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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00769/2025

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 5 aprile 2024, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili di estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], premettendo i motivi di appello (che venivano riportati) e lamentando la violazione degli artt.512/526 cod. proc. pen. e la motivazione carente e contraddittoria in ordine alla omessa esecuzione di ricerche della persona offesa ed alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di indagini: infatti, nulla si diceva nella sentenza di primo grado circa le ricerche eseguite e sulla insussistenza di elementi utili per espletare ricerche più approfondite, e non era stato considerato nella sentenza impugnata che il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito l'utenza telefonica della persona offesa e che sarebbe stato possibile risalire alla residenza della stessa ed attivare la rogatoria internazionale Il difensore, richiamato il principio secondo il quale le dichiarazioni accusatorie della persona offesa acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. devono trovare riscontro in ulteriori elementi, osserva che tali elementi erano stati erroneamente individuati nel verbale di arresto e delle percezioni della polizia giudiziaria, posto che il verbale di arresto riportava le dichiarazioni della persona offesa e la polizia giudiziaria aveva potuto soltanto osservare i movimenti delle persone presenti. 1.2 Il difensore ribadisce le considerazioni espresse anche per quanto concerneva la parte della motivazione inerente le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], compagno della persona offesa, che aveva riferito circostanze non vere (aveva accusato Zhen di essere un omicida) e quanto a lui detto dalla persona offesa, non essendo mai stato presente ad alcuno dei comportamenti che aveva descritto. 1.3 Il difensore osserva che la Corte territoriale aveva ritenuto che la versione alternativa fornita quale spiegazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] non era supportata da altri elementi, senza confrontarsi con il contenuto della deposizione del teste Castagnaro, che aveva riferito di essere venuto a conoscenza, non direttamente, dell'aggressione subita dal marito della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] da parte della persona offesa e del significato della cd.

"busta rossa" (che viene usata, secondo le usanze cinesi, quando si risarcisce un danno).1.4 Il difensore lamenta l'omessa motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell'ipotesi attenuata dell'art. 629 cod. pen., come precisata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2023.

2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II difensore eccepisce l'inosservanza degli artt. 526 comma 1-bis, 512, 191 e 192 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado senza indicare alcuna prova validamente formatasi in sede di istruttoria dibattimentale; rileva che dagli atti presenti nel fascicolo di primo grado si evinceva che la persona offesa aveva regolarmente ricevuto tutte le notifiche e che era assistita da un difensore di fiducia, fino a quando non aveva decido di tornare in Cina, rendendosi irreperibile e così sottraendosi volontariamente all'esame dibattimentale (come emergeva dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]); inoltre, le ricerche della persona offesa si erano limitate a mere indagini di rito, malgrado il compagno della stessa fosse a conoscenza della sua utenza telefonica, senza prendere in considerazione l'ipotesi di procedere con rogatoria internazionale (veniva richiamato quanto scritto in atto di appello). 2.2 II difensore osserva che la motivazione della sentenza emessa dalla Corte di appello appariva contraddittoria e manifestamente illogica laddove poneva a fondamento della sentenza di condanna le dichiarazioni de relato del teste [OSCURATO:PERSONA], non presente ai fatti, che era stato ritenuto credibile solo nelle parti sfavorevoli agli imputati. 2.3 Il difensore lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale per mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche e la mancata diminuzione della pena di un terzo ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.120/2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve rilevare che ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l'obbligo di effettuare ricerche, anche all'estero, va necessariamente correlato all'esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dall'interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento, in un'attivazione meramente formale di difficile realizzazione, e pertanto non esigibile secondo canoni di ragionevolezza. (Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022, P., Rv. 283129); inoltre, con riferimento ad un caso sovrapponibile a quello in esame, è stato precisato che "in tema di lettura di dichiarazioni predibattimentali ex art. 512 cod. proc. pen, non assume rilevanza, ai fini della completezza degli adempimenti prescritti per assicurare la presenza in udienza del teste, la mancata effettuazione di ricerche tramite il recapito telefonico dallo stesso fornito, in assenza di elementi che ne suffraghino l'effettivo utilizzo nel periodo di svolgimento delle ricerche" (Sez.3, n. 495 del 03/11/2021, dep. 12/01/2022, C., Rv. 282614).

La Corte di appello ha correttamente applicato i principi sopra richiamati, evidenziando come la persona offesa si era trasferita presumibilmente in Cina, ma comunque in luogo sconosciuto, e precisando come la colpevolezza degli imputati non risultava solo dalle dichiarazioni della stessa, ma anche da ulteriori elementi quali: Zhou aveva colpito con calci e pungi l'ispettore Castagnaro, intervenuto subito dopo la consegna del denaro; Huang aveva ammesso di essere stato presente ai fatti e di avere pronunciato la frase di cui al capo di imputazione ("state tranquilli, se voi pagate loro non vengono più"), così fornendo un indubbio supporto all'azione criminosa degli imputati, ed aveva colpito l'assistente Andrelli; Ye era stata vista dagli operanti ricevere la busta contenente il denaro ed aggredire la persona offesa; [OSCURATO:PERSONA], indicato dalla persona offesa come uno dei soggetti che aveva formulato la richiesta estorsiva, era presente al momento della consegna del denaro; peraltro, la Corte di appello ha anche considerato che la spiegazione fornita dagli imputati secondo cui la dazione della somma era dovuta quale risarcimento per l'aggressione operata dalla persona offesa ai danni di altro cittadino cinese è stata ritenuta inverosimile in quanto non supportata da alcun elemento di prova, per cui la presenza di tutti i coimputati alla riscossione della somma non ha alcuna altra spiegazione se non quella legata ad una estorsione; le dichiarazioni del teste Castagnaro richiamate dalla difesa sono del tutto generiche sul punto, avendo sempre il teste precisato che si trattava di circostanze da lui apprese "non direttamente", che pertanto nessuna rilevanza possono avere. 1.2 Quanto alle richieste di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. e della diminuente prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2023, la prima è stata esclusa dalla Corte di appello con motivazione logica ed esente da censure, mentre per la seconda si deve ribadire che "in tema di impugnazioni, non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni" (Sez.2, n. 19543 del 27/03/2024, G, Rv. 286536); non risultando che vi sia stata una richiesta in tal senso nel corso del giudizio di appello, il motivo risulta inammissibile. 2.1 ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 5 aprile 2024, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili di estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], premettendo i motivi di appello (che venivano riportati) e lamentando la violazione degli artt.512/526 cod. proc. pen. e la motivazione carente e contraddittoria in ordine alla omessa esecuzione di ricerche della persona offesa ed alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di indagini: infatti, nulla si diceva nella sentenza di primo grado circa le ricerche eseguite e sulla insussistenza di elementi utili per espletare ricerche più approfondite, e non era stato considerato nella sentenza impugnata che il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito l'utenza telefonica della persona offesa e che sarebbe stato possibile risalire alla residenza della stessa ed attivare la rogatoria internazionale Il difensore, richiamato il principio secondo il quale le dichiarazioni accusatorie della persona offesa acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. devono trovare riscontro in ulteriori elementi, osserva che tali elementi erano stati erroneamente individuati nel verbale di arresto e delle percezioni della polizia giudiziaria, posto che il verbale di arresto riportava le dichiarazioni della persona offesa e la polizia giudiziaria aveva potuto soltanto osservare i movimenti delle persone presenti. 1.2 Il difensore ribadisce le considerazioni espresse anche per quanto concerneva la parte della motivazione inerente le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], compagno della persona offesa, che aveva riferito circostanze non vere (aveva accusato Zhen di essere un omicida) e quanto a lui detto dalla persona offesa, non essendo mai stato presente ad alcuno dei comportamenti che aveva descritto. 1.3 Il difensore osserva che la Corte territoriale aveva ritenuto che la versione alternativa fornita quale spiegazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] non era supportata da altri elementi, senza confrontarsi con il contenuto della deposizione del teste Castagnaro, che aveva riferito di essere venuto a conoscenza, non direttamente, dell'aggressione subita dal marito della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] da parte della persona offesa e del significato della cd. "busta rossa" (che viene usata, secondo le usanze cinesi, quando si risarcisce un danno).1.4 Il difensore lamenta l'omessa motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell'ipotesi attenuata dell'art. 629 cod. pen., come precisata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2023. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II difensore eccepisce l'inosservanza degli artt. 526 comma 1-bis, 512, 191 e 192 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado senza indicare alcuna prova validamente formatasi in sede di istruttoria dibattimentale; rileva che dagli atti presenti nel fascicolo di primo grado si evinceva che la persona offesa aveva regolarmente ricevuto tutte le notifiche e che era assistita da un difensore di fiducia, fino a quando non aveva decido di tornare in Cina, rendendosi irreperibile e così sottraendosi volontariamente all'esame dibattimentale (come emergeva dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]); inoltre, le ricerche della persona offesa si erano limitate a mere indagini di rito, malgrado il compagno della stessa fosse a conoscenza della sua utenza telefonica, senza prendere in considerazione l'ipotesi di procedere con rogatoria internazionale (veniva richiamato quanto scritto in atto di appello). 2.2 II difensore osserva che la motivazione della sentenza emessa dalla Corte di appello appariva contraddittoria e manifestamente illogica laddove poneva a fondamento della sentenza di condanna le dichiarazioni de relato del teste [OSCURATO:PERSONA], non presente ai fatti, che era stato ritenuto credibile solo nelle parti sfavorevoli agli imputati. 2.3 Il difensore lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale per mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche e la mancata diminuzione della pena di un terzo ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.120/2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve rilevare che ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l'obbligo di effettuare ricerche, anche all'estero, va necessariamente correlato all'esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dall'interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento, in un'attivazione meramente formale di difficile realizzazione, e pertanto non esigibile secondo canoni di ragionevolezza. (Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022, P., Rv. 283129); inoltre, con riferimento ad un caso sovrapponibile a quello in esame, è stato precisato che "in tema di lettura di dichiarazioni predibattimentali ex art. 512 cod. proc. pen, non assume rilevanza, ai fini della completezza degli adempimenti prescritti per assicurare la presenza in udienza del teste, la mancata effettuazione di ricerche tramite il recapito telefonico dallo stesso fornito, in assenza di elementi che ne suffraghino l'effettivo utilizzo nel periodo di svolgimento delle ricerche" (Sez.3, n. 495 del 03/11/2021, dep. 12/01/2022, C., Rv. 282614). La Corte di appello ha correttamente applicato i principi sopra richiamati, evidenziando come la persona offesa si era trasferita presumibilmente in Cina, ma comunque in luogo sconosciuto, e precisando come la colpevolezza degli imputati non risultava solo dalle dichiarazioni della stessa, ma anche da ulteriori elementi quali: Zhou aveva colpito con calci e pungi l'ispettore Castagnaro, intervenuto subito dopo la consegna del denaro; Huang aveva ammesso di essere stato presente ai fatti e di avere pronunciato la frase di cui al capo di imputazione ("state tranquilli, se voi pagate loro non vengono più"), così fornendo un indubbio supporto all'azione criminosa degli imputati, ed aveva colpito l'assistente Andrelli; Ye era stata vista dagli operanti ricevere la busta contenente il denaro ed aggredire la persona offesa; [OSCURATO:PERSONA], indicato dalla persona offesa come uno dei soggetti che aveva formulato la richiesta estorsiva, era presente al momento della consegna del denaro; peraltro, la Corte di appello ha anche considerato che la spiegazione fornita dagli imputati secondo cui la dazione della somma era dovuta quale risarcimento per l'aggressione operata dalla persona offesa ai danni di altro cittadino cinese è stata ritenuta inverosimile in quanto non supportata da alcun elemento di prova, per cui la presenza di tutti i coimputati alla riscossione della somma non ha alcuna altra spiegazione se non quella legata ad una estorsione; le dichiarazioni del teste Castagnaro richiamate dalla difesa sono del tutto generiche sul punto, avendo sempre il teste precisato che si trattava di circostanze da lui apprese "non direttamente", che pertanto nessuna rilevanza possono avere. 1.2 Quanto alle richieste di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. e della diminuente prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2023, la prima è stata esclusa dalla Corte di appello con motivazione logica ed esente da censure, mentre per la seconda si deve ribadire che "in tema di impugnazioni, non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni" (Sez.2, n. 19543 del 27/03/2024, G, Rv. 286536); non risultando che vi sia stata una richiesta in tal senso nel corso del giudizio di appello, il motivo risulta inammissibile. 2.1 ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
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