delprincipio secondo cui, in caso di pagamento da parte della banca di unassegno – o, come nella specie, di esecuzione di un ordine di bonificoimpartito allo sportello – poi risultato a firma apocrifa, a carico dellamedesima non sussiste una responsabilità oggettiva, ma soltanto percolpa, nella situazione in esame integrata ove essa non abbia rilevatoun'operazione manifestamente anomala od una falsità emergente adocchio nudo e senza l’uso di strumentazioni particolari (cfr., e multis,Cass. 3 novembre 2023, n. 30588; Cass. 19 giugno 2018, n. 16178; Cass.31 marzo 2010, n. 7956).Inoltre, sotto l’egida del vizio di violazione di legge, i due motivi inverointendono invece ripetere il giudizio di fatto in ordine ad accertamentidella vicenda, rimessi alla sfera esclusiva del giudice del merito, avendoquesto considerato in ogni caso provato che la banca pagò su mandato(sebbene apparente) della correntista.5. – Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese di lite, liquidate, in favore di ciascunacontroricorrente, in € 3.500,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie al 15% ed agli accessori, come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti
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