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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01831/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per lainammissibilità del ricorso.

Letta la memoria dellaavvocato Paolo GIANATTI, difensore del ricorrente, che, in replica alla requisitoria dei P.G., insiste nei motivi e conclude per kaccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame, decidendo sull'appello cautelare del Pubblico Ministero, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cuneo - che, ritenuti sussistenti, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'impresa individuale omonima, dichiarata fallita con sentenza del 06 marzo 2017, gravi indizi di colpevolezza in merito ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui ai capi al) e a2), e di bancarotta fraudolenta documentale, sub a3), aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura della custodia in carcere per mancanza di concreti elementi in grado di fondare il pericolo di reiterazione dei reati - ha accolto l'appello e, avendo ravvisato il pericolo di recidivanza, ha applicato la misura interdittiva di cui all'art. 290 cod. proc. pen., imponendo nei confronti dell'indagato il divieto temporaneo di esercitare qualsiasi ufficio direttivo delle persone giuridiche e delle imprese e di svolgere le connesse attività, anche per interposta persona, per la durata di mesi dodici.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge sei motivi.

2.1. Con il primo, è sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 290 cod. proc. pen., nella parte in cui la norma non prevede il previo interrogatorio dell'indagato, come è previsto dall'art. 289 cod. proc. pen., deducendo contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

2.2. Con il secondo motivo, è denunciata violazione dell'art. 291 cod. proc. pen. assumendo la Difesa che, avendo richiesto, il Pubblico Ministero, la misura cautelare coercitiva, il Tribunale sarebbe andato ultra petitum applicando una misura interdittiva in violazione del diritto di difesa.

2.3. Con il terzo motivo si assume che l'ordinanza si fondi solo su di un atto di indagine successivo al momento in cui il giudice aveva rigettato la misura, e, quindi, su elementi nuovi e, pertanto, non ammessi nel giudizio di riesame.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia la mancata valutazione di elementi introdotti dalla difesa con memoria e allegati depositati il 02 luglio 2023, del tutto obliterati dall'ordinanza impugnata.

2.5. Il quinto motivo denuncia vizi della motivazione anche per travisamento della prova, laddove è stato ravvisato il pericolo di reiterazione, pur in presenza di un fallimento chiuso da dieci anni, e valorizzando la riferibilità all'indagato di società non assoggettabili a fallimento, salvo la Siscap, che però è in bonis.

2.6. Con l'ultimo motivo, è denunciata violazione del diritto al lavoro, compromesso dal titolo cautelare che impedisce all'indagato l'esercizio dell'attività di impresa, pur a fronte di un fallimento chiuso da tempo.

Con successiva memoria, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, ha replicato alla requisitoria del P.G., insistendo nei motivi e concludendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta inammissibile.1.11 primo motivo pone una questione di legittimità costituzionale con argomentazioni assolutamente generiche in merito alla previsione costituzionale rispetto alla quale si deduce il contrasto, e senza alcuna deduzione in punto di rilevanza.

1.1. Nel caso di specie viene in rilievo una misura emessa dal Tribunale del Riesame, nel contraddittorio delle parti, con la conseguenza che, anche laddove si trattasse di una misura ex art. 289 cod. proc. pen., non troverebbe applicazione il secondo comma dello stesso articolo.

Ai sensi dell'art. 289 co. 2 terzo capoverso cod. proc. pen., infatti, se la misura è disposta in luogo di quella coercitiva richiesta dal P.M., l'interrogatorio si svolge solo successivamente all'esecuzione della stessa, secondo la procedura delineata dall' art. 294 cod. proc. pen.

Questo comporta che, anche nell'ipotesi di applicazione della misura di cui all'art. 289 cod. proc. pen., - venendo in rilievo un ufficio pubblico - in luogo di quella richiesta dal Pubblico Ministero, si sarebbe dovuto procedere secondo le modalità delineate dall'art. 290 cod. proc. pen.; non sarebbe stato, cioè, necessario l'interrogatorio preventivo.

Sul punto, vi è un indirizzo giurisprudenziale consolidato nel senso che il Tribunale del riesame che, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., disattendendo la richiesta del P.M. di applicazione di misura coercitiva personale, applichi, invece, la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, non ha l'obbligo di procedere al previo interrogatorio dell'indagato (Sez. 2, n. 29132 del 12/03/2013, Tomassetti, Rv. 256346), in quanto il diritto al contraddittorio è assicurato dalla possibilità per il predetto di comparire all'udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interrogato(Sez. 6, n. 14958 del 05/03/2019, Orlando, Rv. 275538 ), essendosi anche precisato che non è necessario che tale facoltà sia indicata nell'avviso di fissazione dell'udienza. (Sez. 6, n. 16712 del 2008 (dep. 20/04/2009 ) Rv. 244386 ).

Da qui, l'irrilevanza della questione proposta in termini di violazione dell'art. 3 Cost., rivelandosi la stessa del tutto carente di interesse. 2.Manifestamente infondato anche il secondo motivo.

Il principio a tenore del quale, a fronte della richiesta cautelare del Pubblico Ministero, il giudice può graduare la misura in relazione al fatto specifico, anche applicando una misura meno grave di quella richiesta, si estende anche al Tribunale del riesame, a cui, nella specie, si applicano le regole del giudice della cautela di prima istanza (Sez. 6 n. 1832 del 17/12/2019 (dep. 2020) Rv.278105).

Secondo consolidato canone ermeneutico, infatti, nelle ipotesi in cui l'appello del pubblico ministero riguardi la mancata applicazione di una misura cautelare personale, l'effetto devolutivo dell'impugnazione non implica che il Tribunale della libertà debba decidere nel senso dell'applicazione o del diniego del provvedimento richiesto, potendo procedere anche all'adozione di altre misure coercitive meno gravi ( Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Rv. 269532).

3. Non ha alcun pregio neppure il terzo motivo, fondando la doglianza su una premessa teorica che non è corretta, perché i nova in appello, anche da parte del pubblico ministero, sono consentiti e non è necessario che la loro produzione venga chiesta nell'atto di appello.

Il precedente al quale fare riferimento è l'approdo delle Sezioni Unite n.18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357, che ha tracciato una direttrice esegetica non smentita dalla giurisprudenza successiva, così massinnata "Nel procedimento conseguente all'appello proposto dal P. M. contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, sempre che, nell'ambito dei confini segnati dal "devolutum", quelli prodotti dal P. M. riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti, anche mediante la concessione di un congruo termine a difesa, e quelli prodotti dall'indagato, acquisiti anche all'esito di investigazioni difensive, siano idonei a contrastare i motivi di gravame del P.M. ovvero a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta» (in termini, ex multis, Sez. 6, n. 41997 del 24/09/2019, Romano, Rv. 277205; Sez. 5, n. 42847 del 10/06/2014, Annbrus e altro, Rv. 261244).

Nel ragionamento seguito dalle Sezioni Unite, la piattaforma cognitiva del Giudice dell'appello cautelare deve poter essere ampliata dalla parte impugnante in ragione dell'ampiezza del devolutum nel giudizio in discorso, cosicchè, a prescindere dalle questioni poste con l'appello cautelare (necessariamente in chiave critica rispetto alla specifica ratio decidendi del rigetto del Giudice per le indagini preliminari), la decisione devoluta al Tribunale del riesame deve involgere tutti gli aspetti necessari per emettere, nei confronti di un soggetto, un'ordinanza cautelare.

Ne consegue che, quand'anche il rigetto del Giudice per le indagini preliminari, avversato dal pubblico ministero, concerna il solo profilo della gravità indiziaria, la decisione devoluta al Tribunale dell'appello cautelare, laddove ritenga errata la decisione del Giudice per le indagini preliminari circa questo profilo, concerne anche quello delle esigenze cautelari, e viceversa, ancorché mai esaminate dal primo Giudice della cautela, e, di conseguenza, mai affrontate dal pubblico ministero nel suo appello.

A questo ambito decisionale deve conformarsi, di conseguenza, la facoltà del pubblico ministero impugnante di sostenere la mozione, che potrà spaziare su tutti gli elementi necessari per consentire al Tribunale del riesame di emettere l'auspicata ordinanza cautelare, a prescindere dall'oggetto specifico del gravame (Sez. 5 n. 17970 del 07/02/2020, Rv. 279398, in motivazione).

3.1. In sintesi, in tema di appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, la cognizione del Tribunale non è limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, in applicazione del principio devolutivo, bensì è estesa all'integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l'adozione della misura genetica delineati dall'art. 292 cod. proc. pen., spettando al giudice dell'impugnazione tutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo giudice. (Sez. 6 n. 41997 del 24/09/2019, Rv. 277205).

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha legittimamente valutato la condotta dell'indagato e il profilo della gravità indiziaria sulla base di tutti gli atti di indagine, ivi compresi i nuovi atti, depositati regolarmente dal P.M., nel suo atto di appello; quindi, è passato al vaglio del profilo della personalità dell'indagato, ancora una volta alla luce di tutte le risultanze. 4.11 quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, sebbene la Difesa abbia prodotto nuovi elementi, gli stessi erano inerenti ad altri reati, per i quali il Tribunale non ha adottato alcuna misura cautelare.

V'è da rilevare che il motivo pecca anche per genericità, dal momento che la Difesa si limita a dolersi del mancato esame degli elementi nuovi portati nel giudizio di appello, ma non si cura di esplicitare il contenuto decisivo per cui tali allegazioni sarebbero state in grado di sovvertire la decisione e di disarticolane il ragionamento probatorio.

5. Il quinto motivo non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha molto chiaramente, e con ampia argomentazione, esposto le ragioni per le quali ha ritenuto di ravvisare le esigenze cautelari, in specie, quella di cui alla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen., in ragione della commissione di gravi e plurime condotte commesse in un rilevante arco temporale, sottolineandone la attualità, correlata alla ininterrotta prosecuzione di attività di impresa sfruttando la fictio di prestanome.

6. Del tutto irrilevante la denunciata violazione del diritto al lavoro, da contemperarsi necessariamente con le esigenze di tutela della collettività dalla commissione di altri possibili reati.

7. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per lainammissibilità del ricorso. Letta la memoria dellaavvocato Paolo GIANATTI, difensore del ricorrente, che, in replica alla requisitoria dei P.G., insiste nei motivi e conclude per kaccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame, decidendo sull'appello cautelare del Pubblico Ministero, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cuneo - che, ritenuti sussistenti, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'impresa individuale omonima, dichiarata fallita con sentenza del 06 marzo 2017, gravi indizi di colpevolezza in merito ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui ai capi al) e a2), e di bancarotta fraudolenta documentale, sub a3), aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura della custodia in carcere per mancanza di concreti elementi in grado di fondare il pericolo di reiterazione dei reati - ha accolto l'appello e, avendo ravvisato il pericolo di recidivanza, ha applicato la misura interdittiva di cui all'art. 290 cod. proc. pen., imponendo nei confronti dell'indagato il divieto temporaneo di esercitare qualsiasi ufficio direttivo delle persone giuridiche e delle imprese e di svolgere le connesse attività, anche per interposta persona, per la durata di mesi dodici. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge sei motivi. 2.1. Con il primo, è sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 290 cod. proc. pen., nella parte in cui la norma non prevede il previo interrogatorio dell'indagato, come è previsto dall'art. 289 cod. proc. pen., deducendo contrasto con l'art. 3 della Costituzione. 2.2. Con il secondo motivo, è denunciata violazione dell'art. 291 cod. proc. pen. assumendo la Difesa che, avendo richiesto, il Pubblico Ministero, la misura cautelare coercitiva, il Tribunale sarebbe andato ultra petitum applicando una misura interdittiva in violazione del diritto di difesa. 2.3. Con il terzo motivo si assume che l'ordinanza si fondi solo su di un atto di indagine successivo al momento in cui il giudice aveva rigettato la misura, e, quindi, su elementi nuovi e, pertanto, non ammessi nel giudizio di riesame. 2.4. Con il quarto motivo si denuncia la mancata valutazione di elementi introdotti dalla difesa con memoria e allegati depositati il 02 luglio 2023, del tutto obliterati dall'ordinanza impugnata. 2.5. Il quinto motivo denuncia vizi della motivazione anche per travisamento della prova, laddove è stato ravvisato il pericolo di reiterazione, pur in presenza di un fallimento chiuso da dieci anni, e valorizzando la riferibilità all'indagato di società non assoggettabili a fallimento, salvo la Siscap, che però è in bonis. 2.6. Con l'ultimo motivo, è denunciata violazione del diritto al lavoro, compromesso dal titolo cautelare che impedisce all'indagato l'esercizio dell'attività di impresa, pur a fronte di un fallimento chiuso da tempo. Con successiva memoria, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, ha replicato alla requisitoria del P.G., insistendo nei motivi e concludendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta inammissibile.1.11 primo motivo pone una questione di legittimità costituzionale con argomentazioni assolutamente generiche in merito alla previsione costituzionale rispetto alla quale si deduce il contrasto, e senza alcuna deduzione in punto di rilevanza. 1.1. Nel caso di specie viene in rilievo una misura emessa dal Tribunale del Riesame, nel contraddittorio delle parti, con la conseguenza che, anche laddove si trattasse di una misura ex art. 289 cod. proc. pen., non troverebbe applicazione il secondo comma dello stesso articolo. Ai sensi dell'art. 289 co. 2 terzo capoverso cod. proc. pen., infatti, se la misura è disposta in luogo di quella coercitiva richiesta dal P.M., l'interrogatorio si svolge solo successivamente all'esecuzione della stessa, secondo la procedura delineata dall' art. 294 cod. proc. pen. Questo comporta che, anche nell'ipotesi di applicazione della misura di cui all'art. 289 cod. proc. pen., - venendo in rilievo un ufficio pubblico - in luogo di quella richiesta dal Pubblico Ministero, si sarebbe dovuto procedere secondo le modalità delineate dall'art. 290 cod. proc. pen.; non sarebbe stato, cioè, necessario l'interrogatorio preventivo. Sul punto, vi è un indirizzo giurisprudenziale consolidato nel senso che il Tribunale del riesame che, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., disattendendo la richiesta del P.M. di applicazione di misura coercitiva personale, applichi, invece, la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, non ha l'obbligo di procedere al previo interrogatorio dell'indagato (Sez. 2, n. 29132 del 12/03/2013, Tomassetti, Rv. 256346), in quanto il diritto al contraddittorio è assicurato dalla possibilità per il predetto di comparire all'udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interrogato(Sez. 6, n. 14958 del 05/03/2019, Orlando, Rv. 275538 ), essendosi anche precisato che non è necessario che tale facoltà sia indicata nell'avviso di fissazione dell'udienza. (Sez. 6, n. 16712 del 2008 (dep. 20/04/2009 ) Rv. 244386 ). Da qui, l'irrilevanza della questione proposta in termini di violazione dell'art. 3 Cost., rivelandosi la stessa del tutto carente di interesse. 2.Manifestamente infondato anche il secondo motivo. Il principio a tenore del quale, a fronte della richiesta cautelare del Pubblico Ministero, il giudice può graduare la misura in relazione al fatto specifico, anche applicando una misura meno grave di quella richiesta, si estende anche al Tribunale del riesame, a cui, nella specie, si applicano le regole del giudice della cautela di prima istanza (Sez. 6 n. 1832 del 17/12/2019 (dep. 2020) Rv.278105). Secondo consolidato canone ermeneutico, infatti, nelle ipotesi in cui l'appello del pubblico ministero riguardi la mancata applicazione di una misura cautelare personale, l'effetto devolutivo dell'impugnazione non implica che il Tribunale della libertà debba decidere nel senso dell'applicazione o del diniego del provvedimento richiesto, potendo procedere anche all'adozione di altre misure coercitive meno gravi ( Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Rv. 269532). 3. Non ha alcun pregio neppure il terzo motivo, fondando la doglianza su una premessa teorica che non è corretta, perché i nova in appello, anche da parte del pubblico ministero, sono consentiti e non è necessario che la loro produzione venga chiesta nell'atto di appello. Il precedente al quale fare riferimento è l'approdo delle Sezioni Unite n.18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357, che ha tracciato una direttrice esegetica non smentita dalla giurisprudenza successiva, così massinnata "Nel procedimento conseguente all'appello proposto dal P. M. contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, sempre che, nell'ambito dei confini segnati dal "devolutum", quelli prodotti dal P. M. riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti, anche mediante la concessione di un congruo termine a difesa, e quelli prodotti dall'indagato, acquisiti anche all'esito di investigazioni difensive, siano idonei a contrastare i motivi di gravame del P.M. ovvero a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta» (in termini, ex multis, Sez. 6, n. 41997 del 24/09/2019, Romano, Rv. 277205; Sez. 5, n. 42847 del 10/06/2014, Annbrus e altro, Rv. 261244). Nel ragionamento seguito dalle Sezioni Unite, la piattaforma cognitiva del Giudice dell'appello cautelare deve poter essere ampliata dalla parte impugnante in ragione dell'ampiezza del devolutum nel giudizio in discorso, cosicchè, a prescindere dalle questioni poste con l'appello cautelare (necessariamente in chiave critica rispetto alla specifica ratio decidendi del rigetto del Giudice per le indagini preliminari), la decisione devoluta al Tribunale del riesame deve involgere tutti gli aspetti necessari per emettere, nei confronti di un soggetto, un'ordinanza cautelare. Ne consegue che, quand'anche il rigetto del Giudice per le indagini preliminari, avversato dal pubblico ministero, concerna il solo profilo della gravità indiziaria, la decisione devoluta al Tribunale dell'appello cautelare, laddove ritenga errata la decisione del Giudice per le indagini preliminari circa questo profilo, concerne anche quello delle esigenze cautelari, e viceversa, ancorché mai esaminate dal primo Giudice della cautela, e, di conseguenza, mai affrontate dal pubblico ministero nel suo appello. A questo ambito decisionale deve conformarsi, di conseguenza, la facoltà del pubblico ministero impugnante di sostenere la mozione, che potrà spaziare su tutti gli elementi necessari per consentire al Tribunale del riesame di emettere l'auspicata ordinanza cautelare, a prescindere dall'oggetto specifico del gravame (Sez. 5 n. 17970 del 07/02/2020, Rv. 279398, in motivazione). 3.1. In sintesi, in tema di appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, la cognizione del Tribunale non è limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, in applicazione del principio devolutivo, bensì è estesa all'integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l'adozione della misura genetica delineati dall'art. 292 cod. proc. pen., spettando al giudice dell'impugnazione tutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo giudice. (Sez. 6 n. 41997 del 24/09/2019, Rv. 277205). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha legittimamente valutato la condotta dell'indagato e il profilo della gravità indiziaria sulla base di tutti gli atti di indagine, ivi compresi i nuovi atti, depositati regolarmente dal P.M., nel suo atto di appello; quindi, è passato al vaglio del profilo della personalità dell'indagato, ancora una volta alla luce di tutte le risultanze. 4.11 quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, sebbene la Difesa abbia prodotto nuovi elementi, gli stessi erano inerenti ad altri reati, per i quali il Tribunale non ha adottato alcuna misura cautelare. V'è da rilevare che il motivo pecca anche per genericità, dal momento che la Difesa si limita a dolersi del mancato esame degli elementi nuovi portati nel giudizio di appello, ma non si cura di esplicitare il contenuto decisivo per cui tali allegazioni sarebbero state in grado di sovvertire la decisione e di disarticolane il ragionamento probatorio. 5. Il quinto motivo non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha molto chiaramente, e con ampia argomentazione, esposto le ragioni per le quali ha ritenuto di ravvisare le esigenze cautelari, in specie, quella di cui alla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen., in ragione della commissione di gravi e plurime condotte commesse in un rilevante arco temporale, sottolineandone la attualità, correlata alla ininterrotta prosecuzione di attività di impresa sfruttando la fictio di prestanome. 6. Del tutto irrilevante la denunciata violazione del diritto al lavoro, da contemperarsi necessariamente con le esigenze di tutela della collettività dalla commissione di altri possibili reati. 7. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
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