CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05467/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2025 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare il ricorso in ammissibile; udito l'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Messina ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'Autorità argentina, in quanto sottoposto a procedimento penale dinnanzi al Tribunale de la Ciudad de Goya, per il delitto di truffa ai danni della società [OSCURATO:PERSONA] S.A, con profitto di oltre 4 milioni di pesos, commesso il 13 dicembre 2021 previa falsificazione del documento unico di transito, concernente la vendita di una doppia gabbia di vitelli. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, con due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge, in relazione all'articolo 12 della Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Argentina, per assenza di "doppia incriminazione" in quanto la richiesta di estradizione ha riguardato una condotta che, in assenza di qualsiasi artificio e raggiro, costituisce un mero inadempimento contrattuale. 2.2. Con il secondo motivo censura l'omessa comunicazione dell'udienza svoltasi in Argentina, perché pervenuta in un luogo presso il quale [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto domicilio, residenza o dimora. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato con riferimento al primo motivo. 2. L'art. 12 della Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987, ratificata e posta in esecuzione con legge 19 febbraio 1992, numero 219 istabilisce soltanto quali sono í documenti da allegare alla domanda di estradizione, tra i quali "il mandato di cattura" e "un'esposizione dei fatti per i quali l' estradizione viene richiesta", con riferimento al tempo e al luogo della loro consumazione e alla qualificazione giuridica. Si tratta di documentazione idonea a contenere i necessari riferimenti circa l'esistenza degli indizi a carico della persona di cui si chiede l'estradizione. È principio pacifico/in tema di estradizione processuale per l'estero, secondo il regime di consegna della menzionata Convenzione, che l'Autorità giudiziaria italiana accerti, con sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando (Sez. 6, n. 9758 del 30/01/2014, Bulgaru, Rv. 258810). Non sono pertanto consentite questioni nel merito sulle indagini svolte dallo Stato richiedente (la Convenzione non prevede la produzione delle fonti di prova) e, ancor più, sulla valenza dimostrativa del materiale raccolto che lo Stato decidente valuta secondo le sue regole processuali.3.Alla luce di tali principi e degli elementi di fatto offerti dall'Autorità argentina si deve ritenere che, diversamente da quanto genericamente asserito nel ricorso, il provvedimento impugnato abbia svolto una corretta valutazione dei gravi indizi, ex art. 705, comma 1, cod. proc. pen., emergenti dalla documentazione allegata a sostegno della domanda estradizionale (ex art. 12 della Convenzione), esaminando, in modo puntuale, le condotte contestate a [OSCURATO:PERSONA] e ritenendo che vi sia il rispetto del requisito della doppia incriminazione. In particolare, la Corte di appello, pur non essendovi tenuta, ha dato conto di come la responsabilità del ricorrente per il reato di truffa, per il quale vale il principio di doppia incriminazione, si fondasse su evidenze di natura documentale trasmesse dall'autorità giudiziaria Argentina quali: la rimessa in suo favore da parte di [OSCURATO:PERSONA] della somma di 4.300.000 pesos dopo la negoziazione di vendita avvenuta con bonifico a favore del suo conto; la falsificazione del documento unico di transito per raggirare la controparte sulla consegna del bene negoziato; l'affermazione dellO iestradando del mancato accredito del denaro con successivo trasferimento di altra identica somma su altro conto corrente. 4. Il secondo motivo di ricorso, concernente il difetto di conoscenza da parte dell'estradando dell'instaurazione del giudizio penale nei suoi confronti, è inammissibile sia perché posto in modo generico sia perché disatteso dalla sentenza impugnata(che ha richiamato gli atti dimostrativi della piena conoscenza dell'imputato delle udienze penaliícome emerso dalle dichiarazioni del difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] nel corso del processo dinnanzi all'Autorità giudiziaria argentina (pag. 5-6). 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'a