CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10214/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13693/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Napoli, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dal l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio all’ indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: Irap – deduzione oneri 43– 13693 - 2021 – 14/03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania, Napoli, n. 5341/21/2020,pronunciata il 09 ottobre 2020 e depositata l’11 novembre 2020, non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.La società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento emesso ai fini IRES e IRAP per l’anno d’imposta 2014 con il quale era ripresa a tassazione, tra le altre, la somma di euro 364.844,00 corrisposta dalla contribuente alla società [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto ritenuta indeducibile. La CTP di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso. 2.L’Ufficio appellava tale pronuncia per la parte di sua soccombenza mentre rimaneva inerte la società contribuente che non proponeva appello incidentale. La CTR accogli eva l’impugnazione ritenendo non provato il requisito dell’inerenza dei suddetti costi tenuto conto della genericità della causale indicate nelle fatture, dell’assenza di data certa e dell’’indicazione dei corrispettivi nel corpo del contratto di consulenza concluso tra la contribuente e la [OSCURATO:SOCIETA]. 3.Ricorre a questa Corte la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. CONSIDERATO 1.Con il primo motivo di ricorso la società contribuente denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21, co. 2, d.P.R. n. 633/1973, 109 TUIR e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21, co. 2, d.P.R. n. 633/1973, 109 TUIR, 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. per mancata valutazione di fatti decisivi. 1.1 Afferma che la CTR avrebbe errato a ritenere indeducibili i costi in ragione della mera genericità delle fatture tenuto conto che 43– 13693 - 2021 – 14/03 /2023 MMF l’Ufficio avrebbe dovuto valutare anche le informazioni complementari, fornite dal contribuente al fine di dimostrare la deducibilità dei costi,ed evincibili dal contenuto del contratto e dalle buste paga dei dipendenti. 2. Il motivo di ricorso è inammissibile sotto plurimi profili. 2.1 In primo luogo il motivo è stato «formulato con metodo espositivo cumulativo, denunziando cioè nel medesimo contesto più vizi di legittimità; di conseguenza non è possibile valutare a quale dei vizi cumulativamente denunziati si riferiscano le censure formulate dal ricorrente, in violazione del principio secondo cui il giudizio di cassazione è "a critica vincolata" dai motivi di ricorso, che lo delimitano, individuando, con la loro formulazione tecnica, in quale delle ipotesi essi rientrino fra quelle tassativamente indicate dalla legge» (Cfr. Cass., V, n. 37483/2021). 2.2 In secondo luogo è inammissibile il secondo profilo, dedotto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. giacché costituisce un “fatto”, agli effetti della norma in parola, non una “questione” o un “punto”, maun preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass., SU, n. 5745 del 2015). Per contro, non costituiscono “fatti”, il cui omesso esame possa integrare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017) ovverogli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). 2.3 In ogni caso il dedotto motivo è inammissibile giacchéappare volto ad ottenere un riesame nel merito degli accertamenti di fatto cui era giunta la CTR (la quale si era pronunciata tanto sulla genericità del contratto, peraltro privo di data certa, quanto sull’attività svolta dai dipendenti delle due società (cfr. Cass., V, n. 23532/2018). 43– 13693 - 2021 – 14/03 /2023 MMF 3. Con il secondo motivo di ricorso la società contribuente prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c. nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 e 5 c.p.c. In sostanza denunzia tanto il vizio di motivazione apparente quanto quello di omessa pronuncia in ordine ai rilievi mossi dalla contribuente. 3.1 Occorre ricordare che «per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 65, ord. 26 giugno 2017, n. 15883; Cass. sez. 65, ord. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n.22232; Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9113; Cass. sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16736), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (cfr. Cass., V, n. 5681/2021). 3.2 Nella fattispecie in esame la CTR ha esplicitato in maniera sufficiente la ratio decidendi sottesa alla sua pronuncia , avendo ritenuto che la documentazione offerta dal contribuente fosse inidonea a dimostrare l’inerenza dei costi indebitamente detratti e perciò contestati dall’Ufficio per genericità ed assenza di dati certi. Restano in disparte i profili di inammissibili tà già rilevati in relazione al primo motivo ed estensibilianche alla seconda censura. 4. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 6.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM 43– 13693 - 2021 – 14/03 /2023 MMF La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimitàin favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in €. settemilaottocento/00 , oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa