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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08940/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Avezzano del 13.3.2019 e la condanna, all'esito di rito abbreviato, alla pena di mesi quattro e giorni 15 di reclusione emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alessio, per i reati di: a) furto aggravato ai sensi degli artt. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen. (di un tritacarne professionale da una scuola materna parrocchiale, mediante effrazione della porta d'ingresso); b) porto senza giustificato motivo di strumenti atti ad offendere (il coltello a quattro lame del suddetto tritacarne ed un cacciavite); c) violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, che la Corte d'Appello ha ritenuto emessa ai sensi della lett. b dell'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011 e, dunque, per essere il ricorrente un soggetto che vive abitualmente dei proventi di attività delittuose.

All'imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti (ed anche alla recidiva qualificata).

2. Avverso la pronuncia d'appello indicata ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo due distinti motivi di censura.

2.1. Il primo argomento difensivo si lamenta del travisamento del fatto e della violazione di legge, avuto riguardo all'art. 192 cod. proc. pen., essendo stata emessa la condanna del ricorrente sulla base di indizi di reato insufficienti; denuncia, altresì, violazione di legge in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, da cui l'imputato avrebbe dovuto essere assolto alla luce della sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale.

2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione alla dosimetria sanzionatoria, giudicata eccessiva, sia rispetto alla valutazione fondata sui parametri normativi dell'art. 133 cod. pen., sia per la mancata concessione delle attenuanti previste dall'art. 62, comma primo, nn. 4 e 6, cod. pen., tenuto conto della gravità della condotta dell'imputato e dell'esiguo danno arrecato (anche risarcito e compensato dal recupero del bene rubato), nonché della necessità di non considerare l'aumento per la continuazione con il reato di cui al capo c) dell'imputazione, da ritenersi abrogato in seguito all'intervento della Corte costituzionale richiamato nel primo motivo di ricorso, e della inconfigurabilità in concreto della recidiva contestata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

I motivi sono stati tutti già trattati dalla sentenza d'appello in modo puntuale ed esaustivo, sia quanto alla gravità degli indizi precisi e concordanti che hanno condotto alla condanna del ricorrente, sia quanto alla legittimità del provvedimento applicativo della misura di prevenzione, che è posto alla base della fattispecie delittuosa contestata al ricorrente ai sensi dell'art.75 d.lgs. n. 159 del 2011; sia infine, avuto riguardo alla dosimetria sanzionatoria ed alla mancata concessione delle attenuanti previste dall'art. 62, comma primo, nn. 4 e 6, cod. pen..

Gli argomenti del ricorrente, pertanto, sono aspecifici perché non si confrontano con quanto i giudici d'appello hanno ritenuto accertato, con motivazione convincente e logica, e con le ragioni da essi addotte per rigettare le doglianze, sostanzialmente identiche, proposte dal ricorrente anche in appello.

2.1. Sotto il primo profilo — invero abbastanza genericamente dedotto - la sentenza impugnata ha chiarito di aver considerato, ai fini della colpevolezza per il reato di furto, numerosi elementi di prova: l'imputato è stato sorpreso nei pressi del luogo in cui è stato consumato il furto; era in possesso di un cacciavite e di un coltello a quattro lame di acciaio inox, che è stato riconosciuto essere un pezzo della componentistica del tritacarne professionale sottratto; nella sua abitazione sono stati ritrovati altri componenti del tritacarne.

A ciò si è aggiunta la stessa confessione da parte del ricorrente, che ha ammesso le sue responsabilità nell'udienza di convalida dell'arresto e nella nota depositata in udienza (il giorno 11.4.2018), con cui si è scusato con le persone offese ed ha offerto un risarcimento del danno: è priva di fondamento l'eccezione difensiva secondo cui tali comportamenti non implicano di per sé ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato.

2.2. Il reato previsto dall'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, invece, è stato ritenuto sussistente sulla base dell'evidente constatazione dell'allontanamento del ricorrente dalla propria abitazione in orario non consentito, essendo stato visto intorno alle 5 del mattino in prossimità del luogo del furto, laddove il provvedimento di prevenzione della sorveglianza speciale cui era sottoposto imponeva di non allontanarsi dalla suddetta abitazione tra le ore 21 e le ore

7. Il ricorrente ha dedotto anche, del tutto genericamente, la nullità della misura di prevenzione applicatagli, come conseguenza della declaratoria di incostituzionalità decisa dalla sentenza della Consulta n. 24 del 2019.

In proposito, si è giustamente messo in risalto dal giudice d'appello che la sentenza n. 24 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità della lettera c) dell'art. 4, comma primo, d.lgs. n. 159 del 2010, in relazione alla lettera a) dell'art. 1 del medesimo decreto legislativo, ma ha "salvato" la pericolosità generica ex art. 4, comma primo, lett. b, dai dubbi di legittimità costituzionale.

Invero, con la sentenza n. 24 del 2019, la Corte costituzionale ha ritenuto detta figura - a differenza di quella di cui alla lett. a) della medesima disposizione - costituzionalmente legittima, in quanto la locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato, il che permette di ritenere soddisfatta l'esigenza, sulla quale ha insistito la giurisprudenza europea, ma sulla quale aveva già richiamato l'attenzione la sentenza n. 177 del 1980 della stessa Corte costituzionale, di individuazione dei "tipi di comportamento" ("types of behaviour"), assunti a presupposto della misura.

La Corte costituzionale, in particolare, ha affermato che "Se la radicale imprecisione dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 e dell'art. 19 della legge n. 152 del 1975, entrambi nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché degli artt. 4, comma 1, lett. c), e 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, tutti limitatamente alla parte in cui stabiliscono che le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, nonché del sequestro e della confisca, si applichino anche a "coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi", ne determina l'illegittimità costituzionale, tali disposizioni si sottraggono invece alle medesime censure - riferite complessivamente agli artt. 13, 25, secondo comma, 42 e 117, comma primo, Cost., in relazione all'art. 1 del Prot. addiz.

CEDU - nella parte in cui consentono di applicare le suddette misure di prevenzione ai soggetti indicati nell'art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, poi confluito nell'art. 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, ossia a "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" - come è nella specie l'odierno ricorrente, per quanto affermato dalla Corte territoriale (vedi pag. 6).

Infatti, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale successiva alla sentenza della Corte EDU (de Tommaso) del 2017, risulta oggi possibile assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla fattispecie censurata, sì da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali «casi» - oltre che in quali "modi" - essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca." Nella stessa prospettiva espressamente indicata in sentenza dal giudice delle leggi, la giurisprudenza di legittimità si è assestata sul principio di diritto in forza del quale, in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), del d.

Igs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019 Germanò, Rv. 275827; conf.

Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia, Rv. 27573; Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145).

Correttamente, pertanto, il giudice d'appello ha ritenuto che la tipologia di pericolosità per la quale è stata emessa misura di prevenzione a carico del ricorrente sia tuttora legittima, sicchè non vi sono conseguenze della pronuncia di incostituzionalità che incidano sul reato contestatogli.

A tal proposito, anche le misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti c.d. pericolosi generici che rientrano in entrambe le categorie di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si è affermato che non perdono la loro validità a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, con cui si è dichiarata l'illegittimità costituzionale della sola prima categoria di soggetti, a condizione che nella proposta e nel provvedimento applicativo non solo sia stata richiamata anche la categoria di cui alla lett. b) della norma citata, ma, altresì, che il giudice della misura abbia accertato, sulla base di specifiche circostanze di fatto, che il proposto si sia reso autore di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale, da cui abbia tratto un profitto che costituisca - ovvero abbia costituito in una determinata epoca - il suo unico reddito o, quanto meno, una componente significativa del medesimo (Sez. 2, n. 12001 del 15/1/2020, Leuzzi, Rv. 278681; Sez. 5, n. 38737 del 10/7/2019, Giorgitto, Rv. 276648).

Rispetto a tale orientamento, consolidatosi all'indomani della sentenza della Corte costituzionale, il ricorrente propone un motivo del tutto generico e, perciò solo, inammissibile.

2.3. Infine, quanto al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, comma primo, nn. 4 e 6, cod. pen., il motivo di ricorso - in disparte le deduzioni fuori fuoco circa l'irrilevanza penale del reato di cui al capo c) e la richiesta di eliminarlo dal calcolo della pena per il reato continuato, per le ragioni già esaminate al par.

2.2. - è manifestamente infondato, oltre ad essere meramente reiterativo delle ragioni esposte nell'atto d'appello.

La sentenza impugnata (vedi pag. 7) ha spiegato che l'attenuante del danno di speciale tenuità non era configurabile per il valore non certo scarso del macchinario professionale sottratto e per il danno arrecato anche alla porta d'ingresso della scuola.

Ed è noto come la giurisprudenza condivisa di questa Corte regolatrice affermi da tempo che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (Sez. 4, n. 18013 del 15/2/2019, Loussaief, Rv. 275950; Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvi°, Rv. 271695).

Quanto al risarcimento del danno ed all'attenuante di cui al n. 6 dell'art. 62 del codice penale, la Corte d'Appello ha ritenuto del tutto incongrua, rispetto alla ristorazione integrale, la somma di 100 euro in vaglia postali versati dal ricorrente, tenuto conto del valore del bene sottratto e del danno arrecato alla porta d'ingresso utilizzata per introdursi nei locali teatro del furto.

Viceversa, con motivazione logica, che rafforza l'intero impianto motivazionale, tale comportamento dell'imputato è stato positivamente valutato al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile ed a tale inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Avezzano del 13.3.2019 e la condanna, all'esito di rito abbreviato, alla pena di mesi quattro e giorni 15 di reclusione emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alessio, per i reati di: a) furto aggravato ai sensi degli artt. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen. (di un tritacarne professionale da una scuola materna parrocchiale, mediante effrazione della porta d'ingresso); b) porto senza giustificato motivo di strumenti atti ad offendere (il coltello a quattro lame del suddetto tritacarne ed un cacciavite); c) violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, che la Corte d'Appello ha ritenuto emessa ai sensi della lett. b dell'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011 e, dunque, per essere il ricorrente un soggetto che vive abitualmente dei proventi di attività delittuose. All'imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti (ed anche alla recidiva qualificata). 2. Avverso la pronuncia d'appello indicata ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo due distinti motivi di censura. 2.1. Il primo argomento difensivo si lamenta del travisamento del fatto e della violazione di legge, avuto riguardo all'art. 192 cod. proc. pen., essendo stata emessa la condanna del ricorrente sulla base di indizi di reato insufficienti; denuncia, altresì, violazione di legge in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, da cui l'imputato avrebbe dovuto essere assolto alla luce della sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione alla dosimetria sanzionatoria, giudicata eccessiva, sia rispetto alla valutazione fondata sui parametri normativi dell'art. 133 cod. pen., sia per la mancata concessione delle attenuanti previste dall'art. 62, comma primo, nn. 4 e 6, cod. pen., tenuto conto della gravità della condotta dell'imputato e dell'esiguo danno arrecato (anche risarcito e compensato dal recupero del bene rubato), nonché della necessità di non considerare l'aumento per la continuazione con il reato di cui al capo c) dell'imputazione, da ritenersi abrogato in seguito all'intervento della Corte costituzionale richiamato nel primo motivo di ricorso, e della inconfigurabilità in concreto della recidiva contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. I motivi sono stati tutti già trattati dalla sentenza d'appello in modo puntuale ed esaustivo, sia quanto alla gravità degli indizi precisi e concordanti che hanno condotto alla condanna del ricorrente, sia quanto alla legittimità del provvedimento applicativo della misura di prevenzione, che è posto alla base della fattispecie delittuosa contestata al ricorrente ai sensi dell'art.75 d.lgs. n. 159 del 2011; sia infine, avuto riguardo alla dosimetria sanzionatoria ed alla mancata concessione delle attenuanti previste dall'art. 62, comma primo, nn. 4 e 6, cod. pen.. Gli argomenti del ricorrente, pertanto, sono aspecifici perché non si confrontano con quanto i giudici d'appello hanno ritenuto accertato, con motivazione convincente e logica, e con le ragioni da essi addotte per rigettare le doglianze, sostanzialmente identiche, proposte dal ricorrente anche in appello. 2.1. Sotto il primo profilo — invero abbastanza genericamente dedotto - la sentenza impugnata ha chiarito di aver considerato, ai fini della colpevolezza per il reato di furto, numerosi elementi di prova: l'imputato è stato sorpreso nei pressi del luogo in cui è stato consumato il furto; era in possesso di un cacciavite e di un coltello a quattro lame di acciaio inox, che è stato riconosciuto essere un pezzo della componentistica del tritacarne professionale sottratto; nella sua abitazione sono stati ritrovati altri componenti del tritacarne. A ciò si è aggiunta la stessa confessione da parte del ricorrente, che ha ammesso le sue responsabilità nell'udienza di convalida dell'arresto e nella nota depositata in udienza (il giorno 11.4.2018), con cui si è scusato con le persone offese ed ha offerto un risarcimento del danno: è priva di fondamento l'eccezione difensiva secondo cui tali comportamenti non implicano di per sé ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato. 2.2. Il reato previsto dall'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, invece, è stato ritenuto sussistente sulla base dell'evidente constatazione dell'allontanamento del ricorrente dalla propria abitazione in orario non consentito, essendo stato visto intorno alle 5 del mattino in prossimità del luogo del furto, laddove il provvedimento di prevenzione della sorveglianza speciale cui era sottoposto imponeva di non allontanarsi dalla suddetta abitazione tra le ore 21 e le ore 7. Il ricorrente ha dedotto anche, del tutto genericamente, la nullità della misura di prevenzione applicatagli, come conseguenza della declaratoria di incostituzionalità decisa dalla sentenza della Consulta n. 24 del 2019. In proposito, si è giustamente messo in risalto dal giudice d'appello che la sentenza n. 24 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità della lettera c) dell'art. 4, comma primo, d.lgs. n. 159 del 2010, in relazione alla lettera a) dell'art. 1 del medesimo decreto legislativo, ma ha "salvato" la pericolosità generica ex art. 4, comma primo, lett. b, dai dubbi di legittimità costituzionale. Invero, con la sentenza n. 24 del 2019, la Corte costituzionale ha ritenuto detta figura - a differenza di quella di cui alla lett. a) della medesima disposizione - costituzionalmente legittima, in quanto la locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato, il che permette di ritenere soddisfatta l'esigenza, sulla quale ha insistito la giurisprudenza europea, ma sulla quale aveva già richiamato l'attenzione la sentenza n. 177 del 1980 della stessa Corte costituzionale, di individuazione dei "tipi di comportamento" ("types of behaviour"), assunti a presupposto della misura. La Corte costituzionale, in particolare, ha affermato che "Se la radicale imprecisione dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 e dell'art. 19 della legge n. 152 del 1975, entrambi nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché degli artt. 4, comma 1, lett. c), e 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, tutti limitatamente alla parte in cui stabiliscono che le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, nonché del sequestro e della confisca, si applichino anche a "coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi", ne determina l'illegittimità costituzionale, tali disposizioni si sottraggono invece alle medesime censure - riferite complessivamente agli artt. 13, 25, secondo comma, 42 e 117, comma primo, Cost., in relazione all'art. 1 del Prot. addiz. CEDU - nella parte in cui consentono di applicare le suddette misure di prevenzione ai soggetti indicati nell'art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, poi confluito nell'art. 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, ossia a "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" - come è nella specie l'odierno ricorrente, per quanto affermato dalla Corte territoriale (vedi pag. 6). Infatti, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale successiva alla sentenza della Corte EDU (de Tommaso) del 2017, risulta oggi possibile assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla fattispecie censurata, sì da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali «casi» - oltre che in quali "modi" - essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca." Nella stessa prospettiva espressamente indicata in sentenza dal giudice delle leggi, la giurisprudenza di legittimità si è assestata sul principio di diritto in forza del quale, in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), del d. Igs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019 Germanò, Rv. 275827; conf. Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia, Rv. 27573; Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145). Correttamente, pertanto, il giudice d'appello ha ritenuto che la tipologia di pericolosità per la quale è stata emessa misura di prevenzione a carico del ricorrente sia tuttora legittima, sicchè non vi sono conseguenze della pronuncia di incostituzionalità che incidano sul reato contestatogli. A tal proposito, anche le misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti c.d. pericolosi generici che rientrano in entrambe le categorie di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si è affermato che non perdono la loro validità a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, con cui si è dichiarata l'illegittimità costituzionale della sola prima categoria di soggetti, a condizione che nella proposta e nel provvedimento applicativo non solo sia stata richiamata anche la categoria di cui alla lett. b) della norma citata, ma, altresì, che il giudice della misura abbia accertato, sulla base di specifiche circostanze di fatto, che il proposto si sia reso autore di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale, da cui abbia tratto un profitto che costituisca - ovvero abbia costituito in una determinata epoca - il suo unico reddito o, quanto meno, una componente significativa del medesimo (Sez. 2, n. 12001 del 15/1/2020, Leuzzi, Rv. 278681; Sez. 5, n. 38737 del 10/7/2019, Giorgitto, Rv. 276648). Rispetto a tale orientamento, consolidatosi all'indomani della sentenza della Corte costituzionale, il ricorrente propone un motivo del tutto generico e, perciò solo, inammissibile. 2.3. Infine, quanto al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, comma primo, nn. 4 e 6, cod. pen., il motivo di ricorso - in disparte le deduzioni fuori fuoco circa l'irrilevanza penale del reato di cui al capo c) e la richiesta di eliminarlo dal calcolo della pena per il reato continuato, per le ragioni già esaminate al par. 2.2. - è manifestamente infondato, oltre ad essere meramente reiterativo delle ragioni esposte nell'atto d'appello. La sentenza impugnata (vedi pag. 7) ha spiegato che l'attenuante del danno di speciale tenuità non era configurabile per il valore non certo scarso del macchinario professionale sottratto e per il danno arrecato anche alla porta d'ingresso della scuola. Ed è noto come la giurisprudenza condivisa di questa Corte regolatrice affermi da tempo che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (Sez. 4, n. 18013 del 15/2/2019, Loussaief, Rv. 275950; Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvi°, Rv. 271695). Quanto al risarcimento del danno ed all'attenuante di cui al n. 6 dell'art. 62 del codice penale, la Corte d'Appello ha ritenuto del tutto incongrua, rispetto alla ristorazione integrale, la somma di 100 euro in vaglia postali versati dal ricorrente, tenuto conto del valore del bene sottratto e del danno arrecato alla porta d'ingresso utilizzata per introdursi nei locali teatro del furto. Viceversa, con motivazione logica, che rafforza l'intero impianto motivazionale, tale comportamento dell'imputato è stato positivamente valutato al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. In conclusione, il ricorso è inammissibile ed a tale inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 08940/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris